Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25487 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25487 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 13/11/2013

SENTENZA

9.15—

sul ricorso iscritto al numero 24739 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Regione Campania, in persona del presidente pro
tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Massimo
Lacatena, col quale domicilia in Roma, alla via Poli,
n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione

-ricorrentecontro
OTTOGAS s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in Napoli, alla via dei Mille, n. 61, presso lo studio
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Ange

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del proprio difensore e procuratore avv. Carmine Pudice, giusta mandato a
margine del controricorso;
-controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione 3°, depositata in data 5 luglio 2006, n. 87/03/06;

2013da1 consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la Regione Campania l’avv. Massimo Lacatena e per la società l’avv.
Carmine Paudice;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.
Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto

La società contribuente impugnò l’atto di contestazione di sanzioni irrogate
per i ritardati versamenti di addizionali regionali all’imposta sul gas metano
relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, sostenendo l’inapplicabilità
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, in
ragione dell’applicabilità della disciplina speciale stabilita dall’articolo 3, 4°
comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante il testo unico delle
accise.
La commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza che
la commissione tributaria regionale ha ribaltato, affermando che l’indennità di
mora contemplata dal testo unico delle accise risponda a funzione
sanzionatoria.
Ricorre la Regione Campania per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso ad un unico motivo.
La società resiste con controricorso, che illustra con memoria, depositata a
norma dell’articolo 378 c.p.c.
Diritto

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Angelina-Maria Perrino

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 ottobre

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1.- Con l ‘u ico motivo di ricorso prop s o ex articolo 360, 10 comma,
LIA (APItle

numero 3, c.p.c. I a vi° azione e
sa app icazione dell’articolo 3, 4 0 comma

del decreto legislativo numero 504 del 1995 e dell’articolo 13 del decreto
legislativo 471 del 1997 nonché dell’articolo 62 del decreto legislativo numero
546 del 1992, reputando che, in ipotesi di ritardato versamento dell’imposta
addizionale regionale sull’accisa sul gas metano, vadano applicate

cumulativamente l’indennità di mora prevista dal testo unico sulle accise e la
sanzione contemplata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.
***
2.-La complessiva censura proposta è fondata e va in conseguenza accolta.
2. 1.-Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo

numero 471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l’orientamento già
più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18
dicembre 1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei
tributi in generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema
sanzionatorio costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il
numero 472 ed il numero 473), non esiste alcun’altra disposizione normativa che
preveda la reazione dell’ordinamento agli illeciti commessi in occasione della
riscossione.
2.2.-11 sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda le accise,
effettivamente sono contenute nell’articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell’indennità di mora.
Le due norme (l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l’articolo 3,
40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.
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Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione
della somma da pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del
patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione
esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l’applicazione della prima,
secondo quanto asserito dalla società (Cass. 29 maggio 2013, numeri 13309 e
13310; Cass. 22 maggio 2013, n. 12530; Cass. 3 aprile 2013, n. 8065; Cass. 27

marzo 2013, n. 7736; Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass., ord. 4 agosto
2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12 settembre 2008, n.
23517, tutte in tema di accise).
È dunque errata la motivazione della sentenza impugnata, là dove afferma
che il versamento dell’indennità di mora escluderebbe l’applicabilità della
sanzione.
2.3.-D’altronde, anche la legge delega conforta questa conclusione: si
consideri che la lettera q) del comma 133 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, programma l’<<... adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea>>, evidenziando in maniera
inequivocabile l’intento di apprestare una disciplina sanzionatoria uniforme per
tributi diversi. E pure i passi dei lavori parlamentari ad essa relativa suffragano
questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla finalità assegnata ai decreti
in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997) di
<>il sistema delle sanzioni tributarie non penali creando organicità
e unicità dei principi del sistema sanzionatorio, cambiando la natura risarcitoria
delle sanzioni in afflittiva.
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2.4.-Gli elementi basati sui lavori preparatori che hanno condotto
all’adozione dei decreti in questione evidenziano, dunque, che:
-alle sanzioni da tali decreti ridisegnate è assegnata natura afflittiva e non
risarcitoria;
-le disposizioni sanzionatorie contenute nei singoli testi d’imposta hanno,
invece, natura risarcitoria;

-per conseguenza, il principio di specialità fra norme tende ad eliminare la
duplicazione della sanzione. Duplicazione, dunque, in radice esclusa proprio in
considerazione della diversa funzione, nel nostro caso, di sanzione e d’indennità
di mora.
2.5.- Quanto agli argomenti tradizionalmente addotti a sostegno della natura
sanzionatoria dell’indennità di mora prevista dal 4 0 comma dell’articolo 3 del
testo unico delle accise, è anzitutto inconferente l’argomento che intende
evincere tale natura dalla circostanza che la norma in questione del decreto
legislativo 504 del 1995 contempla il pagamento, in aggiunta ad essa, degli
interessi <>, ha determinato la riduzione
della sanzione ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo
in relazione a tutte le ipotesi di versamenti operati con un ritardo non superiore a
quindici giorni.
4.-Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione
della sentenza impugnata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso va deciso nel
merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla società.
Il consolidamento dell’interpretazione giurisprudenziale della combinazione
delle norme in esame comporta la compensazione delle spese inerenti alle fasi di
merito.
Le spese concernenti questa fase seguono, invece, la soccombenza.
per questi motivi
La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta dalla
contribuente;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
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Angelina-Ma
• Perfino estensore
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ESENTE DA REGIsTnAnOME
Ai SENsi DEI.
N. 13.1

MATERIA

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-condanna la contribuente alla rifusione delle spese concernenti questa fase,
liquidate in euro 9000,00 per compensi, oltre Curo 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.

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