Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19768 del 25/07/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19768 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
Rep.
DECRETO
Ud.
sul ricorso 29642-2015 proposto da:
COPROGEN
S.R.L.
IN
LIQUIDAZIONE
E
CONCORDATO
PREVENTIVO, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI
11.55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE
SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ELISA CASTAGNOLI;
– ricorrente contro
SOFITEC IMPEX S.R.L.;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 915/2015 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 13/05/2015;
2018
50
U,z,
Data pubblicazione: 25/07/2018
Decreto
R.G. 29642/2015
ritenuto che:
– con ricorso notificato il in data 11 dicembre 2015 COPROGEN s.r.l. in
Oggetto: concordato
preventivo.; estinzione del
giudizio per rinuncia.
liquidazione e CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/11, in persona del
liquidatore giudiziale. ha impugnato per cassazione, nei confronti di
SOFITEC IMPEX s.r.1., società cancellata dal registro delle imprese in data
26 febbraio 2014. la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 915/2015
resa in data 13 maggio 2015;
– la società intimata non ha resistito al ricorso;
– con atto notificato all’intimata e, per essa. al suo, all’epoca, unico socio
SCOTTA s.r.l. il 19/22 giugno 2018 e depositato il 5 luglio 2018 la
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
– non è stata ancora fissata la data della decisione:
– nulla è dovuto per le spese non avendo parte intimata svolto difese:
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018
Il
SiLld
tto
Cron.
Rep .
legale rappresentante pro tempore e del commissario giudiziale. ora