Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25289 del 11/11/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25289 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO
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sul ricorso proposto da:
RAMETTA Santino (C.F. RMTSTN37S0117540) e SUMA Maria
(C.F. SMUMRA35E531754C), rappresentati e difesi, per
procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Sebastiano Leone (c.f. LNESST45H11754P) ed elett.te dom.ti
presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi (c.f.
DTTGST6H16H501Q) in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 48
– ricorrenti contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ IRREGOLARE CARMELO DE GRANDE
E ANGELO DE GRANDE, in persona del curatore avv. Anto-
Data pubblicazione: 11/11/2013
nino Spadaro, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Antonino
Greco (c.f. GRCNNN38R201754S) ed elett.te dom.to presso
lo studio del medesimo in Siracusa, Via Maestranza n.
–
controricorrente
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.
1449 depositata il 29 ottobre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 giugno 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso
per l’estinzione del giudizio di cassazione;
rilevato che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al ricorso da parte dei ricorrenti, debitamente comunicato all’avvocato di parte
controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391
c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di
cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso;
ritenuto, che, posta l’applicabilità del richiamato
art. 391 nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva a quella dell’entrata in vigore di esso, possa altresì omettersi la condanna dei
rinunzianti alle spese processuali;
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P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2013.