Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19271 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19271 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 9493-2013 proposto da:
PAVIGLIANITI GIOVANNI PVGGNN59A03H224B, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PROVINCIA REGGIO CALABRIA;
– intimata –

2018
750

avverso la sentenza n.

675/2012 della CORTE

di REGGIO CALABRIA, depositata
9/2011.

D’APPELLO

il 28/09/2012

r.g.n.

Data pubblicazione: 19/07/2018

Adunanza camerale del 20 febbraio 2018 – n. 7 del ruolo
RG n. 9493/13
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 28 settembre 2012 la Corte d’appello di Reggio Calabria
respinge l’appello proposto da Giovanni Paviglianiti avverso la sentenza del locale
Tribunale n. 1572/2010, di rigetto del ricorso del Paviglianiti diretto ad ottenere il

commisurare alle trattenute sull’o stipendio effettuate dalla Provincia di Reggio
Calabria, sua datrice di lavoro, nel periodo maggio 2008-novembre 2009 – con la
condanna della Provincia alla conseguente corresponsione;

che la Corte territoriale precisa che:
a) dagli atti risulta che il Paviglianiti in data 1 ottobre 2006 è transitato dai ruoli
regionali a quelli della Provincia di Reggio Calabria e che per mero errore da quella
data gli è stato corrisposto un trattamento economico maggiore di quello dovuto;
b)

l’Amministrazione si è accorta dell’anomalia nel gennaio 2008 ed ha

convocato l’interessato che ha riconosciuto il proprio debito chiedendone la
rateizzazione con istanza dell’i luglio 2008, sottoscritta regolarmente e mai
tempestivamente disconosciuta nel giudizio di primo grado;
c) deve quindi escludersi che la Provincia abbia avuto una condotta contraria ai
principi di buona fede e correttezza;
d) comunque un’eventuale violazione di tali principi avrebbe potuto essere fatta
valere solo con una richiesta di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale;

che avverso tale sentenza Giovanni Paviglianiti propone ricorso affidato a due motivi;
che la Provincia di Reggio Calabria non svolge attività difensiva in questa sede;
che il ricorrente deposita anche memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO
che il ricorso è articolato in due motivi, che il ricorrente configura come aventi ad
oggetto la dichiarazione di inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio
pronunciata nella sentenza di primo grado la cui conferma in appello escludeva, ad
1

riconoscimento del proprio diritto all’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ. – da

avviso del ricorrente, la possibilità per la Corte territoriale di esaminare il merito delle
domande e reciprocamente porta a considerare sussistente l’interesse a ricorrere solo
con riferimento alla suddetta pronuncia;

che con il primo motivo si denunciano, in riferimento all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod.
proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., nonché
difetto assoluto di motivazione, con riguardo all’inammissibilità dell’azione di illecito

ricorrente, vittima per molti mesi di una decurtazione dello stipendio che dopo vani
tentativi soltanto nel corso del giudizio di primo grado ha scoperto essere stata
effettuata per effetto di una dichiarazione dell’interessato – sempre da questi negata e
disconosciuta – di riconoscimento di un debito di origine imprecisata nei confronti della
Provincia, la cui regolarità non è stata valutata in sede giudiziaria;

che si aggiunge che il suddetto svolgimento dei fatti renderebbe la dichiarazione di
inammissibilità dell’azione di illecito arricchimento ingiustificata e immotivata anche
per l’assenza al momento dell’instaurazione del giudizio sia di una azione contrattuale
sia per il carattere atipico dell’azione di accertamento negativo;

che con il secondo motivo si denunciano, in riferimento all’art. 360, n. 4 e n. 5, cod.
proc. civ., omessa decisione, difetto assoluto di motivazione nonché illogicità e
contraddittorietà manifeste, con riguardo alla riconosciuta legittimità dell’operato della
Provincia di Reggio Calabria, affermata richiamando una richiesta di rateizzazione del
debito effettuata dal dipendente, ma senza esaminarne le censure ed accertare la non
utilizzabilità della dichiarazione di debito citata, che era l’unico documento allegato
dalla Provincia per dimostrare la legittimità del proprio operato;

che ritiene il Collegio che i due motivi del ricorso – da esaminare congiuntamente,
data la loro intima connessione – siano inammissibili, per le ragioni di seguito esposte;

che, infatti – nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge,
contenuto nell’intestazione di entrambi i motivi e l’iniziale dichiarazione del ricorrente
in merito al limitato ambito di sussistenza del proprio interesse a ricorrere – tutte le
censure in sostanza si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza
impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della
ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto
inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze
probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, senzas neppure considerare che

2

arricchimento affermata senza un esame specifico della situazione dedotta dalla parte

per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l’art. 360, n. 5 cod.
proc. civ. nel testo successivo alla suddetta modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che ha molto
limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione – le
indicate valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto quando la relativa
motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere
stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed

evenienze che nella specie non ricorrono (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n.
8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928);

che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, essendo la
Provincia di Reggio Calabria rimasta intimata;

che si da atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,
in quanto l’insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato ivi previsto non è collegato alla condanna alle
spese, ma al fatto oggettivo dell’infondatezza nel merito ovvero della inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione (vedi, per tutte: Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art.
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 febbraio 2018.

immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili,

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