Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19125 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19125 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 18/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 22782-2016 proposto da:

FRESCA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
1–.QUFFALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del
Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO) MELILLO;
– controricorrente contro
AGENZIA DITh1,1′, ENTRATI;

589-3

9-k

- intimata –

avverso la sentenza n. 2790/50/2016 della COMMISSIONE
TRIBTUARIA REGIONAI,I di NAPOLI, depositata il 23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Claudio Fresca propone ricorso, affidato a cinque motivi, per
la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la
CTR della Campania, in riforma della pronuncia resa dalla CTP,
ha ritenuto corretto e documentato il procedimento
notificatorio eseguito da Equitalia S.p.a. ed ha confermato la
legittimità dell’avviso di intimazione emesso per recupero a
tassazione di Irpef con riguardo all’anno di imposta 2011.
Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. si è costituita con
controricorso, eccependo l’improcedibilità ed in subordine
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
L’Agenzia delle entrate~i è costituita.
Il procedimento può essere deciso con motivazione
semplificata.
E’ preliminare rispetto all’esame delle censure il rilievo
d’improcedibilità sollevato dalla controricorrente in ragione del
mancato deposito, ai sensi dell’art.369, secondo comma, n. 2,
c.p.c., della «copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, se questa è
avvenuta», in sostituzione della quale risulta depositata una
“copia uso studio”.
Orbene, questa Corte è ferma nel ritenere, ai sensi dell’art.
369, comma 2, c.p.c., l’improcedibilità del ricorso per
cassazione laddove il ricorrente ometta di depositare la copia

Ric. 2016 n. 22782 sez. MT – ud. 07-06-2018
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partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERT()

autentica della sentenza impugnata e depositi, in luogo della
stessa, una copia munita dell’attestazione “è copia ad uso
studio” priva del visto di conformità (Cass. n. 6657/2017;
Cass. n. 7503/2017; Cass. n. 16498/2016).
D’altra parte, il difetto di autenticità della copia della

questa Corte è ferma nell’escludere che al mancato deposito
della copia autentica della sentenza possa supplirsi, ai fini della
procedibilità del ricorso per cassazione, con la conoscenza della
stessa sentenza risultante da altri atti del processo e in
particolare dalle copie fotostatiche, depositate per la
formazione del fascicolo d’ufficio, mancanti della garanzia
dell’autenticità (Cass. n. 6712 del 2013; Cass. n. 209/1983).
Va rilevato, inoltre, che la fattispecie in esame – mancanza
di copia autentica della sentenza – non rientra nelle ipotesi che
le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 10648/2017) hanno
contemplato per ridurre la sanzione dell’improcedibilità, non
risultando in atti la copia della sentenza munita del visto di
conformità.
Ed infatti, ancorchè questa Corte (Cass. Sez. Un. n
.10648/2017 cit.) abbia affermato che, come peraltro
sostenuto anche dalla di poco precedente pronuncia sempre a
Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 25513/2016), l’improcedibilità
non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della
sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta
dalla controparte, sia già in possesso dell’ufficio perchè
presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, tale
affermazione non può trovare applicazione nel caso di specie
non essendosi verificate le previste circostanze sananti. Non si
rinviene, infatti, dagli atti la copia autentica della pronuncia
gravata, né parte controricorente risulta averla depositata.
Ric. 2016 n. 22782 sez. MT – ud. 07-06-2018
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sentenza impugnata prodotta in atti non è sanabile, in quanto

Peraltro, come questa Corte ha precisato (Cass. n. 22108
del 2006), la disposizione contenuta nell’art. 369 c.p.c. mira a
garantire le esigenze di certezza della conformità della copia
del provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento
che non è particolarmente complesso e non si pone in

neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di
difesa.
Orbene, la copia allegata alla produzione del ricorrente è
priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa
all’originale, sicché ne discende l’accoglimento dell’eccezione
sollevata dal controricorrente con conseguente improcedibilità
del ricorso.
Pertanto, il ricorso iscritto al n. R.G. 22782/16 deve essere
dichiarato improcedibile.
Compensa spese. Si dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1
quater del d.p.r. n.115 del 2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

PQM
La Corte
Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa spese.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Ric. 2016 n. 22782 sez. MT – ud. 07-06-2018
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contrasto con le regole che informano il giusto processo e

Cosi deciso il 7 giugno nella camera di consiglio della sesta

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