Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25222 del 08/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25222 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Carbotti Addolorata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
73/2010/5
depositata il 28/9/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Carbotti Addolorata
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Pistoia n.95/2/2008 che aveva accolto il ricorso
del contribuente avverso il diniego di condono ex art. 9 bis L. 289/2002
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 28306/11
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Data pubblicazione: 08/11/2013
Il ricorso proposto si articola in unico
motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
ve la CTR ha ritenuto perfezionato il condono nonostante il pagamento parziale delle somme
dovute
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite
pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
segua l’adempimento delle successive.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto il ricorso de9″ -Contribuente avverso il
diniego di condono ex art. 9 bis L. 289/2002
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la condanna della Carbotti alla rifusione, in favore dell’amministrazione finanzia-
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Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L. 282/2002 laddo-
ria, della spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre spese
prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso il ricorso delontribuente avverso il diniego di condono ex art. 9 bis L. 289/2002 ; compensa le spese del
della spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 9/10/2013
dott.
merito e condanna la Carbotti alla rifusione, in favore dell’amministrazione finanziaria,