Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17584 del 05/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 17584 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 13339-2015 proposto da:
TESSARO LUCIANO, TESSARO TIZIANO, MONDIN MARIA,
TESSARO BARBARA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO DE ARCANGELIS, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

2018
274

MICHIELON LUCIANO, MILANO ASSICURAZIONI SPA , TESSARO
DANIELE;
– intimati nonchè contro

1

Data pubblicazione: 05/07/2018

UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI

SPA

in

persona

del

Procuratore Dr. ROBERTO GARAVAGLIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale;

avverso

la

sentenza

n.

1474/2014

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

26/01/2018

dal

ANTONELLA PELLECCHIA;

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Consigliere

Dott.

– resistente con procura speciale –

Rilevato che:
1. Luciano “fessaro e Maria Mondin, nonché Tessaro Barbara e Tiziano
Tessaro, rispettivamente genitori e fratelli di Tessaro Elis, e la s.a.s.
Controlmec, di cui quest’ultimo era socio, hanno proposto al Tribunale
di Milano domanda di risarcimento dei danni contro Luciano Michielon
e la s.p.a. Milano Assicurazioni, a seguito dell’incidente stradale occorso

In quell’occasione l’automobile condotta dal Michielon e assicurata con
la Milano si era immessa da una via laterale sulla strada provinciale
percorsa dal motociclista e dotata di precedenza, effettuando una svolta
a sinistra, ed era stata investita dalla motocicletta, che sopraggiungeva
alle sue spalle, dopo il completamento della svolta.
Il motociclista è deceduto per le lesioni riportate nello scontro. I
convenuti si sono costituiti resistendo alle domande. Il Nlichielon ha
proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti
dalla sua autovettura, addebitando la responsabilità dello scontro al
motociclista, che sopraggiungeva a velocità eccessiva, ed ha esteso la
domanda di risarcimento alla s.p.a. Winterthur, assicuratrice della
motocicletta, e a Tessaro Daniele, altro fratello dell’attore, rimasto
estraneo all’azione proposta dai parenti.
La Milano Assicurazioni ha eccepito l’improponibilità della domanda di
Controlmec. Esperita l’istruttoria il Tribunale ha respinto le domande
attrici, attribuendo al Tessaro la responsabilità esclusiva del sinistro, ed
ha accolto la domanda riconvenzionale.
I soccombenti hanno proposto appello, a cui hanno resistito il
Michielon e la Milano Assicurazioni.
La Corte di appello di Milano ha confelinato la sentenza di primo
grado, compensando le spese dell’intero giudizio.
I Tessaro e Controlmec hanno proposto tre motivi di ricorso per
cassazione cui ha resistito Milano Assicurazioni, proponendo a sua
3

il 3 febbraio 2002 sulla strada provinciale 26 “Via Valcavasia”.

volta un motivo di ricorso incidentale. Mentre il Michielon non ha
depositato difese.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale e cassato senza
rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alla domanda di
risarcimento dei danni proposta dalla s.a.s. Controlmec; ha dichiarato
conseguentemente inammissibile il ricorso proposto da Controlmec e

Milano Assicurazioni. Ha accolto il primo e, nei limiti di cui in
motivazione, il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato
assorbito il terzo motivo e conseguentemente ha cassato la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di
appello di Milano anche sulle spese del giudizio di cassazione.
3. La Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, con sentenza
n. 1474 depositata in data 11 aprile 2014, accertava la corresponsabilità
di Luciano Nlichielon, condannandolo al risarcimento del danno in
favore dei Tessaro, nonché al pagamento delle spese dell’intero
processo che venivano liquidate in complessivi Euro 42.580 oltre
accessori di legge, previa la distinzione grado per grado, di un singolo
ed indifferenziato importo unitario e con riferimento per tutti al sistema
dei parametri di cui al D.M. 140/2012.
3.1. Gli eredi di Elis Tessaro propongono ricorso per Cassazione
avverso la predetta sentenza, solo limitatamente alla quantificazione
delle spese processuali, con cinque motivi. I resistenti non svolgono
attività difensiva ad eccezione della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
che deposita solo procura speciale.
Rilevato che:
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 9 comma 3 del D.L. 1/2012 e 41 D.M. 20 luglio
2012 n. 140, oltre che dell’art. 11 delle preleggi, a cagione del fatto che
la Corte del rinvio, nel quantificare ex art. 91 c.p.c. le spese della
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compensato le spese dell’intero giudizio fra Controlmec e la s.p.a.

soccombenza, relativamente anche a quelle del 1 grado, del secondo e 3
grado, si è rifatta esclusivamente ai criteri di cui al D.M. 140/2012 (art.
360 n. 3 c.p.c.) senza considerare – coerentemente con l’art. 11 delle
preleggi — che le disposizioni di esso decreto ministeriale (aventi natura
di norma processuale) dovevano si applicarsi alle liquidazioni successive
alla sua entrata in vigore (23 agosto 2012), ma alla condizione implicita

completamente esauritesi al momento della sua entrata in vigore e
quindi nella fattispecie de qua agitur, solo quelle riferibili al grado
processuale del rinvio, l’unico celebratosi dopo la sua entrata in vigore
restando tutte le precedenti (terminate con la discussione in Cassazione
del 24 maggio2012) regolabili dalla disciplina prorogata di cui al D.M.
127/2004, posto che tali pregresse attività difensive, da quantificarsi ex
art. 91 c.p.c. si erano completamente esaurite prima dell’entrata in
vigore del sistema dei parametri di cui al D.M. 140/2012, senza che si
potesse considerarle unitariamente e/o congiuntamente rispetto a
quelle svolte in sede di rinvio, atteso che le prestazioni difensive
andavano ontologicamente suddivise tra la fase del merito (1 e 2 grado),
quella di legittimità e quella di rinvio.
Lamentano, insomma, che la Corte territoriale, ai fini della
quantificazione delle spese di soccombenza, avrebbe erroneamente
applicato, per tutte le fasi del giudizio, esclusivamente i criteri di cui al
DM 140/2012, riferibili invece alle sole liquidazioni successive alla sua
entrata in vigore, quindi soltanto alle spese processuali concernenti il
grado processuale di rinvio.

4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione
dell’art. 385 cpc, per avere la Corte d’Appello disatteso il mandato
ricevuto dalla sentenza rescindente di liquidare le spese di giudizio di
cassazione alla luce del sistema liquidativo esistente al momento della
decisione di legittimità e quindi in quello del tempo in cui sopravvenne
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che esse riguardassero anche prestazioni difensive unitarie non ancora

l’esaurimento dell’attività difensiva avanti il Supremo Collegio,
perfezionatosi il 24 maggio 2012 (coincidente con la data della
discussione pubblica in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).

4.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo i ricorrenti censurano la
violazione degli artt 1, 4, 11 DM 140/2012, per avere il giudice del
rinvio omesso di liquidare alle parti interamente vincitrici le spese

132, comma 2, n. 4 cpc e degli artt. 13 comma 10 L. n. 247/2012 e 1 del
D.M. n. 140/2012.

5. I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.
Questa Corte si è pronunciata sull’applicazione dei parametri introdotti
con il D.M. 140/2012 immediatamente dopo l’emanazione di detto
decreto con le due sentenze gemelle a Sezioni Unite nn. 17405 – 17406
del 12 ottobre 2012.
Le Sezioni Unite hanno fondato la propria decisione sul disposto
dell’art. 41 del D.M. 140/2012, secondo cui le disposizioni che
determinano i parametri, ai quali devono essere commisurati i compensi
dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono
destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da
un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del
medesimo decreto.
Hanno affermato che tale norma, per ragioni di ordine sistematico e
secondo un’interpretazione coerente con i principi generali cui è
ispirato l’ordinamento, deve essere letta nel senso che i nuovi parametri
siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in
un momento successivo al 22 agosto 2012 e si riferisce al compenso
spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora
completato la propria prestazione professionale, ancorché essa abbia
avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente quando ancora
erano in vigore le tariffe professionali abrogate, evocando l’accezione
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forfettarie, quelle di trasferta e le anticipazioni, la violazione dell’art.

omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitaria
per l’opera complessivamente prestata (Cass. 20481/2017; Cass.
2748/2016; Cass. n. 6306/2016; Cass. n. 23318/2012).
Tali principi hanno dato la stura ad una giurisprudenza in materia (per
citarne solo alcune, Cass. 23318/2012; Cass. 2748/2016; Cass.
6306/2016; Cass. 21205/2016; Cass. 20481/2017).

ulteriormente specificato il principio emerso ‘in tema di spese
processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, che ha dato
attuazione all’art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif.
dalla 1. n. 27 del 2012’ perché individua in modo netto la linea di
demarcazione cui fare riferimento per l’applicazione dei compensi
professionali.
Difatti, alla luce di tale pronuncia, in tema di spese processuali sono da
applicare i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi
dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, ogni qual
volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo
alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al
compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia
ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale
prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora
erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione
omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo
unitario per l’opera complessivamente prestata. Pertanto ove sia stata
pronunziata una sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio
procederà alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell’esito
globale del processo e provvederà sulle spese dell’intero giudizio,
rinnovandone totalmente l’allocazione, in conseguenza, appunto, di un
apprezzamento necessariamente unitario. Sicché non può dirsi
completata l’opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del
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Tale orientamento si coordina con Cass. n. 30529/2017 che ha

processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la
disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si
fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell’entrata
in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.
E ciò in quanto il comma terzo del citato art. 9 del d.l. afferma che nelle
liquidazioni giudiziali delle spese, una volta trascorso il termine del

decreto, non potessero più applicarsi le tariffe previgenti, in maniera da
favorire la chiara scelta legislativa volta a sostituire il precedente sistema
tariffario col nuovo sistema dei parametri, al che è altresì seguita
essenzialmente l’abrogazione della distinzione tra onorari e diritti, in
nome di un’avvertita esigenza di unicità del compenso professionale.
Ad intendere che, per gli effetti dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012,
nella liquidazione giudiziale compiuta dal giudice di rinvio debba
assumersi come ormai “completata” l’attività defensionale svolta in un
grado di giudizio culminato in sentenza, ancora impugnabile, prima del
23 agosto 2012 (in tal senso, Cass. Sez. 6 – 2, 11/02/2016, n. 2748) si
opererebbe, tra l’altro, una interpretazione coerente con
l’interpretazione secondo cui si fa riferimento al momento della
“decisione della lite”, ovvero comunque dell’esaurimento dell’affare per
il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, ai fini della
decorrenza della prescrizione triennale per le competenze dovute agli
avvocati (art. 2957, comma 2, c.c.).

6. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività
difensiva non occorre pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
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centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del citato art.

13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

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