Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19823 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19823 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Traore Yoro, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in
calce al ricorso, dall’avv. Antonio Fraternale (p.e.c.
antoniofraternale@pec.ordineavvocatipesaro.it ; fax n.
0721/405209);
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso la sentenza n. 1347/2017 della Corte di appello di
Ancona emessa il 22 marzo 2017 e depositata il 28 agosto
2018

2017 R.G. n. 1551/2016;
sentita la relazione del cons. Giacinto Bisogni;

Data pubblicazione: 26/07/2018

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n.
1347/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data

15 giugno 2016 e comunicata il 24

di protezione internazionale proposta dal cittadino
maliano Traore Yoro.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che, sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 25
luglio 2016, nel termine di trenta giorni (cadendo di
domenica il 24 luglio 2016), previsto dall’art. 702
quater c.p.c. e decorrente dalla comunicazione, in
data 24 giugno 2016, dell’ordinanza impugnata, la
causa è stata iscritta a ruolo in data 2 agosto 2016 e
cioè dopo il decorso del predetto termine perentorio.
La Corte di appello ha ritenuto quest’ultima
circostanza decisiva in quanto al procedimento si
applica la disciplina prevista dall’art.19 comma 9 del
decreto legislativo n. 150/2011, come modificato
dall’art. 27 comma 1 lett. f) del decreto legislativo n.
142/2015 che prevede la proposizione con ricorso
dell’appello avverso le decisioni del Tribunale in
materia

di

protezione

internazionale

e

conseguentemente, secondo l’interpretazione della

7-

2

giugno 2016 con la quale è stata respinta la domanda

Corte distrettuale, fa decorrere la pendenza della lite
dal momento del deposito del ricorso in cancelleria. Ne
deriva che, qualora l’appello venga proposto
erroneamente con citazione anziché con ricorso, la
verifica della tempestività dell’impugnazione, ai fini

del 17 gennaio 2017), deve essere effettuata con
riferimento al momento in cui la citazione notificata
viene depositata in cancelleria per la relativa iscrizione
a ruolo e non con riferimento alla data di notifica della
citazione in appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese
processuali.
3. Ricorre per cassazione il sig. Traore Yoro con un unico
motivo di impugnazione con il quale deduce
violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione
dell’art. 19 comma 9 del decreto legislativo n. 150 del
1 settembre 2011 come sostituito dall’art. 27 del
decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015. Secondo
il ricorrente la dizione “ricorso” usata dal legislatore in
sede di modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs
n. 142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702
quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione
dell’appello, né in generale né per la sola materia della
3

della sanatoria dell’atto (Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020

protezione internazionale, ma ha solo la funzione di
indicare la durata del procedimento di appello, in
materia di protezione internazionale, dal momento
della sua introduzione, restando ancorata la forma del
procedimento alla disposizione generale, interpretata

citazione e non con ricorso.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.

4

dalla giurisprudenza nel senso della proposizione con

5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato il 25 luglio 2016 (giorno successivo
alla domenica 24 giugno 2016) e quindi deve ritenersi
tempestivo perché proposto entro trenta giorni dalla
comunicazione in data 24 giugno 2016 dell’ordinanza

da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Ancona che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.
Il Pr
Francesco Anton

ente
vese

di rigetto della domanda di protezione internazionale

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