Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19753 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19753 Anno 2018
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 4484/2014 proposto da:
Comune di Sannicandro di Bari, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio
del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Matassa
Nino, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente nonché contro

Giannini Leonardo, Giannini Maria Luigia, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Archimede n. 44, presso lo studio dell’avvocato Tartaglia
Roberto, rappresentati e difesi dall’avvocato Ventura Costantino,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

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Data pubblicazione: 25/07/2018

Comune di Sannicandro di Bari, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio
del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Matassa
Nino, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

avverso la sentenza n. 1654/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA
Leonardo e Maria Luigia Giannini convenivano in giudizio innanzi
alla Corte d’Appello di Bari il Comune di Sannicandro di Bari,
proponendo opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione di
un terreno di loro proprietà, in catasto a F. 21 Partt. 288 e 229,
ricadente nell’ambito del PIP, interamente occupato in forza del
decreto n. 73 del 13.12.2007 ed ablato limitatamente alla part. 229,
con provvedimento del 27.3.2008, per la realizzazione di quel piano.
Con sentenza depositata il 9.12.2013, la Corte adita: a)
dichiarava inammissibile la domanda riferita alla part. 288, pur
limitata alla sola determinazione dell’indennità di occupazione
legittima, avendo perduto efficacia la dichiarazione di pubblica utilità;
b) determinava l’indennità di espropriazione della part. 229 in C/mq
36,05, pari a complessivi €302.171,10, in conformità delle conclusioni
del CTU, basate sul metodo analitico, cui aggiungeva C 20.000,001 pari
al valore di dieci alberi d’ulivo, C 28.582,62, a titolo d’indennità
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-controricorrente al ricorso incidentale –

aggiuntiva di cui all’art. 37, co 9, del d.P.R. n. 327 del 2001, C
58.834,45 per il pregiudizio per la perdita di redditività dell’azienda,
ottenuto mediante capitalizzazione della rendita netta annua,
trattandosi di espropriazione parziale; c) determinava in C 7.452,45

maggiorazione del 10% ex art.37, co 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso il Comune con cinque
motivi. Gli intimati hanno replicato con controricorso, con cui hanno
proposto quattro motivi di ricorso incidentale, resistiti con
controricorso dal Comune. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il Comune deduce la violazione degli artt.
32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001; 39 della L. n. 2359 del 1865, e
vizio di motivazione. Il ricorrente afferma, da una parte, che il valore
unitario di Cjmq 36,05 è abnorme, per avere il CTU e la Corte
territoriale che ne ha recepito le conclusioni, assunto a tipologia di
prodotto edilizio finito il laboratorio, invece che il capannone, il cui
valore, come dimostrato dal CTP era ben inferiore, ed aggiunge,
dall’altra, che la consulenza redatta nell’ambito di analogo giudizio
pendente innanzi alla medesima Corte barese, per un fondo limitrofo,
aveva posto in evidenza che il rapporto di copertura considerato dal
CTU non aveva tenuto conto degli spazi da destinare alle indispensabili
infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione. 1.1. Il motivo è
inammissibile. 1.2. Il primo profilo muove da un presupposto diverso
da quello considerato dalla Corte territoriale, che, nel condividere le
conclusioni del nominato CTU, ha dato esplicitamente conto (a pag. 5)
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l’indennità di occupazione riferita alla part. 229, ed in C 33.820,61 la

come sia stata anche considerata “la peculiare destinazione del fondo
nell’ambito del PIP, che comporta, solo, l’edificazione di capannoni e
solo su specifica richiesta”, talché la censura, secondo cui ciò non
sarebbe stato fatto, attiene a profili di merito, implicando un
inammissibile esame diretto della consulenza. 1.3. In relazione al

giurisprudenza (Cass. n. 4711 del 2018; 13747 del 2017; n. 7288 del
2013; n. 9891 del 2007) secondo cui, in ipotesi di valutazione di un
terreno edificabile secondo il metodo analitico ricostruttivo, deve
essere anzitutto considerata la densità volumetrica esprimibile in base
agli indici di fabbricabilità della zona omogenea -che ne definisce
l’effettivo valore in comune commercio- poiché solo mediante la sua
applicazione, si include nel calcolo la percentuale degli spazi riservati
ad infrastrutture e servizi a carattere generale, oltre che le spese di
urbanizzazione relative alle opere poste in essere dall’amministrazione
le quali assicurino l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area.

E,

tuttavia, la valutazione della dedotta relativa violazione richiede,
anche in questo caso, un apprezzamento di fatto inerente all’effettiva
preterizione dei predetti criteri (contestata ex adverso), il che riguarda
il giudizio di merito, ed è estraneo a questa sede di legittimità.
2. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, 40 della L n.
2359 del 1865, oltre che vizio di motivazione, in riferimento al
pregiudizio riconosciuto in danno dell’azienda agricola. In assenza di
comprovato nocumento, afferma il ricorrente, tale voce non andava
liquidata, tenuto conto che il suolo espropriato era stato indennizzato
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secondo profilo, va rilevato che il Collegio ben conosce la

alla luce delle potenzialità edificatorie concesse dal piano, e che, in tal
modo, si consentiva una duplicazione d’indennizzo. 2.1. La violazione
di legge è fondata, restando assorbito il vizio motivazionale. 2.2. Sin
dalla legge del 1865, l’indennità di espropriazione è sempre stata

caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e, soprattutto, dal
criterio previsto dalla legge per apprezzarle. L’unica eccezione a
questo sistema si rinviene nel caso dell’espropriazione di terreni non
edificatori sui quali sia impiantata un’azienda agricola, regolato
dall’art. 40 del T.U. secondo cui “nel caso di esproprio di un’area non
edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del
valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate
sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati,
anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la
possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”. Come si
evince, anche, dall’ultima precisazione, la valutazione delle aziende
agricole non costituisce un criterio legale di determinazione
dell’indennità, quando, come nella specie, essa sorga su terreni ai
quali lo strumento urbanistico (nella specie, l’approvazione del PIP)
abbia attribuito destinazione edificatoria, ai quali si rivolge, invece,
l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 37, co 9, del T.U., che è stata,
appunto, riconosciuta. 2.3. Per completezza, va aggiunto che il criterio
utilizzato in sede di merito (perdita di redditività) è, comunque,
erroneo, in quanto la disciplina del menzionato art. 40, co 1, che
costituisce un’applicazione di specie del generale principio sancito dal
precedente art. 33 relativo alle espropriazioni parziali, mira a
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rapportata al “bene immobile” espropriato quale connotato dalle

compensare il pregiudizio avente una diretta incidenza sul fondo che
si risolva sul piano economico in un’effettiva diminuzione del valore
venale del “bene” espropriato su cui si svolgeva l’azienda agricola, ma
non copre le conseguenze pregiudizievoli dovute al ridimensionamento

di espropriazione.
3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt.
32 e 38 del d.P.R. n. 327 del 2001; 40 della L. n. 2359 del 1865, e
vizio di motivazione in riferimento all’indennizzo per la sottrazione di
dieci alberi di ulivo: non trattandosi di ulivi monumentali, gli stessi non
erano indennizzabili separatamente dal fondo, di cui costituivano
componente colturale. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Deve infatti
trovare applicazione il condivisibile principio già affermato da questa
Corte (Cass. n. 6743 del 2014; n. 18732 del 2017), che, muovendo
dagli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e
349 del 2007 e n. 181 del 2011 nonché dalle sollecitazioni provenienti
dalla giurisprudenza della Corte Edu, ha ritenuto che nella
determinazione dell’indennità di esproprio, ormai indissolubilmente
agganciata al valore venale del bene, relativa a terreni che -quale ne
sia la destinazione- dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a
conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità (come
nella specie per la presenza di dieci ulivi secolari, ancorché non
monumentali), deve tenersi conto del relativo aumento di valore che
contribuisce a connotarne l’identità fisica e urbanistica.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di
motivazione, per non avere la Corte esposto compiutamente le ragioni
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o alla cessazione dell’attività imprenditoriale, che non è in sé oggetto

del mancato accoglimento delle puntuali e circostanziate osservazioni
mosse dal proprio CTP. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Esso è
interamente declinato in riferimento al vizio di motivazione -mancata
replica agli argomenti del proprio CTP- secondo la disciplina (cui si

dell’art. 360, c.p.c. antecedente alla modifica di cui alla L n. 134 del
2012, e senza considerare che, in base al nuovo testo, qui applicabile
ratione temporis, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione
le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla
motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del
“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,
individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132,
co 2, n. 4, c.p.c. e che qui non sono ravvisabili (SU n. 8053 del 2014).
5. Il quinto motivo, con cui il Comune deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 37, co 2, 49 e 50 del d.P.R. 327 del 2001,
evidenziando che i denunciati vizi si riflettono nella quantificazione
dell’indennità di occupazione e nell’an e del

quantum

della

maggiorazione del 10%, resta assorbito dall’accoglimento del secondo
motivo.
6. Col primo motivo del ricorso incidentale, gli espropriati
deducono, ex art. 360, co 1, n. 5 c.p.c., che l’impugnata sentenza non
ha liquidato l’indennizzo relativo ai muretti a secco, che, pure aveva
riconosciuto esser dovuto al pari di quello relativo alla perdita degli
ulivi. 6.1. Il motivo è fondato. 6.2. Ed infatti al riconoscimento del
pregiudizio, in effetti contenuto a pag. 5 della sentenza, non ha fatto
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riferisce la giurisprudenza citata) di cui al numero 5 del comma 1

seguito, neppure in parte motiva, alcuna statuizione determinativa,
talchè, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, non si tratta di
un errore materiale, ravvisabile nel diverso caso in cui sussista una
fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale

motivazionale -poste le premesse non si traggono le dovute
conclusioni- che integra il vizio dedotto nel senso sopra specificato al
§ 4.1. (cfr. Cass. n. 16502 del 2017).
7. Col secondo motivo, i ricorrenti incidentali deducono la
violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, per non avere la
Corte liquidato l’indennità di occupazione riferita alla part. 288. 7.1. Il
motivo è fondato. 7.2. Questa Corte ha costantemente affermato
(Cass. SU n. 5804 del 1995 e successive conformi) che ogni
occupazione temporanea e d’urgenza di beni immobili, imposta
dall’esigenza di una più celere esecuzione dell’opera dichiarata di
pubblica utilità rispetto ai tempi occorrenti per le procedure
espropriative, è fonte di un’obbligazione indennitaria volta a
compensare medio tempore,

per tutta la durata dello stato di

indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato
godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella
(patrimoniale) della perdita della proprietà del cespite, postula un
ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell’indennità di
espropriazione. 7.3. La disposizione di cui all’art. 13, comma 6, del
d.P.R. n. 327 del 2001 secondo cui “La scadenza del termine entro il
quale può essere emanato il decreto di esproprio determina
l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”, e che riproduce la
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rilevabile ictu °cui/ (Cass. n. 19601 del 2011), ma di un’incongruità

dichiarazione d’inefficacia già posta dall’art. 13, comma 3 della Legge
Fondamentale, non vale, dunque, a sopprimere il diritto del
proprietario a tale ristoro, sorto per effetto dello spossessamento
attuato in base al provvedimento che la autorizza, e ciò in quanto

scadenza del termine, va riferita all’esercizio del potere ablativo,
precludendo, appunto, la definizione del procedimento di
espropriazione, mediante emissione del relativo provvedimento, ma
non interferisce con l’istituto dell’occupazione temporanea (che, come
nella specie, sia stata nelle more legittimamente disposta), che ne
costituisce una fase non solo eventuale, ma anche, del tutto,
autonoma (cfr. anche Cass. SU n. 735 del 2015, che, in ipotesi di
occupazione illegittima riconosce i danni per la perdita delle utilità
ricavabili dal bene limitatamente al periodo non coperto dall’eventuale
occupazione legittima).
8. Il terzo motivo, col quale i Giannini avevano lamentano la
violazione dell’art. 54 TUE, per non avere la Corte determinato
l’indennità di espropriazione in riferimento alla part. 288 è stato
rinunciato in sede di memoria, in ossequio al principio espresso da
questa Corte (Cass. n. 11261 del 2016), secondo cui, anche con
riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001,
l’emissione del decreto ablativo (che in relazione a tale bene non è
intervenuto) costituisce un’indefettibile condizione dell’azione.
9. Il quarto motivo, con cui i ricorrenti incidentali lamentano la
violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al regolamento delle spese,
resta assorbito.
9

l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, dovuta all’inutile

9. Il quarto motivo, con cui i ricorrenti incidentali lamentano la
violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al regolamento delle spese,
resta assorbito.
10. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, ed il

diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta
il terzo, inammissibili il primo ed quarto, assorbito il quinto; accoglie
il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rinunciato il terzo,
assorbito il quarto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’Appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Bari, in

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