Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18868 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18868 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2436-2017 proposto da:
FRESCAROLI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA n.38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato GIOVANNI BETTA;

– ricorrente contro
I.N.P.S. –

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECC_ARIA n.29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI
CALIULO;

Data pubblicazione: 16/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 517/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVAT O
che con sentenza del 29 luglio 2016, la Corte d’Appello di Bologna
confermava la decisione resa dal Tribunale di Piacenza e rigettava la
domanda proposta da Ezio Frescaroli nei confronti dell’INPS, avente ad
oggetto il riconoscimento del diritto al trasferimento gratuito della
contribuzione dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti presso l’INPS al fine di vedersi attribuito il trattamento
pensionistico più favorevole a fronte della spettanza giudizialmente
riconosciuta dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, 1. n.
257/1992 per esposizione all’amianto, e ciò a motivo dell’aver
presentato la domanda relativa all’Istituto in epoca anteriore all’entrata
in vigore della legge n. 122/2010 che viceversa prevedeva l’onerosità del
trasferimento;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
infondata la pretesa in quanto, all’atto dell’entrata in vigore della legge n.
122/2010, né il Frescaroli aveva maturato le condizioni per l’accesso al
trattamento pensionistico, non avendo cessato l’attività lavorativa né
inoltrato in via amministrativa la domanda di trasferimento della
contribuzione, né l’INPS aveva potuto riconoscere l’esposizione
all’amianto accertata dopo il passaggio in giudicato della relativa
sentenza;

Rtc. 2017 n. 02436 sez. ML – ud. 17-04-2018
-2-

MARINIS.

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Frescaroli, affidando
l’impugnazione a due motivi motivo, cui resiste, con controricorso,
l’Istituto;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e
falsa applicazione dell’art. 12, comma 12 septies, 1. n. 122/2010, deduce la
non conformità a diritto, con riguardo anche all’esigenza di tutela delle
aspettative di diritto riconosciuta dalla Corte costituzionale, di una
lettura della predetta norma che precluda l’accesso al trasferimento
gratuito della contribuzione, laddove il diritto ai benefici previdenziali
per l’esposizione all’amianto sia maturato antecedentemente
all’emanazione della norma medesima;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’omessa valutazione
dell’ordinanza, prodotta in atti, con cui il Tribunale di Monza rimetteva
alla Corte costituzionale la questione di legittimità della nonna in
questione;
che, valutata la novità della questione posta, su cui non si rinvengono
precedenti di questa Corte, sicché la decisione della presente
controversia riveste sicuro rilievo nomofilattico, il Collegio rimette la
causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.
La Corte, non ravvisandosi la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 375
c.p.c., rimette la causa alla quarta sezione per la discussione in pubblica
udienza.

in camera di consiglio non partecipata;

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