Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19836 del 26/07/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19836 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 24217-2013 proposto da:
DIMITA
TIZIANA
DMTTNZ73T67L049A,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78 ST BDL,
presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
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contro
SPORTELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
CECINATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 302/2013 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 26/07/2018
DI LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il
01/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2018 dal Consigliere VINCENZO
CORRENTI;
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DE LUCA Ugo, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato STICCHI DAMIANI Ernesto,
difensore della ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito
l’Avvocato
CECINATO
Luigi,
difensore
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
del
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
FATTO
Con sentenza n. 150/2009 il Tribunale di Taranto, sezione di Grottaglie,
in accoglimento della domanda di Sportelli Paolo, condannava Dimita
Tiziana all’arretramento del proprio fabbricato, rispetto al muro di
recinzione del confinante attore, fino a lasciare liberi metri 5 dal confine e
programma di fabbricazione
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
1.7.2013, respingeva il gravame della Dimita.
Ricorre la Dimita con tre motivi, resiste Sportelli, che ha anche
presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denunzia 1) erronea presupposizione in fatto ed in diritto, errata
interpretazione della normativa ed improponibilità della domanda con
riferimento al giudice adito; 2) violazione, errata interpretazione e
applicazione della legge, motivazione illogica, errata e carente, erronea
presupposizione di circostanze di fatto e di diritto; 3) vizio di logicità
dell’iter motivazionale, errata e falsa rappresentazione delle risultanze
istruttorie in particolare con riferimento alla ctu.
Ciò premesso, si osserva:
La ratio decidendi è stata esplicitata nei seguenti argomenti: andava
disatteso l’eccepito difetto di giurisdizione trattandosi del rispetto di
distanze tra privati, il piano particolareggiato (la cui delibera di variante
non era provato avesse percorso l’iter per la relativa variante) integra un
complesso di norme di natura attuativa e secondaria rispetto al
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quindi metri 10 dal fabbricato di questi, giuste prescrizioni del
programma di fabbricazione, con la conseguenza che non poteva
introdurre deroghe ai parametri urbanistici essenziali di quest’ultimo atto,
avente portata più generale e costituente strumento di elezione
necessario per la prescrizione delle distanze e, comunque, il mero
pacifico riferimento alle sagome dei singoli edifici, di cui alla delibera n.
Il ricorso è infondato.
Questa complessiva motivazione non risulta congruamente ed
espressamente censurata attesa la promiscuità delle doglianze in
violazione dei canoni di specificità che regolano il ricorso per cassazione
con sostanziale inammissibile richiesta di riesame del merito.
In particolare il primo motivo, in modo assiomatico ed assertivo,
ripropone il tema del difetto di giurisdizione affermando che non trattasi
di disputa tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione, sul quale
la sentenza ha già sufficientemente risposto.
Il secondo e terzo motivo, invocando nella sostanza generici vizi di
motivazione, non sono conformi al nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc.
A seguito della riformulazione della norma, disposta dall’art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è
denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre
2014, n. 21257, Rv. 632914).
Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., pertanto,
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur
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118 del 1988, non costituiva revisione dei canoni concernenti le distanze.
sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla
totale pretermissione di uno specifico fatto storico.
Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la
riformulazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
legittimità sulla motivazione.
Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché
il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nel caso di specie non si ravvisano né l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né
un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante e la decisione è conforme a giurisprudenza
di questa Corte ( Cass. 12424/2010) non attaccata.
La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle
risultanze, congruamente delibate.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
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preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso , condanna parte ricorrente alle spese,
liquidate in euro 2900 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese
forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
26 LUG. 2018
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione