Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19519 del 23/07/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 19519 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA
SENTENZA
sul ricorso 6398-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2018
1599
Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA
PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
BONORA
CESARE
ATTILIO
C.E.
BNRTLC41H11F205T,
Data pubblicazione: 23/07/2018
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAllINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ANGELO SICA, FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA,
giusta delega in atti;
–
avverso la sentenza n. 1364/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 28/02/2012 R.G.N. 1974/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.
– controricorrente
R.g. 6398/2013
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1. Con sentenza depositata il 28.2.2012, la Corte d’appello di Milano
confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato I’INPS a
riliquidare la pensione spettante a Cesare Attilio Bonora sulla base della
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retribuzione, considerando peraltro tutto il periodo assicurato come se
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sopprimendo I’INPDAI e trasferendo le relative posizioni all’INPS, aveva
stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali
venisse
uniformato a quello degli
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lavoratori che, alla data di soppressione dell’INPDAI,
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ancora
assicurati presso quest’ultimo e non anche a quelli che, come
l’assicurato, era nelle more passatti alla gestione INPS per aver mutato
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retribuzione pensionabile andasse calcolata con riferimento a quella
maturata negli
ultimi cinque e dieci anni, essendo
la disposizione
dell’art. 42 dettata per salvaguardare le aspettative pensionistiche dei
3. Ricorre
contro tali
formulando un unico
statuizioni I’INPS,
motivo di censura. Cesare Attilio Bonora resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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1. Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione
e falsa applicazione dell’art. 42, I. n. 289/2002, e dell’art. 3, I. n.
297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che la prima delle due
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dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del
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a quello degli
iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori
fosse stato soggetto alla contribuzione dell’assicurazione generale
R.g. 6398/2013
inps/Bonora Cesare Attilio
dipendenti con effetto dal primo gennaio 2003», si applicasse solo
ai dirigenti che, alla data di soppressione dell’INPDAI, fossero
ancora assicurati presso quest’ultimo, e non anche a quelli che, come
parte controricorrente, erano nelle more passati alla gestione INPS per
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che, per questi ultimi, la retribuzione pensionabile andasse calcolata
in relazione alle retribuzioni maturate durante il periodo di iscrizione
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preveda ci-1C la quota di pensione
corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31.12.2002 presso
I’INPDAI sia determinata «applicando, nel calcolo della retribuzione
pensionabile, il massimale annuo di cui all’art. 3, comma 7, del decreto
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2. Il motivo è fondato.
Questa
Corte, infatti, con orientamento
consolidato cui si intende dare ulteriore continuità, ha già avuto modo di
chiarire che, dal momento che la legge n. 289/2002 ha operato il
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di
un’unificazione
assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R.
n.
58/1976, l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo
che
regime peilsioriistico dei dirigenti Cfi aziende industriali è uniforrnato,
nel rispetto del criterio del
pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal primo gennaio 2003, ha
introdotto un principio di carattere generale, senza
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riguardo alle retribuzioni percepite
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con riferimento a quella maturata negli ultimi cinque e dieci anni, non già
R.g. 6398/2013
Inps/Bonora Cesare Attilio
3, comma 7, digs. n. 181/1997, nonché lo stesso meccanismo del
pro-rata
adottato nell’art. 42 cit., costituiscono manifestazione
volontà del legislatore di tenere
distinti i due periodi assicurativi, in
considerazione della diversità dei
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sistemi di calcolo adottati per
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determinare secondo autonomi criteri (Cass. n. 4897 del 2017;Cass. n.
3.
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cui la soppressione dell’INPDAI avrebbe in realtà comportato una
sorta di ricongiunzione ex !ege delle posizioni contributive dei dirigenti
già iscritti aii’INPDAI nell’assicurazione generale obbligatoria, al punto che
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della posizione previdenziale presentate dopo l’ 1.1.2003: ciò che rileva
è piuttosto che, avendo il legislatore manifestato la volontà di uniformare il
regime pensionistico dei dirigenti industriali a quello
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289/2002), non vi è spazio alcuno per sostenere che, per i dirigenti che
alla
data
della
soppressione dell’INPDAI avevano una
contributiva presso tale ultimo
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posizione
retribuzione
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sulle quali è stata versata la contribuzione presso I’INPDAI.
4.
Né miglior sorte merita l’ulteriore assunto di parte controricorrente
secondo cui, così operando,
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la ricongiunzione gratuita ex art. 22, d.P.R. n. 58/1976, e
dovendo per contro subire un calcolo della pensione meno
favorevole di quello previsto dall’art. 3, d.lgs. n. 503/1992: in disparte il
riiievo, qui invcro decisivo, che porte contrOricorrente non ha offerto
alcun elemento per effettuare codesto giudizio comparativo, che deve
aver riguardo non solo all’anzianità ed alla retribuzione, ma anche alla
contribuzione (Cass. n. 4897 del 2017, cit.), vale la pena di
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19036 del 2017; Cass. n. 18841 del 2017; Cass. n. 3321 del 2018).
R.g. 6398/2013
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patrocinata dalla Corte territoriale — poggia
sull’assunto,
invero
indimostrato, secondo cui il regime introdotto dall’art. 42, I. n. 289/2002,
costituirebbe una misura di salvaguardia delle aspettative pensionistiche
maturate dei dirigenti industriali, laddove appare piuttosto una misura
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pregresso regime di favore di cui essi beneficiavano, caratterizzato da
elevate fasce di retribuzione pensionabile.
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apparendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della
domanda proposta da Cesare Attilio Bonora. Tenuto conto che il principio
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domanda, si ravvisano giusti
motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta da Cesare Affilio Bonora. Compensa
le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consialio. dell’ 11.4.2018.
basse aliquote di calcolo dei contributi, alte aliquote di rendimento e più