Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18731 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18731 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore:

sul ricorso 7935/2014 proposto da:

Magma S.r.l. in Liquidazione, in persona liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n.35, presso lo
studio dell’avvocato Moretti Andrea, rappresentata e difesa dagli
avvocati Ambrosino Francesco, Pecora Paolo, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
Belli Stefano, Fallimento n.356/13 della Magma S.r.l. in Liquidazione,
Gabriele Illen, Lamagna Michele, Sulcaj Albana;
– intimati –

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2c1

Data pubblicazione: 13/07/2018

avverso la sentenza n. 43/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/04/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO.

1. — Con sentenza del 27 febbraio 2014 la Corte d’appello di Napoli
ha respinto il reclamo proposto da Magma S.r.l. in liquidazione nei
confronti del Fallimento Magma S.r.l. in liquidazione nonché dei
creditori istanti Sulcaj Albana, Lamagna Michele, Illen Gabriele e Belli
Stefano, contro la sentenza del 31 ottobre 2013 con cui il Tribunale di
Napoli aveva dichiarato il fallimento della società.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato:
– ) che, anche a ritenere che il debito di oltre C 600.000 giudicato
sussistente dal Tribunale, così da rendere configurabile lo stato di
insolvenza in capo alla società, fosse da inquadrare in operazioni di
cash pooling condotte dal socio unico di Magma S.r.l., Sebeto S.p.A.,
ciò non escludeva la correttezza della statuizione adottata dal
Tribunale;
– ) che, difatti, la stessa Magma S.r.l. aveva riconosciuto trattarsi di
un finanziamento, e quindi di un debito di detta società, tanto che
esso sarebbe stato secondo la medesima oggetto di rinuncia, peraltro
successiva al fallimento;
– ) che, d’altro canto, la stessa società non aveva dimostrato che la
menzionata esposizione avesse carattere meramente contabile,
lasciando piuttosto intendere che si trattasse di reale erogazione;
– ) che neppure poteva attribuirsi rilievo alla circostanza, invocata da
Magma S.r.l., secondo cui la somma in discorso, nella situazione
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FATTI DI CAUSA

finale al 27 giugno 2012, era riportata tra le riserve e non tra le
passività, giacché si trattava comunque di un debito verso la
controllante, da restituirsi nell’ambito di rapporti infragruppo;
– ) che, inoltre, nel bilancio finale di liquidazione al 27 giugno 2012
erano indicate perdite per C 397.000, mentre dalla relativa relazione
emergeva che non vi era attivo da ripartire e che le perdite sarebbero

– ) che, con riguardo alla decorrenza del termine annuale per la
fallibilità dell’impresa cancellata, occorreva far riferimento alla
effettiva cancellazione.

2. — Per la cassazione della sentenza Magma S.r.l. in liquidazione ha
proposto ricorso per tre motivi.
Gli intimati non hanno spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. — Il primo motivo denuncia: «Vizio di motivazione e mancata
osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui
all’articolo 1362 e seguenti c.c. in relazione al documento di
“attestazione di rinuncia al finanziamento”», censurando la sentenza
impugnata per aver ritenuto che la rinuncia al credito in discorso,
ammontante ad oltre C 600.000, fosse intervenuta dopo la
dichiarazione di fallimento, giacché, al contrario, risultava dal
documento indicato in rubrica che essa fosse antecedente a tale data,
tanto più che dal bilancio di Sebeto S.p.A. al 31 dicembre 2012 non
risultava alcun credito di tale società nei confronti di Magma S.r.l. ed
emergeva anzi che il credito fosse stato portato a perdita.
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state sopportate da tutti i soci;

1.2. — Il secondo motivo denuncia: «Vizio di motivazione e mancata
osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui
all’articolo 1362 e seguenti c. c. in relazione al documento 21 “bilancio
per l’azienda”», censurando la sentenza impugnata per aver omesso
di considerare che dal documento indicato in rubrica si evinceva come

appostato tra le riserve siccome convertito in patrimonio, proprio per
effetto della rinuncia del socio finanziatore, e per avere altresì errato
nell’interpretare come debito attuale la posta «perdita di esercizio C
397.369,65», che costituiva invece mera esplicitazione di ciò che
dell’intero patrimonio sociale era andato perduto nell’ultimo esercizio.

1.3. — Il terzo motivo denuncia:

«Violazione e falsa applicazione

dell’articolo 10 regio decreto 16 marzo 1942 numero 267 e
dell’articolo 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, anche in
relazione agli articoli 3 e 24 Costituzione», censurando la sentenza
impugnata per aver computato l’anno entro il quale può essere
dichiarato il fallimento a far data della presentazione telematica della
relativa istanza, anziché da quello della successiva data in cui l’ufficio
preposto aveva reso accessibile il dato già recepito dal sistema
informatico.

2. — Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2.1. — Sono difatti fondati i primi due motivi che, per il loro
collegamento, possono essere simultaneamente esaminati.
La società ricorrente ha posto a fondamento del reclamo un
documento, proveniente da Sebeto S.p.A., del seguente tenore
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non vi fossero passività e che l’importo di oltre C 600.000 era

letterale: «Napoli, 5 novembre 2013. Oggetto: Finanziamento soci
Magma S.r.l. in cash-pooling BPM. La presente per attestare che il
finanziamento soci effettuato in cash-pooling mediante la Banca
Popolare di Milano dalla scrivente alla allora nostra partecipata
Magma S.r.l. … per il complessivo importo di C 612.609,18 è stato da

dismissione delle nostre quote di partecipazione, motivo per cui non
vantiamo nessun credito nei confronti della nostra

ex partecipata

Magma S.r.l. in liquidazione». La stessa società ha poi prodotto altra
dichiarazione proveniente da Sigif S.r.l. da cui risulta l’insussistenza
di crediti di tale società, unico socio di Magma S.r.l., successivamente
a Sebeto S.p.A.. È dunque palese il travisamento del dato letterale,
che inequivocabilmente documenta una già intervenuta rinuncia al
credito in discorso, con conseguente insussistenza del medesimo, in
epoca antecedente al fallimento, dichiarato 31 ottobre 2013.
Altrettanto palese è il travisamento del bilancio di S.r.l. in liquidazione
al 27 giugno 2012, depositato al numero 21 dei documenti della
società, da cui parimenti risulta l’insussistenza del debito in
questione, in quanto appostato tra le riserve.
Va da sé che, comprovata incontrovertibilmente l’insussistenza del
debito in questione, poiché fatto oggetto di rinuncia in epoca
antecedente alla dichiarazione di fallimento, occorrerà nuovamente
verificare se esso sia stato dichiarato in presenza dello stato di
insolvenza richiesto a tal fine dalla legge fallimentare, art. 5.

2.2. — Il terzo motivo è infondato.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 10 legge fall., ai fini della decorrenza del
termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento di
un’impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla
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lui integralmente rinunciato e portato a perdita prima della

data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, a
nulla rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la
relativa domanda sia stata presentata presso il registro delle imprese
(Cass. 9 maggio 2014, n. 10105).

3. — La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla

provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
rigetta il terzo motivo ed accoglie i primi due, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese
alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

Corte d’appello di Napoli, che si atterrà ai principi dianzi indicati e

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