Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19168 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19168 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 24488-2015 proposto da:
INTEK GROUP SPA in persona del Procuratore Speciale
Dott. ROBERTO DE VITIS, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALE LANDOLFI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

PAIA

GIOVANNA,

MIRANDA

PASQUALE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso
lo studio dell’avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

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Data pubblicazione: 19/07/2018

PARLATI giusta procura speciale a margine del
controtricorso;
– controricorrenti nonchè contro

NATALE JOHN;

avverso

la

sentenza

n.

2743/2015

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRE CA

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– intimato –

FATTI DI CAUSA
La Fime Leasing s.p.a. conveniva in giudizio John Natale, in uno ai coniugi
Pasquale Miranda e Giovanna Rana, per ottenere la revoca della vendita, a
prezzo vile, del primo ai secondi, di un immobile che rappresentava l’unico
cespite del venditore a sua volta già debitore della società, a titolo fideiussorio,
per un credito accertato definitivamente in altro processo.

pronuncia riformata dalla corte di appello in ragione della mancata prova,
seppur presuntiva, della consapevolezza del danno ai creditori in capo non solo
al debitore, come accertato in prime cure, bensì anche in capo ai terzi
acquirenti, che nessun elemento istruttorio indicava essere a conoscenza
dell’esistenza di una qualunque esposizione debitoria del venditore.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Intek Group s.p.a., già
Fime Leasing s.p.a., formulando due motivi e depositando memoria.
Resistono con controricorso Pasquale Miranda e Giovanna Rana.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione ex art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2697, cod. civ., poiché la corte di
appello avrebbe errato:
a) omettendo di valutare l’anteriorità del credito;
b) omettendo di valutare la conoscenza dello stato del debitore da parte
degli acquirenti, evincibile anche presuntivamente;
c) non limitando lo scrutinio all’oggetto della domanda revocatoria, cui
era estraneo l’accertamento del diritto di credito del revocante, e limitato,
invece, alla verifica della consapevolezza, in capo all’acquirente, della idoneità
dell’atto negoziale coinvolto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie,
emergente già della differenza del prezzo dichiarato nel rogito rispetto al valore
venale dell’unico cespite del debitore e di cui lo stesso si era spogliato,
rendendo maggiormente difficoltosa, o almeno maggiormente incerta,
l’esazione coattiva del credito nei confronti dell’alienante.

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Il tribunale, per quanto ancora qui rileva, accoglieva tale domanda con

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione ex art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 2901, cod. civ.,
poiché la corte di appello avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova della
dolosa preordinazione, mentre, trattandosi di un credito sorto anteriormente
all’atto dispositivo, era sufficiente la prova della “scientia damni”, rilevabile
secondo quanto argomentato nel primo motivo.

parte ricorrente, in ordine all’ipotizzata violazione dell’art. 380 bis, cod. proc.
civ., per mancata comunicazione (delle ragioni) della proposta ivi prevista.
L’eccezione è infondata poiché il rito odierno non è quello ex artt. 375,
primo comma, e 380 bis, cod. proc. civ., ma quello ex artt. 375, secondo
comma, e 380 bis.1, cod. proc. civ.
Sempre in via preliminare va disattesa l’istanza di rinnovo della notifica
del ricorso al contraddittore necessario John Natale, dopo l’iniziale notificazione
in atti con esito negativo, poiché il rigetto del ricorso stesso esime da quella
che sarebbe una mera dilazione dei tempi processuali (Cass., 17/06/2013, n.
15106, Cass., 11/10/2017, n. 23901).
2.1. I motivi di ricorso formulati, da esaminare congiuntamente per
connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
La corte territoriale:
a) ha accertato l’anteriorità del credito, qualificato come certo, rispetto
all’atto dispositivo;
b) ha rilevato che, pur assumendo che l’acquisto dell’immobile fosse
avvenuto a prezzo significativamente inferiore al valore di mercato,
quale accertato mediante consulenza giudiziale,

mancavano

comunque elementi, anche solo indiziari, per ritenere sussistente la
consapevolezza, in capo agli acquirenti, «di una qualunque
esposizione debitoria del Natale» (pag. 8 della sentenza impugnata).
Quindi, il collegio di merito:
a) non ha omesso alcuno degli esami indicati nella censura;

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2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione prospettata nella memoria da

b) non ha ritenuto dubbia la ragione creditoria della società istante, né
l’ha ritenuta posteriore all’atto dispositivo;
e) non ha ritenuto necessaria la dolosa preordinazione del terzo;
d) senza violare alcun riparto degli oneri istruttori, ha escluso la prova,
anche in chiave indiziaria, della “scientia damni”, indicando che
avrebbe dovuto avere ad oggetto non lo specifico credito dell’attrice

questo senso il pregiudizio a complessive ragioni creditorie.
Quest’ultima e dirimente “rado decidendi”, come riassunto, non è stata
idoneamente censurata, affermandosi anzi – in un inciso del primo motivo
relativo, come visto, a ipotizzati vizi motivazionali e pretesa violazione del
riparto degli oneri probatori – che invece «gli acquirenti conoscevano lo stato
in cui versava il debitore», e dunque non negando, in tesi, che tale elemento
soggettivo dovesse sussistere in questi termini per fondare la domanda, al
contempo, però, senza indicare in quale modo tale affermazione dovrebbe
essere ritenuta oggetto della censura – sotto tale profilo carente di specificità se, in tesi, per omesso esame o per erronea sussunzione “in iure” di un fatto
presuntivo di cui non risulta, sul punto, alcuna indicazione.
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese processuali dei controricorrenti liquidate in euro 8.000,00, oltre a euro
200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento per spese forfettarie oltre accessori
legali. Spese distratte in favore degli avvocati Gianguido Porcacchia e Antonio
Parlati. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso. Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2018.

bensì «una qualunque esposizione debitoria» del venditore, e in

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