Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25067 del 07/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 25067 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 7650-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2656
avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO
VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
CISTERNINO PAOLA MARIA CSTPMR51P67C34L, elettivamente
Data pubblicazione: 07/11/2013
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio ‘ dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE
GIOVANNI GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
di BARI, depositata il 19/03/2009 R.G.N. 5913/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
avverso la sentenza n. 1101/2009 della CORTE D’APPELLO
RG 7650-10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda avanzata dalla
lavoratrice agricola in epigrafe, proposta nei confronti dell’INPS,
trattamento di disoccupazione agricola calcolato in base alle
retribuzioni di cui alla contrattazione collettiva integrativa
provinciale ivi comprendendovi la c.d. quota di TFR.
Avverso questa sentenza proponeva appello l’INPS e la Corte di Appello
di Bari rigettava l’impugnazione.
La Corte di merito riteneva che la retribuzione giornaliera
contrattuale (cd. salario reale) – da porre a base del calcolo e da
raffrontare con il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 dovesse essere comprensiva della somma percepita dal lavoratore a
titolo di quota del trattamento di fine rapporto (t.f.r.). Il salario
contrattuale determinato nella provincia di riferimento, maggiorato di
tale quota, superava quello medio convenzionale e, dunque, poteva
essere invocato a fondamento della riliquidazione in senso favorevole
al lavoratore.
Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un
unico motivo.
La parte intimata resiste con memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
condannava quest’ultima al pagamento del maggior importo del
Rileva la Corte
che con l’unico motivo l’Istituto ricorrente,
denunciando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai
agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del
1997, art. 6 comma 4 lett. a), nonché in relazione agli artt. 1362 e
2120 cod. civ., ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11,
base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la
voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è fondato, alla luce di quanto sancito da ultimo nelle
pronunce di questa Corte n. 202 e n.11152 del 2011 e da numerose altre
conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi
dell’art. 4 del d.lgs.n.146 del 1997, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del
trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata
“quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello
del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di
cui all’art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29
luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali,
la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
2
censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi
stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, dovendosi
escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti.
,\Ilon essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito,
1
oír.A. rigettata la domanda.
Le spese dell’intero processo,
tenuto conto dell’esito finale della
lite e della novità della tesi propugnata dai giudici di merito, vanno
interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda e compensa le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013
Il Presidente
ese
Dott. Antonio am
Il Consigliere est.
Dott. Giuseppe Napo ta
l
i
1
(
1
:
3
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata e,
Il F
Deposi= Cancidieris
7 P 0•T20.13
i pemewriectiemb
Il Funzionario Gin.<:,-;i2