Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25629 del 14/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 25629 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
SENTENZA
sul ricorso 31535-2007 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro
in carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
2013
contro
1912
AMODEO FRANCESCA, elettivamente domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato
LOMBARDO PIJOLA GIOVANNI in 70121 BARI, Via Sparano
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Data pubblicazione: 14/11/2013
141 giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2127/2007 del TRIBUNALE di
BARI, depositata il 18/09/2007 R.G.N. 64/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso.
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udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Nell’ambito della procedura esecutiva promossa da Lucia
Morroccoli nei confronti di Mario De Santis innanzi al Tribunale
di Bari, la prima pignorò la somma a nome di quest’ultimo
depositata presso la Cassa depositi e prestiti da parte del
occupazione spettante al De Santis.
Sulla base di ordinanza di assegnazione (n. 242 del
4.4.2000) della somma di
L:
1.407.630.080, dichiarata dovuta
dalla Cassa ma non versata, Francesca Amodeo (avente causa da
dalla Marroccoli, nel frattempo deceduta) promosse esecuzione
forzata nei confronti della Direzione provinciale del tesoro,
servizio Cassa depositi e prestiti, mediante pignoramento
(nonché mediante un ulteriore atto qualificato “ricorso per
intervento con estensione del pignoramento”) delle somme alla
Cassa dovute dalla Banca d’Italia, che rese dichiarazione
positiva.
2.-
Con ricorso depositato il 4.7.2002 il Ministero
dell’economia e delle finanze propose opposizione
all’esecuzione, eccependo tra l’altro il proprio difetto di
legittimazione passiva sul rilievo che la Cassa depositi e
prestiti era dotata di propria personalità giuridica e che
erroneamente il pignoramento e l’atto di estensione del
pignoramento erano stati notificati alla Direzione provinciale
del tesoro, articolazione del Ministero, anziché alla Cassa.
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Comune di Bari a titolo di indennità di espropriazione e di
Con sentenza n. 2127 del 2007 il Tribunale di Bari ha
rigettato l’opposizione sul rilievo – per quanto in questa sede
ancora interessa – che il pignoramento era stato eseguito non
già nei confronti della Direzione provinciale del tesoro quale
organo del Ministero, bensì nei riguardi della Direzione
deputato a svolgere alcune funzioni istituzionali della Cassa,
secondo quanto dallo stesso Ministero riconosciuto in ricorso.
3.
–
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Ministero
dell’economia e delle finanze affidandosi a tre motivi, cui
Francesca Amodeo resiste con controricorso.
moTrvI
1.
DELLA DECISIONE
Col primo motivo, nel presupposto che il Ministero
–
avesse proposto opposizione di terzo, è dedotta violazione e
falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. per non avere il
tribunale disposto l’integrazione del contraddittorio nei
confronti della Cassa depositi e prestiti, effettivo debitore.
1.1.
–
Il motivo è inammissibile per la novità della
questione posta, che il Ministero ricorrente non afferma di aver
mai prospettato innanzi al Tribunale, che nella sentenza
impugnata dà invece conto che esso aveva proposto opposizione
all’esecuzione eccependo il proprio “difetto di legittimazione
passiva” (ma,
recte,
di non essere il debitore). E tanto
necessariamente presuppone che il Ministero assumesse che il
creditore stesse agendo in sede esecutiva nei confronti propri e
non della Cassa depositi e prestiti (come, del resto,
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provinciale del tesoro, servizio Cassa depositi e prestiti,
implicitamente ma inequivocamente si prospetta col secondo
motivo) .
2.-
Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per avere il
Tribunale ritenuto che la “Direzione provinciale dei servizi
essere notificati gli atti indicati dalla stessa disposizione,
fra i quali il pignoramento, senza considerare che tanto vale
solo per gli enti che abbiano articolazioni territoriali sul
territorio e che, comunque, la circostanza che un ente (la
Cassa) si avvalga di un’articolazione territoriale (la Direzione
provinciale del tesoro) di un altro ente (lo Stato), non incide
sulla diversa personalità giuridica dei diversi soggetti
pubblici.
2.1.- E’ riconosciuto in ricorso (a pag. 5) che l’atto di
pignoramento presso terzi (quello notificato il 10.1.2003),
oltre che alla “Direzione provinciale del tesoro, servizio Cassa
depositi e prestiti”, fu direttamente notificato anche alla
Cassa depositi e prestiti, “in danno” della quale era stato
eseguito; e non è negato da alcuno (tantomeno dal Tribunale)
che, sulla base del titolo costituito dall’ordinanza di
assegnazione del 4.4.2000, debitrice fosse la Cassa e non il
Ministero, del quale non si coglie dunque l’interesse alla
censura svolta col presente motivo, per questo anch’esso
inammissibile.
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vari” fosse una struttura territoriale della Cassa, cui dovevano
Il Tribunale ha infatti chiarito che il pignoramento è stato
eseguito non già nei confronti del Ministero, ma della Cassa,
mediante notifica ad un’articolazione amministrativa del
Ministero (Direzione provinciale del tesoro, servizio Cassa
depositi e prestiti) del quale si avvaleva la Cassa. E tanto è
ricorrente, il quale correttamente afferma in ricorso (a pag.
14, secondo capoverso) che l’avvalersi una pubblica
amministrazione di funzioni o uffici di altre amministrazioni
non incide tuttavia sulla distinta soggettività delle
amministrazioni stesse (per una completa disamina delle
questioni relative ai rapporti fra Cassa depositi e prestiti e
Ministero delle finanze cfr. Cass., n. 9202/2010)
3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione
e falsa applicazione degli artt. 488, 499, 525 e 551 c.p.c.,
132, secondo comma, n. 4, c.p.v., assumendosi la nullità del
procedimento per avere il Tribunale ritenuto che un nuovo
pignoramento (per la soddisfazione del medesimo credito) potesse
effettuarsi in una procedura esecutiva già pendente senza la
formazione di un nuovo fascicolo, la relativa iscrizione a
ruolo, il pagamento del contributo unificato, l’assegnazione al
giudice dell’esecuzione da parte del presidente del tribunale.
3.1.- Il motivo è inammissibile per l’assoluto difetto di
correlazione fra il motivo dedotto (nullità della sentenza e del
procedimento
ex
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ed il
quesito, così testualmente formulato: “dica la Corte se è
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perfettamente in linea con l’assunto dello stesso Ministero
affetta da nullità per contraddittorietà ed inconciliabilità
della motivazione la sentenza che configuri l’atto esecutivo del
creditore procedente al tempo stesso come pignoramento nuovo
(senza che si sia proceduto alla formazione del fascicolo, al
pagamento del contributo e via discorrendo) e come intervento in
Va soggiunto che quand’anche si privilegiasse senz’altro, ai
fini della individuazione della censura, il quesito rispetto
alla qualificazione formale del motivo, la doglianza sarebbe
inammissibile per la diversa ragione che il vizio della
motivazione non può che concernere una
quaestiones luris,
quaestio facti
e mai
quali sono quelle costituite dalla violazione
di norme tributarie (contributo unificato) o processuali (al di
là di ogni rilievo sull’intervenuto raggiungimento dello scopo
dell’atto ex art. 156, terzo comma, c.p.c.).
4.-
Va conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del
ricorso, essendo inammissibili tutti i motivi in cui è
articolato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero
ricorrente alle spese, che liquida in 10.200, di cui E 10.000
per compensi, oltre agli accessori di legge.
Roma, 16 ottobre 2013
una procedura esecutiva già pendente”.