Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6627 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6627 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PEZZELLA ANIELLO N. IL 03/05/1953
avverso la sentenza n. 19350/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cessazione Pezzella Aniello avverso la sentenza emessa in data 2.12.2011 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata .
n3 di mesi otto di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma V dPR 309/90.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p..
manifestamente Infondato e del tutto generico.
A parte la totale aspecificità della doglianza che non chiarisce nemmeno quale sarebbe
la causa di proscioglimento pretermessa, si rammenta che, come affermato
ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurim•s, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del
27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruItà della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
Inammissibilità.
P.Q.M.
2
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivo
Dichiara inammissibile II ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 In favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012