Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25589 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25589 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27865-2012 proposto da:
PELLECCIA DOMENICA PLLDNC23A55B118N, ANTONIO
GUBINELLI, NADIA GUBINELLI, nella loro qualità di eredi di
Umberto Gubinelli, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato SABIA VINCENZO,
che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 14/11/2013

PANTANELLA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato
ANDRIOLA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;

nonché contro
IMMOBILIARE VILLA MAZZANTI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI RIPETTA 22, presso lo STUDIO LEGALE VESCI GERARDO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCi, giusta
procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4208/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 16/09/2011, depositata l’11/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato Sabia Vincenzo difensore dei ricorrenti che ha chiesto
il rinvio del ricorso alle S.U.;
udito l’avvocato Gerardo Vesci difensore della controricorrente
Imm.re Villa Mazzanti che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del
ricorso;
udito l’avvocato Manganiello Antonio (delega Spadafora Giorgio)
difensore della controricorrente Allianz che di riporta agli scritti e
chiede il rigetto del ricorso;
uditol’avvocato Andriola Alessadro difensore del controricorrente
Pantanella che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;

Ric. 2012 n. 27865 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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– controfico.trente –

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che nulla

osserva.

Ric. 2012 n. 27865 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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19) R. G. n. 27865/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione: “1
— La sentenza impugnata (Corte d’Appello Roma, 11/10/2011) ha, per
quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto da Domenica Pelleccia, Nadia
e Antonio Gubinelli (in qualità di eredi di Umberto Gubinelli) avverso la

di prova, la domanda di risarcimento dei danni subiti da Umberto Gubinelli
e proposta nei confronti di Salvatore Pantanella, a causa della caduta dalla
scala a chiocciola che collegava l’attico al superattico di cui il Pantanella era
conduttore. La Corte Territoriale ha rigettato la domanda degli eredi
Gubinelli escludendo la prova del nesso causale tra danno e cosa in custodia
del Pantanella di cui all’art. 2051 c.c., in quanto l’evento infortunistico a
carico del Gubinelli doveva essere addebitato ad una sua disattenzione che,
nell’arretrare verso la botola di collegamento con la scala era precipitato
senza che la mancanza della ringhiera potesse essere considerata causa della
stessa e dei conseguenti danni; ha escluso anche l’applicabilità delle regole
di cui all’art. 2043 c.c., ritenendo che nessuna colpa poteva essere attribuita
al Pantanella, alla luce del fatto che il Gubinelli aveva già verificato le
condizioni del luogo e già riscontrato la presenza della scala a chiocciola
priva di ringhiera. Affermava, inoltre, che a prescindere dalla obbligatorietà
della presenza della ringhiera (che dalla CTU risultava doverosa per luoghi
pubblici e non per abitazioni private alla luce del DPR 236/1989 emanato
per il superamento delle c.d. barriere architettoniche), la scala non costituì la
causa della caduta del Gubinelli, posto che questa avvenne prima di iniziare
la discesa e a causa di una sua disattenzione.
2 — Ricorrono per Cassazione gli eredi Gubinelli con tre motivi di ricorso;
resistono con controricorso il Pantanella, la Immobiliare Villa Mazzanti
S.r.l. e la Allianz S.p.a.. Le censure formulate dai ricorrenti sono:
2.1 — “Violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 nella parte
in cui la sentenza impugnata ritiene l’insussistenza delle condizioni di
applicazione della norma senza attribuire rilievo all’effettivo stato dei luoghi
ed in particolare della mancanza di una ringhiera o parapetto di protezione
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sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato, per mancanza

in cima alla scala a chiocciola in corrispondenza dell’ampio foro collocato
sul pavimento del 6° piano (attico); sia, ancora, nella parte in cui il giudice
di secondo grado non ricostruisce gli elementi costitutivi della norma non
contrapponendo l’esame sull’incidenza del comportamento del danneggiato
nella produzione dell’evento, con l’esame sulla natura della cosa e delle
modalità che in concreto ne caratterizzano la fruizione come sostenuto
dall’odierno conforme orientamento di legittimità (da ultimo Cass. n.

sentenza che esclude il nesso causale tra il bene da custodire e l’evento
dannoso, trattandosi di responsabilità oggettiva che porrebbe una
presunzione di responsabilità e un rischio di custodia, non presupponendo
una colpa del custode;
2.2 — “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nella
parte in cui il giudice di secondo grado esclude il nesso eziologico tra il
danno e la cosa in custodia (scala di collegamento con il sottotetto) in
contrasto con le pacifiche risultanze probatorie in atti riconosciute dal
giudice di primo grado ed il fatto accertato da questi ed illogicamente
travisato dalla Corte circa la modalità della caduta “nella scala” e “non
lungo la scala” a chiocciola e la strutturazione della scala stessa in cima alla
quale si ha obbligo di posizionare una protezione (ringhiera o parapetto) che
escluda le cadute nel vuoto, collegata o meno che sia alla sua struttura da un
corrimano”;
2.3 — “Violazione del DM 236/89 in relazione all’art. 360 n. 3 nella parte in
cui la Corte di merito ritiene erroneamente che lo stesso sia applicabile “per
i soli luoghi pubblici e non per le abitazioni private”, mentre la predetta
normativa risulta essere imposta alla generalità degli edifici anche se non
determina una sua immediata applicazione ed è rilevabile dalla stessa
rubricazione qui riportata “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
3 — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1 — I primi due motivi di ricorso — suscettibili di essere trattati
congiuntamente data l’intima connessione, riguardando entrambi la
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19154/2012)”; in particolare l’odierno ricorrente censura la statuizione della

ricostruzione dell’evento — implicano accertamenti di fatto e valutazioni di
merito. In particolare, il consolidato orientamento di questa S.C. afferma
che, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia,
la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la
sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato
luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione

esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento
del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso
non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne
consegue, l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale,
incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la
cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia
l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che
quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono
valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed
immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce
per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare
l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il
custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare
l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad
interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11
secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio
della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato
dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia
di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale
della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa
– Principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della
propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il
ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata, affermando che il
Gubinelli non ha dato prova del nesso causale tra danno e cosa in custodia e
che, esaminati in modo compiuto gli elementi probatori acquisiti, non
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dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è

emergeva in alcun modo che l’infortunio fosse scaturito dalla condizione
intrinseca della scala a chiocciola, quanto da una disattenzione imputabile
unicamente all’odierno ricorrente.
Senza considerare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della

fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 e 16698 del 2010). Nel
primo motivo, invece, l’assunta violazione di legge si basa sempre e
presuppone una diversa ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile
solo sotto il profilo del vizio di motivazione, me nei limiti di deducibilità di
detto vizio.
Inoltre, il terzo motivo di ricorso è privo di rilevanza e non coglie,
comunque, l’effettiva ratio decidendi, avendo la Corte d’Appello statuito
che la caduta avvenne per comportamento colposo del Gubinelli, “a
prescindere dalla circostanza della obbligatorietà o meno della presenza
della ringhiera” sulla scala a chiocciola, con conseguente difetto d’interesse
ad impugnare dei ricorrenti in ordine all’indicato profilo..
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La Immobiliare Villa Mazzanti S.r.l. e Allianz hanno presentato memoria
insistendo per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
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l

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida, a favore di ciascuna parte costituita, in Euro
2800,00—, di cui Euro 2600,00= per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

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