Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25352 del 11/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25352 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
GB International Group s.r.l.
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
64/11/2
depositata il 16/2/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da GB International Group s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate
è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Avellino n. 262/6/2007 che aveva accolto
il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono ex art. 9 bis L. 289/2002
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. T– R.G. n.
ikSte
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 11/11/2013
Il ricorso proposto si articola in unico
motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
ve la CTR ha ritenuto perfezionato il condono nonostante il pagamento parziale delle somme
dovute.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui ail’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
segua l’adempimento delle successive.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di condono ex art. 9
bis L. 289/2002 . L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del merito e la
condanna della società alla rifusione, in favore dell’amministrazione finanziaria, delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in complessivi C 3.000,00.
P.Q.M.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
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Ordinanza pag. 2
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 282/2002 laddo-
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla GB International Group s.r.l. avverso il diniego di condono ex art. 9
bis L. 289/2002, compensa le spese del merito e condanna la GB International Group s.r.l.
alla rifusione, in favore dell’amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 3.000,00.
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esid
Così deciso in Roma, 10/10/2013