Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6612 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6612 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIUSTI CHRISTIAN N. IL 27/07/1984
avverso la sentenza n. 224/2011 TRIBUNALE di PISA, del 20/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Giusti Christian avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 20.6.2011 dal Tribunale di Pisa che applicava
al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi uno e giorni dieci di
arresto ed C /11.350,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella di C
10.000 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per anni due, in relazione al
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. C) e 2 sexies C.d.S. (fatto del 21.8.2009).
Deduce la violazione di legge in relazione all’ad 186 comma 2° lett. c) C.d.S. ed il vizio
della patente di guida e alla sua durata.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
E’ ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, con la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri. devono essere sempre applicate le sanzioni
amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. (Cass. pen. Sez. Un. n. 8488 del
27.5.1998, Rv. 210981 e successive conformi).
Quanto alla durata della sanzione, si deve rilevare che il raddoppio della stessa per
l’estraneità della persona alla quale apparteneva il veicolo, è stato introdotto dal comma
45 dell’art. 3 L. 15.7.2009 n. 94, entrata in vigore l’8.8.2009 e, quindi, prima della
commissione del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna de( rIcorrenteal pagamento delle
spese processuali ertilIscunigal versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012
motivazionale in riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione