Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25610 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25610 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 10262-2007 proposto da:
RASENTI ANGELA C.F. RSNNLM62T49F979D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso
lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIRDIS
VALERIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2700

contro

TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

Data pubblicazione: 14/11/2013

studio legale VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata
e difesa dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega
in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 391/2006 della CORTE D’APPELLO

19/12/2006 R.G.N. 175/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato SIPALA ALDO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 dicembre 2006 la Corte d’appello di Cagèiari,
sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di
Sassari del 26 aprile 2006, ha rigettato la domanda proposta da Rasenti
Angela nei confronti di Trenitalia s.p.a. intesa ad ottenere il riconoscimento
livello D del CCNL di categoria, dal 1° febbraio 2000 con la reintegrazione
nelle mansioni e nella sede di lavoro. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia di rigetto sulla base delle deposizioni testimoniali assunte nel
giudizio di primo grado e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
di primo grado, non hanno fornito la prova sufficiente dell’esercizio delle
mansioni superiori che la Rasenti assume di avere svolto. La Corte, nel
contrasto delle dichiarazioni assunte, ha ritenuto più attendibili i testi che,
per il ruolo ricoperto, conoscevano l’organigramma dei vari servizi ed
uffici, e che hanno escluso l’autonomia operativa da parte della originaria
ricorrente che è stata collocata nel “polo amministrativo” solo “oltre
organico”, e che ha sostituito altri lavoratori preposti alle mansioni
superiori, solo per brevi periodi o in occasione di assenze della titolare,
mentre i soli due testi che hanno riferito quanto assunto dalla lavoratrice,
non svolgevano le proprie mansioni nel medesimo reparto della Rasenti e
sono stati ritenuti, conseguentemente, meno attendibili.
La Resenti propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.
Resiste Trenitalia s.p.a. con controricorso.
Trenitalia s.p.a. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

del proprio diritto alla qualifica di tecnico specializzato commerciala,

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro ex art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 21 del CCNL Ferrovie
dello Stato 16 aprile 2003, 112 cod. proc. civ. e 2103 cod. proc. civ. In
particolare si assume che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe
a quelle svolte dal superiore gerarchico della Rasenti, quadro di livello B,
mentre la ricorrente avrebbe chiesto solo il riconoscimento della qualifica
di impiegato di livello D, ex capo gestione, e la Corte d’appello avrebbe
erroneamente considerato il materiale probatorio relativo a tale
inquadramento. Inoltre sarebbe irrilevante l’assegnazione all’ufficio
denominato “polo amministrativo” solo “oltre organico”, in quanto il
riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ex art. 2103 cod. civ.
prescinderebbe dall’esistenza del posto in organico.
Con il secondo motivo si deduce omessa e/o insufficiente motivazione su
un fatto controverso, decisivo per il giudizio con riferimento all’errata
valutazione del materiale probatorio fatta con riferimento ad un raffronto
con le mansioni svolte dal superiore gerarchico della ricorrente, irrilevanti
con la qualifica di impiegato di livello D rivendicata.
I due motivi da esaminarsi congiuntamente, riguardando problematiche tra
loro strettamente connesse, sono privi di fondamento.
Il giudice d’appello, valutando diversamente dal primo giudice il materiale
probatorio, ha ritenuto che la Rasenti non aveva diritto alla rivendicata
qualifica dal momento che le risultanze istruttorie avevano attestato: che
nella fattispecie in esame la Rasenti, per quando riguardava la modifica dei
turni del personale, aveva un ruolo di puro e semplice nuncius di decisioni
assunte da altri; che i compiti più delicati, quali quelli della quadratura
M337 (che, come riconosce la stessa Rasenti a pag. 3 del suo ricorso,
appartengono al profilo professionale di capo di gestione ex art. 21 della

rZ’ .

considerato la mancata prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti

contrattazione di categoria) venivano affidati ad altro dipendente della
società, mentre alla ricorrente venivano assegnate mansioni meramente
esecutive, come l’inserimento di dati nel computer, mentre la Rasenti si
occupava solo occasionalmente della denunzia di infortunio senza però
seguire le successive vicende sicché era risultato indimostrato chi abbia

e del diritto alla promozione automatica perché le sostituzioni rivendicate a
tali fini dalla Rasenti si erano verificate se non quando il sostituito era in
ferie ed in caso di brevi assenze.
La sentenza impugnata per essere supportata da un iter argomentativo
corretto sul piano logico-giuridico, si sottrae ad ogni censura in questa sede
di legittimità.
Ed inoltre il ricorso si presenta sia nel primo che nel secondo motivo anch
inammissibile per mancanza del requisito dell’autosufficienza non essendo
stati specificati nel ricorso i presupposti di fatto e di diritto posti a base
della dedotta violazione di legge e non essendo ricavabile dal suddetto
ricorso che i fatti costitutivi della domanda siano stati ritualmente e
tempestivamente allegati sin dall’inizio della controversia. E ad analoga
conclusione deve pervenirsi in ordine alla denunziata violazione del
disposto dell’art. 112 c.p.c. perché a fronte della decisione della Corte
territoriale, che risulta esauriente nella motivazione in relazione a tutte le
censure mosse in sede di gravame, il ricorrente ha mancato di precisare
quale fosse stata la censura avanzata ed il punto della controversia in
relazione alla quale si è lamentata la violazione della indicata norma di rito.
Per quanto riguarda il vizio di motivazione è sufficiente ricordare come nel
caso di specie si chieda a questo giudice di legittimità una rivisitazione
delle risultanze processuali contro un costante orientamento
giurisprudenziale secondo il quale il controllo di logicità del giudizio di
fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., non

gestito le relative pratiche; che non vi era stata violazione dell’art. 2103 c.c.

equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che
ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della
questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che
un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione,
contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di
motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un
nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle
risultanze degli atti di causa (cfr. tra le tante in argomento : Cass. 28 marzo
2012 n. 5024 e, più di recente, per i requisiti richiesti per la configurabilità
del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.: Cass. 14 febbraio 2013 n. 3668).
Stante il contrastante esito dei giudizi di merito appare equa la
compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2013.

legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA