Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25137 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25137 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23333-2011 proposto da:
ALL BREAD SNC DI GRECCHI ALESSANDRA – BARBARA &
GIANLUCA IN LIQUIDAZIONE 10720960151 in persona del
Liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PALMERI ANTONINO, giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- resistente avverso il provvedimento n. 107/30/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 21.6.2010, depositata
1’1/07/2010;

10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 23333 sez. MT – ud. 10-10-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Milano ha respinto l’appello della “All Bread snc di Grecchi Alessandra,
Barbara e Gianluca” contro la sentenza n.100/22/2008 della CTP di Milano che aveva
respinto il ricorso della predetta società contribuente ad impugnazione di avviso di
accertamento per maggiori IVA-IRAP relative all’anno 2003, avviso che non solo era
stato valorizzato ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi
imputabili ai fini IRPEF anche ai tre soci (i quali ultimi avevano omesso di
impugnare gli autonomi provvedimenti di accertamento dei redditi ai fini IRPEF ad
essi rivolti, tanto che questi erano divenuti definitivi), ma era stato pure notificato ai
soci medesimi in copia, sicchè questi ultimi avevano provveduto ad impugnarlo
separatamente, dando vita ad altrettante cause autonome e rimaste separate (e
separatamente decise) rispetto alla presente.
Nel procedimento di secondo grado l’appellante società si era perciò doluta della
mancata integrazione del contraddittorio rispetto ai soci ed aveva tacciato di nullità la
sentenza di primo grado.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “non può avere alcuna
valenza in questo acclarato contesto di definitività per mancata impugnazione” (dei
provvedimenti di accertamento adottati nei confronti dei soci in riferimento alle
imposte dirette) “il riferimento alla addotta sentenza delle SS.UU. della Cassazione
n.14815/2008, stante che il richiesto annullamento e rinvio al giudice di primo grado
—che rimarrebbe comunque di necessità vincolato nella sua decisione della
incontestabilmente intervenuta mancata impugnazione- si appalesa essere nel

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letti gli atti depositati

concreto un mero atto dilatorio esperito da parte contribuente, venendo altresì a
configgere con necessari ed ineludibili criteri di economia processuale”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato a preservarsi la facoltà di partecipare
all’udienza di discussione.

definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.14 del
D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.1 e 4 cpc) la parte ricorrente si duole
in sostanza del rigetto, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata
da litisconsorzio necessario tra le parti, della censura di omessa integrazione del
contradditorio ed a questi fini ha invocato il principio di diritto pronunciato da Cass.
14815/2008 a fronte del quale ha sostenuto che non abbia rilievo alcuno il fatto che i
soci abbiano omesso di fare impugnazione degli accertamenti ad essi relativi, stante
che essi restano contraddittori necessari anche se, avendo ricevuto la notifica
dell’avviso di accertamento, non l’abbiano impugnato.
Il motivo di impugnazione appare fondato.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta

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Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere

controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.
Nel contesto della motivazione la Suprema Corte ha espressamente evidenziato quali
sono le regole alle quali il giudice del merito deve attenersi, e cioè:
a) se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne
la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi
allo stessa Commissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo in
considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario). Altrimenti, la riunione va
disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito
dall’art. 39 c.p.c., anche perché con la proposizione del primo ricorso sorge la
necessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica la competenza territoriale,
senza che possa opporsi la inderogabilità della stessa, sancita dal D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 5, comma 1. Il valore della integrità del contraddittorio, garanzia del
giusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111 Cost., comma 2).
giustifica la deroga della competenza territoriale; ovvero, la proposizione del primo
ricorso determina il radicarsi della competenza territoriale per tutti i litisconsorti,
sulla base del criterio, stabilito per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) del
simultaneus processus,b) se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di
accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per
primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in

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dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14,
comma 2).
Nella specie di causa si verte proprio nella seconda delle due fattispecie sicchè —
indipendentemente dal fatto che i soci abbiano ricevuto l’avviso di accertamento dei
redditi che ad essi pertengono e non lo abbiano impugnato- essi avrebbero dovuto

D’altronde, il medesimo principio è stato recentemente ribadito expressis verbis dalla
Suprema Corte con principio massimato, in fattispecie che appare analoga a quella
qui in esame:”La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario determina la
nullità della sentenza, spettando, successivamente, al giudice di merito accertare
l’eventuale formazione, “medio tempore”, di un giudicato, nonché i suoi effetti
sostanziali e processuali, nei confronti di uno dei litisconsorti. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva annullato
l’accertamento IRPEF 1998 notificato ad un socio di società di persone, rilevando la
mancata partecipazione al giudizio di quest’ultima, che, a sua volta, aveva ottenuto
l’annullamento del corrispondente accertamento, ad essa notificato, con sentenza di
cui non risultava pendente alcuna impugnazione innanzi alla medesima Corte). (Sez.
6 – 5, Ordinanza n. 20820 del 23/11/2012, Rv. 624315)
I principi concernenti le conseguenze dell’unitarietà dell’accertamento in materia di
redditi accertati in capo alle società di persone ed ai soci è stato di recente ribadito
dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20.6.2012 n.10145) anche per ciò che
concerne la tassazione “per trasparenza” dei soci, in conseguenza di un accertamento
eseguito (come anche nel caso qui di specie) in relazione alla società per ciò che
attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di qualche utilità la separazione delle
cause con riferimento all’accertamento relativo alla sola IVA), sicchè non osta
all’accoglimento della censura di parte ricorrente la circostanza che la vicenda si sia
appunto originata da un accertamento in tema di Imposta regionale sull’attività
produttiva.

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comunque assumere la posizione di contradditori necessari.

Tutto ciò considerato, e poiché è pacifico che nella specie qui in esame il
contradditorio non sia stato integrato —nei confronti dei soci su cui è destinato a
riflettersi il medesimo reddito societario, in proporzione al reddito da partecipazione
ed alla conseguente IRPEF da essi dovuta- in ossequio al principio sopra richiamato,
non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al

procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti
delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
Milano che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le
parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

giudice di primo grado (la CTP di Milano), affinchè provveda al rinnovo di tutta la

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