Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18237 del 11/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18237 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCODITTI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 9443-2017 proposto da:
NOCERINO PASQUA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MEDAGLIE D’ORO n.266, presso lo studio dell’avvocato
ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIO MESTO;
– ricorrente contro
„.1 IPARELI i I’ftANCESCO, elettivamente domiciliato in l( )\
VIA COSSERIA n.2, presso lo studio ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato N’AMANO ALTERI O;
– co.ntroricorrente
Contro
ARCA PUGLIA CENTRALE – AGENZIA REGIONALE PER LA
CASA E L’ABITARE (già I.A.C.P.- Istituto Autonomo per le Case
Data pubblicazione: 11/07/2018
Popoltui della provincia di Bari), in persona dell’Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COSSERIA n.2, presso lo studio ALFREDO PLACIDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO AMATO;
controricorrente
avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.
Ric. 2017 n. 09443 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-
–
Rilevato che:
Pasqua Nocerino propose opposizione innanzi al Tribunale di Bari
avverso il decreto di rilascio ai sensi dell’art. 22 legge reg. Puglia 20
dicembre 1984 n. 54 con cui si intimava alla Nocerino la riconsegna
dell’alloggio di edilizia pubblica e residenziale in quanto non
Lamparelli era decaduto dall’assegnazione per essere stato disposto
dal giudice nei suoi confronti l’allontanamento dalla casa coniugale e
che in sede di provvedimento di separazione personale nulla era stato
disposto in ordine all’assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale
adito rigettò la domanda con condanna alle spese. Avverso detta
sentenza propose appello la Nocerino. Con sentenza di data 8 marzo
2017 la Corte d’appello di Bari rigettò l’appello con condanna alle
spese.
Osservò la
la corte territoriale che in base alla legge ed
quella
regionale l’assegnatario del diritto di abitare la casa coniugale in sede
di separazione o divorzio subentra nell’assegnazione dell’alloggio, con
conseguente volturazione del contratto di locazione, e che nella
specie il giudice della separazione nulla aveva disposto per
l’assegnazione della casa coniugale. Osservò inoltre che il Lamparelli
era unico assegnatario dell’alloggio I.A.C.P. dal 10 febbraio 1977,
allorquando non aveva neppure contratto matrimonio con
l’appellante. Aggiunse che «neppure il Lamparelli può essere
dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio sull’assunto che
non vi abiti stabilmente, poiché, emerge dagli atti, che ciò avviene
contro la sua volontà, e ciò nonostante continua a corrispondere
regolarmente il canone di locazione».
Ha proposto ricorso per cassazione Pasqua Nocerino sulla base di
tre motivi e resistono con distinti controricorsi Francesco Lamparelli e
ARCA Puglia Centrale – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già
I.A.C.P. – Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
assegnataria. Espose la parte attrice che il coniuge Francesco
Bari). Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del
ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite
le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia erronea interpretazione degli artt.
1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, sulla base della
dichiarazione da parte dell’assegnatario relativa alla composizione del
proprio nucleo familiare, doveva intendersi intervenuta l’estensione
dei diritti e obblighi derivanti dall’assegnazione all’intero nucleo
familiare, rimanendo il Lamparelli solo formalmente assegnatario
dell’alloggio e che quindi nonostante la separazione personale la
Nocerino non aveva perso il diritto di abitare presso l’alloggio in
questione, avuto riguardo al diritto di abitazione previsto dagli artt.
1022 e 1023 cod. civ. ed al suo carattere costituzionale a garanzia
dell’interesse collettivo della famiglia. Aggiunge che unica titolare
dell’assegnazione, dopo l’ordine di allontanamento del marito dalla
casa coniugale, era la Nocerino ed il nucleo familiare.
Il motivo è manifestamente infondato. Prevede l’art. 15, comma
6, legge reg. Puglia n. 54 del 1984 che «in caso di separazione, di
scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili
del medesimo, l’ente gestore provvede alli eventuale voltura del
contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice». Come
accertato dal giudice di merito, ed affermato dalla medesima
ricorrente, il giudice della separazione non ha assegnato la casa
coniugale alla ricorrente, sicché l’ente gestore non doveva provvedere
ad alcuna volturazione in favore della Nocerino. L’alloggio in tal caso
resta assegnato all’originario assegnatario (si vedano Cass. 19 giugno
2008, n. 16627 e 26 giugno 2007, n. 14741).
Né è configurabile un diritto della stessa Nocerina all’alloggio
indipendente dall’assegnazione in sede di separazione personale in
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15 e 2 legge reg. Puglia n. 54 del 1984, ai sensi dell’art. 360, comma
virtù della dichiarazione resa dall’assegnatario in ordine alla
composizione del nucleo familiare. L’assegnazione in locazione di un
immobile di edilizia residenziale pubblica, ancorché disposta in
relazione alla consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario,
attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare
alla legge della Regione Puglia n. 54 del 1984; 23 luglio 1987, n.
6424, che esclude la configurabilità di situazioni giuridiche protette in
favore del coniuge non assegnatario, in caso di sopravvenienza della
separazione personale dei coniugi, a parte le statuizioni del giudice
della separazione).
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto
decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di
valutare la circostanza della mancanza di stabile abitazione da parte
del Lamparelli a seguito dell’allontanamento in virtù del
provvedimento giudiziale, tale da determinarne la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio.
Il motivo è manifestamente infondato.
La circostanza
dell’allontanamento coatto è stata esaminata dal giudice di merito, il
quale ha escluso che la stessa circostanza potesse produrre effetti
quanto all’assegnazione, trattandosi di allontanamento coatto e
temporaneo e continuando il Lamparelli a corrispondere il canone di
locazione. Il giudice di merito ha quindi accertato che non è
intervenuto il presupposto della dismissione dell’alloggio da parte del
Lamparelli (cfr. Cass. 27 giugno 2011, n. 14124).
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine
al motivo di appello avente ad oggetto l’erroneità delle
argomentazioni della sentenza di primo grado nella parte in cui si
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l’assegnatario stesso (Cass. 24 aprile 2003, n. 6588, relativa proprio
cerca di giustificare la condanna alle spese in luogo della
compensazione.
Il motivo è manifestamente infondato. In disparte i profili di
inammissibilità del motivo, per non avere la ricorrente trascritto sia il
motivo di appello che la motivazione della sentenza di primo grado
tempo sufficiente ai fini della condanna alle spese è la soccombenza
nel processo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
di ciascuna delle parti controricorrenti, con distrazione in favore
dell’avv. Mariano Alterio procuratore anticipatario di Francesco
Lamparelli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
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suscettibile di censura, va evidenziato che necessaria e allo stesso
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018
Il Presidente
ffaele Frasca
Dott.