Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18547 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18547 Anno 2018
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20095/2016 R.G. proposto da
Vartuli Gabriele, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando
Pietropaolo e Bruno Ganino, con domicilio eletto in Roma, via
Giambattista Vico, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Meliadò;

– ricorrente contro
Annetta Antonino, Annetta Emanuele Alessandro e Annetta Maria
Giuseppina, rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Colaci, con
domicilio eletto in Roma, via E.Q. Visconti, n. 55;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 13/07/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione
Specializzata Agraria, n. 212/16, depositata il 23 febbraio 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Pietropaolo Ferdinando;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Antonino, Emanuele Alessandro e Maria Giuseppina Annetta
convennero in giudizio avanti la Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Vibo Valentia Gabriele Vartuli chiedendo pronunciarsi la
risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, con quest’ultimo
stipulato dal loro dante causa, per grave inadempimento
dell’affittuario, in relazione ai danni causati alle colture e alle
proprietà (in particolare ad alcuni ulivi), con la conseguente condanna
dello stesso, oltre che al rilascio del fondo, al risarcimento dei danni,
come quantificati dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico
preventivo.
Il Vartuli si costituì negando la sussistenza del dedotto
inadempimento e deducendo di avere piuttosto apportato al fondo
migliorie.
Richiamato il c.t.u. a chiarimenti, il tribunale, con sentenza
depositata il 24/7/2015, accolse la domanda di risoluzione
disponendo il rilascio del fondo in favore dei ricorrenti; accolse altresì
la domanda di risarcimento danni, condannando il Vartuli al
pagamento della somma di C 18.265,00 oltre interessi e spese.
2. Con sentenza depositata in data 23/2/2016 la Corte d’appello
di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, ha rigettato l’appello del
soccombente, condannandolo alle spese del grado.
2

udito l’Avvocato Domenico Colaci;

Avverso tale decisione quest’ultimo propone ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistono i germani
Annetta, depositando controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE

violazione e falsa applicazione dell’art. 5 legge 3 maggio 1982, n.
203, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,
per avere i giudici d’appello ritenuto corretta la valutazione del
giudice di primo grado che aveva escluso la necessità della preventiva
messa in mora, nella specie mancata, per la non sanabilità
dell’inadempimento nel termine di tre mesi previsto dalla norma,
attesa la gravità dei danni riscontrati, rappresentati in particolare dal
perimento di ulivi secolari e dalla diminuita capacità delle piante di
produrre frutto.
Sostiene che, perché possa escludersi la necessità della previa
diffida prevista dalla norma, occorre che venga denunziata dal
concedente una determinata situazione di fatto o di diritto connotata
dal carattere della oggettività e della incontestabilità, ciò che nella
specie non è avvenuto avendo controparti dedotto, quali motivi di
inadempimento, dati non veritieri: ossia un cambio colturale in realtà
non riscontrato dalla c.t.u. e l’estirpazione di «moltissime piante di
ulivo», anch’essa mancante di riscontro negli accertamenti
dell’ausiliario, che ha quantificato solo in sette le piante mancanti.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello
individuato tra i pretesi inadempimenti anche la potatura radicale
eseguita su gran parte delle piante di ulivo esistenti, in quanto attività
di straordinaria manutenzione richiedente l’espressa autorizzazione
del locatore, ciò in asserita conformità alle valutazioni del primo
3

1. Con il primo motivo di ricorso Gabriele Vartuli denuncia

giudice.
Rileva che, in realtà, non è corretto sostenere che il giudice di
primo grado avesse individuato tra gli inadempimenti contestati
anche la potatura radicale delle piante di ulivo; la sentenza di primo
grado si era infatti rifatta pedissequamente al contenuto della

evidenziato come l’intervento di potatura, pur qualificato come
straordinario, avrebbe sicuramente comportato in futuro un’azione di
miglioramento dell’uliveto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa
applicazione dell’art. 16 legge n. 203 del 1982 e 1618 cod. civ., in
relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per
avere la sentenza impugnata qualificato la potatura radicale
dell’uliveto come atto di straordinaria amministrazione, come tale non
consentita dall’affittuario in difetto di espresso consenso del
concedente.
Sostiene trattarsi di valutazione che:
— contrasta con le risultanze del giudizio e in particolare con la
valutazione che di quell’intervento ha fatto il c.t.u. in sede di
accertamento tecnico preventivo, come destinato ad apportare gli
ulivi, negli anni, una migliore condizione produttiva;
— viola l’art. 16 legge n. 203 del 1982, che non prevede
l’intervento in questione tra le addizioni e i miglioramenti ivi
disciplinati, nonché l’art. 1618 cod. civ., trattandosi di intervento che
osserva le regole della buona tecnica e comunque non dannoso per il
concedente.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia infine — ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. — «omesso
esame di più fatti decisivi per il giudizio» oggetto di discussione tra le
parti, in relazione alla imputazione in sentenza a grave
inadempimento dell’affittuario: a) della perdita di sette piante di

4

relazione resa in sede di accertamento tecnico preventivo che aveva

ulivo;

b) della conseguente riduzione della produzione; c)

dell’appropriazione da parte dell’affittuario del legname ricavato dalla
potatura degli alberi.
4.1. Con riferimento al primo e al secondo tema di lite, lamenta
che la decisione è viziata dall’omesso esame di alcuni aspetti

che:
i) il contratto di affitto stipulato tra le parti (cui in sentenza si fa
riferimento per essere ivi attestato che «le piante di ulivo sono in
ottime condizioni») ha dato prova di non essere un documento
attendibile quanto al contenuto (ivi indicandosi come oggetto del
rapporto anche terreni non di proprietà del concedente e un numero
di 500 alberi di ulivo in realtà non riscontrato dal c.t.u.);
il) conseguentemente, così come non è consentito affermare la
mancanza di alcuna pianta di ulivo rispetto alla dotazione originaria
dei fondi, così nulla consentiva di desumerne alcun danno per effetto
della perdita subìta dalla produzione;
iii) trattandosi di sette piante di ulivo su 270 originarie, la perdita
arborea andava dunque stimata in 1/40 del totale, riduzione
irrilevante imputabile a normale ciclo fisiologico della vita di una
pianta di ulivo.
4.2. Quanto poi alla potatura radicale rileva il ricorrente che, se è
vero che la sentenza impugnata ha dato atto di aver considerato ai
fini della decisione anche gli elementi a contrario ricavati dallo stesso
c.t.u., è anche vero che «si tratta di decisione fortemente illogica
perché non idonea a superare le stringenti considerazioni di tecnica
agraria ricavabile da quella relazione», quanto in particolare alla
valutazione, che egli assume errata in diritto, secondo la quale quella
potatura andrebbe ricondotta nell’ambito della straordinaria
amministrazione non spettante all’affittuario.
4.3. Sostiene che, conseguentemente, altrettanto legittima deve
5

emergenti dalle stesse deduzioni di controparte e dalla c.t.u. e cioè

ritenersi la ritenzione del legname ricavato da quella potatura, non
potendosi comunque ritenere che essa rappresenti grave
inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.
4.4. Lamenta infine inesatta considerazione del dato
rappresentato dall’impianto di 66 piante di ulivo di prossima

ascritto dai giudici di merito al tema dei miglioramenti oggetto di altro
giudizio.
5. Le censure sono inammissibili.
Il primo e il terzo motivo, lungi dal far emergere gli errores in
iudicando ivi dedotti, irnpingono esclusivamente nella ricognizione del
fatto e segnatamente nella valutazione, di merito, della sussistenza e
della gravità degli inadempimenti dedotti: valutazione in astratto
sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio
rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
(limiti nella specie non rispettati, come appresso sarà detto a
proposito del quarto motivo).
Il terzo motivo, poi, laddove postula un contrasto con le risultanze
della c.t.u., è anche aspecifico e inconferente rispetto alla ratio
decidendi sul punto espressa in sentenza, nella quale chiaramente si
evidenzia che «anche a voler sostenere la bontà dell’intervento, e la
sua rispondenza alle migliori e più attuali tecniche di gestione
dell’uliveto, per come peraltro evidenziato dallo stesso c.t.u. di primo
grado, lo stesso, rientrando in una attività di straordinaria
manutenzione, doveva essere espressamente autorizzato dal
locatore». È evidente che, rispetto a tale motivazione, nessun rilievo
censorio è in grado di esprimere l’osservazione posta a fondamento
del motivo secondo cui l’intervento di potatura, pur qualificato come
straordinario, avrebbe sicuramente comportato in futuro un’azione di
miglioramento dell’uliveto.
6. Il secondo motivo poi muove da una premessa (quella secondo
6

produttività, accertate e conteggiate dal c.t.u., dato erroneamente

cui il giudice di primo grado non avrebbe in realtà individuato tra gli
inadempimenti contestati anche la potatura radicale delle piante di
ulivo) in palese contrasto con quanto invece al riguardo affermato
nella sentenza d’appello, laddove infatti espressamente si rileva che
«il Tribunale ha valutato come grave inadempimento anche quello

valutazione come corretta e condivisibile.
Ne discende che, lungi dal potersi configurare sul punto il dedotto
vizio di ultrapetizione, la censura prospetta semmai un vizio
revocatorio.
In ogni caso la censura è anche non autosufficiente, mancando
una specifica indicazione del contenuto della sentenza di primo grado
che sarebbe stato in detti termini travisato.
Peraltro, non è neppure apprezzabile un concreto interesse a
fondamento della critica, avendo la sentenza d’appello pienamente
confermato la sentenza di primo grado, sia nelle sue statuizioni
performative, sia negli accertamenti e nelle valutazioni giuridiche che
ne sono poste a fondamento.
7. È poi altresì inammissibile la censura dedotta con il quarto
motivo, muovendo essa — come s’è anticipato — ben al di là dei limiti
consentiti dal nuovo testo di detta norma (applicabile nella specie
ratione temporis), quale introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
È noto infatti che, a seguito di tale riforma, dà luogo a vizio della
motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia),
mentre non integra tale vizio l’omesso esame di elementi istruttori, se
7

connesso all’avvenuta potatura delle piante di olivo» e si giudica tale

il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053;
Id. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie in null’altro si risolve la censura di vizio

processuali e dei relativi esiti e nella prospettazione di una diversa e
maggiormente auspicata valutazione di merito, essendo evidente però
che i fatti presi a riferimento restano comunque e sempre quelli
esaminati dai giudici di merito e restando irrilevante secondo il nuovo
paradigma che a tal fine essi abbiano o meno utilizzato tutti gli
elementi istruttori a disposizione e ancor più ovviamente il fatto che
essi abbiano attribuito rilievo a taluni di essi in preferenza di altri.
8. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei
controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 9.000 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso il 27/3/2018

motivazionale se non nella critica della valutazione delle risultanze

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA