Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25435 del 12/11/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25435 Anno 2013
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 15951 del 2011 proposto da:
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro- INAIL
in persona del ddr. Carlo Gasperini, Dirigente Generale; a ciò abilitato per effetto della
delibera del Presidente/Commissario straordinario dell’INAIL n.95 del 29 maggio
2009; rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Riccardo
D’Alia e Vincenzo Pone ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via
IV Novembre 144
– Ricorrente Contro
Cooperativa “Il Riscatto Insieme” a r.l. – (c.f.: 13287920154)
in persona del legale rappresentante pro-tempore il liquidatore avv. Giovanni Salvati
Cooperativa “Due Erre” a r.l. — (c.f.: 03214160966)
in persona del legale rappresentante pro-tempore il liquidatore avv. Giovanni Salvati;
entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Salvati e dall’avv. Enrico Missaglia ;
elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Alessandro De Lauro in Roma, via
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Data pubblicazione: 12/11/2013
Bertoloni n. 49, giusta procura in calce al controricorso
-Controticorrenti –
nonché nei confronti di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( cf. 80237250586);
in persona dei Ministri pro tempore ; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato ed elettivamente domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, via Dei
Portoghesi n.12
– Contron. correnti —
– ed altresì di- S.C.I.P. — Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici — s.r.l.
– Parte intimata –
contro la sentenza n. 1360/2010 della Corte di Appello di Milano; pubblicata il 4
maggio 2010; non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Lucia Anna Rita Sonnante; per delega dell’avv. Riccardo D’Alia, per
l’INAIL, che ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del
contendere ;
Udito l’avv. Giovanni Salvati, per le parti contro ricorrenti, che ha concluso per
la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
Udito l’avv. Daniela Giacobbe, per i Ministeri controricorrenfi, che nulla osserva
in merito alla richiesta cessazione della materia del contendere
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Costantino Fucci , che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
i
essendo cessata la materia del contendere.
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2
–
Ministero dell’Economia e delle Finanze ( cf. 80207790587);
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 — L’INAIL ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata
dalla Corte di Appello di Milano, con la quale si era confermata la sentenza del
Tribunale di Milano — ad eccezione della ritenuta carenza di legittimazione attiva dei
unione con la Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici — S.C.I.P.- ; tale pronunzia di
primo grado aveva: a — accertato la formazione di un contratto preliminare tra gli
inquilini dello stabile posto in vendita dalla SCIP , già di proprietà dell’INAIL, sito in
Milano, Residenza “La Meridiana”- Milano 3; b – disposto il trasferimento in favore
delle Cooperative “Il Riscatto Insieme” e ” Due Erre” delle unità non optate dai
conduttori, applicando il duplice sconto previsto per gli acquisti in blocco ( e quindi del
30 e del 15% del valore di mercato);
c — respinto le domande risarcitorie;
sostanzialmente riconoscendo la legittimazione passiva dei Ministeri.
2 — Entrambe le Cooperative sopra menzionate hanno resistito con controricorso; i
Ministeri del Lavoro e della Previdenza sociale e dell’Economia e Finanze hanno, a
loro volta, resistito con controricorso.
3 — Il 27 settembre 2013 è stata depositata istanza congiunta per ottenere la declaratoria
della cessazione della materia del contendere, sottoscritta dai procuratori delle due
cooperative, nonché dai legali rappresentanti delle medesime, e dal procuratore
dell’INAIL, a ciò abilitato dalla procura speciale in calce al ricorso, prevedente anche la
facoltà di transigere-: è stato allegato a detta istanza “atto di composizione bonaria ”
intervenuto tra dette parti, disciplinante anche le spese di giudizio.
4— All’udienza pubblica i procuratori di dette parti hanno insistito in tali richieste.
5 — Dalla lettura dell’anzidetto atto transattivo emerge che le parti principali — INAIL e
Cooperative- sono addivenute ad un bonario componimento della vicenda ; i Ministeri
interessati, non essendo incisi in senso sfavorevole dalla sentenza di secondo grado —
chè, anzi , aveva accolto il loro appello incidentale- non hanno a loro volta interesse ad
costituiti Ministeri del Lavoro e delle Finanze- appellata dal medesimo Istituto, in
una prosecuzione del giudizio, così che la concordata compensazione delle spese
intervenuta tra le altre parti, può essere posta a disciplina anche della loro posizione.
6 — Venuto meno l’interesse — e quindi cessata la materia del contendere- posto a base
del ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso, dando atto della cessazione della materia del
contendere ; compensa integralmente le spese, anche nei confronti dei Ministeri contro
ricorrenti
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.
P.Q.M.