Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19301 del 19/07/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19301 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 14291-2017 proposto da:
MIDRA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
ABRUZZI n.25, presso lo studio dell’avvocato UGO
SCURO, che la rappresenta e difende;
– ricorrentecontro
FALLIMENTO IMMOBILIARE LU.NA . S.R.L., in persona del
Curatore avv. Lorenzo Parroni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI n.44, presso lo
studio dell’avvocato TANIA ENZA CASSANDRO, che lo
%
Data pubblicazione: 19/07/2018
rappresenta e difende;
– controricorrente –
2018
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato
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il 12/04/2017;
1
Decreto
Il Presidente della Prima sezione civile,
R.G. 14291/2017
ritenuto che:
Oggetto: fallimento;
reclamo ex art. 26 I.f.
– con ricorso notificato il 9 giugno 2017 Midra s.r.l. ha impugnato per
estinzione del processo per
rinuncia.
cassazione, nei confronti del Fallimento Immobiliare Lu.Na. s.r.l. , il decreto
del Tribunale di Roma rep. N. 7745/17 del 12 aprile 2017, pronunciato su
reclamo ex art. 26 1.f.;
– il Fallimento intimato ha resistito con controricorso;
– con atto depositato il 25 giugno 2018 le parti suddette hanno
contestualmente dichiarato di aver conciliato la controversia, chiedendo la
cancellazione della causa dal ruolo;
– la richiesta congiunta delle parti, conseguente alla dichiarata conciliazione
della vertenza, può essere oggettivamente interpretata come rinuncia agli
atti del giudizio con adesione della controparte;
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
– non vi è luogo alla pronuncia sulle spese (art. 391, ult. comma, c.p.c.);
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018
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