Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18558 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18558 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ha pronunciato la seguente

Ud. 24/04/2018

ORDINANZA

CC

sul ricorso 20164-2016 proposto da:
SEVESO STEFANIA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI VISMARA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY , in persona
del

Procuratore,

dott.

PIERFRANCO

GABASIO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
95, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI
NERLI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIELE CATTANEO giusta procura a

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

margine del controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

1951/2016

della

CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

24/04/2018

dal

Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO;

Consigliere

2

FATTI DI CAUSA
1. Il ricorso che viene all’esame di questa Corte trae il proprio
fondamento da una precedente vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti la
s.r.l. Immobiliare Giglio, la società cooperativa Toti, la s.a.s. Edile di
Barossi Giancarlo, l’arch. Stefania Seveso e la società di assicurazione
Zurich Insurance.

3518 del 2010), accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta
dalla società cooperativa Toti nei confronti della s.r.l. Immobiliare Giglio
per vizi costruttivi e difetti riscontrati nell’esecuzione di un contratto di
appalto avente ad oggetto una complessa unità immobiliare. A seguito di
quella pronuncia furono intrapresi due diversi giudizi, entrambi davanti al
Tribunale di Monza, poi da questo riuniti: l’uno promosso dalla s.r.l.
Immobiliare Giglio nei confronti dell’arch. Seveso per responsabilità
professionale, per essere tenuta indenne da ogni pretesa avanzata dalla
società cooperativa Toti, giudizio nel quale la convenuta chiamò in
garanzia la società Edile Barossi e la società di assicurazione Zurich
Insurance; l’altro, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo
ottenuto dall’arch. Seveso nei confronti della società Giglio per il
pagamento di compensi professionali non corrisposti.
Il Tribunale di Monza, decidendo le due cause riunite, revocò il
decreto ingiuntivo ottenuto dall’arch. Seveso nei confronti della s.r.l.
Immobiliare Giglio, rigettando anche le domande formulate da questa nei
confronti della professionista; accertò la paritaria responsabilità, nella
misura di un terzo per ciascuno, dell’arch. Seveso, della s.r.l. Immobiliare
Giglio e della s.a.s. Edile di Barossi Giancarlo in relazione ai danni patiti
dalla società cooperativa Toti e oggetto della prima sentenza del
medesimo Tribunale e rigettò la domanda di manleva avanzata dalla
professionista nei confronti della società di assicurazione.
2. Impugnata la pronuncia del Tribunale in via principale dalla s.a.s.
Edile di Barossi Giancarlo e in via incidentale dall’arch. Seveso, la Corte
3

In quel processo il Tribunale di Monza, con una prima sentenza (n.

d’appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2016, ha confermato – ai
limitati fini che rilevano ancora in questa sede – la sentenza di primo
grado, stabilendo che la domanda di manleva esercitata dalla
professionista nei confronti della Zurich Insurance non poteva essere
accolta, dovendosi ritenere nella specie non operante la garanzia
assicurativa.

una transazione tra la Edile Barossi e la cooperativa Toti, che aveva
definito i rapporti tra queste due parti, transazione della quale avevano
dichiarato di voler profittare, quali debitori in solido (art. 1304 cod. civ.),
sia l’arch. Seveso che la Immobiliare Giglio.
Ha quindi osservato la Corte che il Tribunale aveva già respinto la
domanda di manleva, perché nella specie doveva applicarsi l’ipotesi di cui
alla sezione A), punto 2, del contratto di assicurazione, in base alla quale
la garanzia operava, in relazione ai danni involontariamente cagionati al
committente, con riguardo alle opere progettate o dirette, solo nell’ipotesi
di rovina totale o parziale delle opere progettate, nella specie non
ricorrente. Né poteva ritenersi fondata la censura dell’arch. Seveso
secondo cui ella avrebbe svolto prevalentemente consulenza nella fase
esecutiva dell’opera, posto che nelle relazioni peritali svolte si deduceva
«il preciso ruolo di progettista e direttore dei lavori dell’arch. Seveso, e
non dunque di semplice consulente come prospettato», per cui la sentenza
di primo grado era da confermare anche su questo punto.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso
l’arch. Stefania Seveso con atto affidato a quattro motivi.
Resiste la Zurich Insurance con controricorso.
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, contestando il
fatto che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato,
4

La Corte territoriale ha premesso che era stata nelle more stipulata

alla luce dei documenti esistenti, che l’attività svolta dall’arch. Seveso era
di consulenza e non già di progettazione e direzione dei lavori.
Osserva la ricorrente – dopo aver premesso che obiettivo unico del
ricorso è quello di dimostrare che nella specie doveva essere ritenuta
sussistente la copertura assicurativa – che la sentenza avrebbe errato
nell’affermare che ella aveva svolto attività di progettista e direttore dei

della s.r.l. Immobiliare Giglio soltanto ad effettuare attività di
progettazione fino all’ottenimento del permesso di costruire, dovendo
essere perciò qualificata solo come consulente. Tale inquadramento
doveva condurre a ritenere operante la garanzia assicurativa in ogni caso,
e cioè sia nell’ipotesi che la danneggiata fosse la s.r.l. Immobiliare Giglio
sia che fosse la società cooperativa Toti.
1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di
fondamento.
La sentenza impugnata ha affrontato il punto e, sia pure con una
motivazione ridotta all’essenziale, ha ritenuto, confermando la valutazione
del Tribunale, che risultasse dimostrato dalle relazioni peritali depositate
«il preciso ruolo di progettista e direttore dei lavori dell’arch. Seveso, e
non dunque di semplice consulente come prospettato». Si tratta, come
facilmente si comprende, di una valutazione di merito sulla quale questa
Corte non può intromettersi, per cui non è prospettabile alcuna omissione,
posto che la questione è stata oggetto di accertamento e di decisione.
2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in
ordine alla circostanza per cui la società Toti doveva essere considerata
terzo ai fini del contratto di assicurazione.
Osserva la ricorrente che, anche volendo ammettere che ella avesse
svolto attività di progettazione e direzione dei lavori, la Corte d’appello
avrebbe del tutto omesso di valutare il fatto, risultante dal contratto di
assicurazione, secondo cui la società cooperativa Toti, committente della
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lavori. Vero sarebbe, al contrario, che ella si era impegnata nei confronti

società Immobiliare Giglio, era da considerare “terza” ai fini del contratto
di assicurazione, e non “committente indiretta”. Tale aspetto della vicenda
era stato posto all’esame del giudice di appello, censurando la sentenza
del Tribunale che sul punto aveva affermato, invece, come la società Toti
dovesse essere considerata, ai fini della polizza, committente dell’arch.
Seveso. L’inquadramento della società Toti come terzo avrebbe condotto a

ricorso.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi in ordine alla
questione di cui al paragrafo 9, lettera a), dell’atto di citazione.
Il motivo è strettamente connesso col precedente. La ricorrente,
richiamata la parte della motivazione del Tribunale sul punto, rammenta
che nell’atto di appello era stata esplicitamente censurata la sentenza di
primo grado nella parte in cui aveva considerato la società Toti come
committente dell’opera. Essa, invece, avrebbe dovuto essere ritenuta
terza ai fini del danno subito, in tal modo divenendo operante la
previsione della sezione A, punto 1, e non quella della sezione A, punto 2,
del contratto; l’errore di qualificazione aveva condotto entrambi i giudici di
merito a ritenere operante la garanzia solo per il caso di rovina totale o
parziale dell’immobile, circostanza che nella specie non si era verificata. A
tale specifica censura la Corte d’appello non avrebbe dato alcuna risposta.
4. Il secondo ed il terzo motivo sono da trattare congiuntamente in
quanto strettamente collegati tra loro, e sono entrambi fondati.
La questione che le due censure pongono assume un ruolo decisivo
nella presente controversia, dal momento che l’unico punto rimasto
realmente in discussione riguarda l’operatività o meno della polizza di
assicurazione stipulata dall’arch. Seveso, già ritenuta responsabile nei
confronti della società cooperativa Toti con la sentenza pronunciata nel
giudizio che ha logicamente preceduto quello in esame. Le censure
evidenziano entrambe, trascrivendo parti dell’atto di appello, di aver
6

ritenere operante il punto 1) della sezione A) della polizza, trascritto nel

contestato, davanti alla Corte di merito, l’inquadramento compiuto su
questo punto dal Tribunale. Si pone in luce nel ricorso (v. p. 21) di aver
rilevato nell’atto di appello il fatto che la Cooperativa Toti non doveva
essere considerata come committente dei lavori, bensì terzo; e da tale
diverso inquadramento sarebbe derivato, nell’assunto dell’arch. Seveso,
l’applicazione della sezione A, punto 1, del contratto di assicurazione

assicurativa in relazione a quanto il professionista fosse stato tenuto a
pagare «a terzi (escluso il committente) nell’espletamento delle
prestazioni professionali nella sua qualità di ingegnere o architetto».
Osserva questo Collegio che la sentenza impugnata – dopo aver
ricordato che l’appellante aveva sostenuto l’operatività dell’obbligo di
manleva della società di assicurazione anche per la quota di regresso a lei
addebitata (dopo la transazione intervenuta tra la Edile Barossi e la
cooperativa Toti) – si è limitata ad affermare che la sentenza del Tribunale
aveva respinto quella domanda ritenendo applicabile quella parte della
polizza (sezione A, punto 2) che limitava l’operatività della stessa «alle
ipotesi di rovina totale o parziale delle opere progettate, nella specie non
ricorrenti».
Simile motivazione, che è da intendere come una condivisione della
motivazione del primo Giudice, non affronta però in alcun modo la diversa
questione che l’appellante aveva proposto, e cioè la possibilità di ritenere
applicabile nella specie un’altra previsione del contratto (la citata sezione
A, punto 1); applicabilità dalla quale sarebbe derivata l’operatività della
polizza, considerando la Cooperativa Toti come terzo e non come
committente. La prova (indiretta) dell’assenza di motivazione sul punto si
ha dalla lettura del controricorso che, per sostenere l’infondatezza del
ricorso, è costretto a richiamare le argomentazioni del Tribunale
affermando che la Corte d’appello le avrebbe confermate, mentre
quest’ultima tace completamente in ordine a tale questione.

7

(trascritta nel ricorso), che prevedeva l’operatività della garanzia

Ne deriva che la questione non è stata esaminata e che manca la
risposta ad una parte della domanda giudiziale posta al giudice d’appello;
il che dimostra la fondatezza tanto del secondo quanto del terzo motivo di
ricorso.
5.

L’accoglimento del secondo e terzo motivo comporta

l’assorbimento del quarto, formulato in vista dell’eventuale rigetto dei due

6. In conclusione, sono accolti il secondo e il terzo motivo, con
assorbimento del quarto e rigetto del primo; la sentenza impugnata è
cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Milano, in
diversa composizione personale, la quale provvederà ad un nuovo giudizio
di merito, colmando l’omissione sopra evidenziata ed interpretando in
modo completo le previsioni contrattuali.
Al giudice di rinvio è anche demandato il compito di provvedere alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo e terzo, rigetta il primo, assorbito il
quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione personale, anche per le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

precedenti.

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