Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25562 del 14/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25562 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.09.10.2013
Oggetto: IRPEF
Banco Napoli
Erogazione
Tassazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
D’INZEO PIERANTONIO residente a S.Donato,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.91/21/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 21, in data
25.05.2010, depositata 1’08 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Data pubblicazione: 14/11/2013
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24639/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
n.91/21/2010, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione
n. 21 il 25.05.2010 e DEPOSITATA il 07 luglio 2010,
con cui detta Commissione ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo
grado che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il
ricorso e la domanda di rimborso della ritenuta di
acconto, operata dal datore di lavoro Banco di Napoli
SPA, sulla somma erogata al contribuente nel 2004.
2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3 – La CTR,
ha rigettato l’appello
in vero,
dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla
stregua degli atti di causa, che la domanda di rimborso
era a ritenersi fondata e che l’erogazione in questione
andava sottoposta a tassazione con aliquota del 12,50%,
con riferimento all’art.45 comma 4 0 del TUIR, in quanto
corrisposta in dipendenza di capitalizzazione di una
prestazione previdenziale.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto del principio
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1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione di
capitale che un fondo di previdenza complementare per
il personale di un istituto bancario (nella specie, il
Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un
accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto
inerente al trattamento pensionistico integrativo
in
godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986,
reddito della stessa categoria della “pensione
integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va,
quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui
sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta e
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costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza
che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art.
48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino
al 31 dicembre 2003), gli unici contributi
previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a
formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
a disposizioni di legge” (Cass. n.11156/2010,
n.11159/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
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Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e
di tale principio.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
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proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per