Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6481 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6481 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAZZA ATTILIO N. IL 02/05/1939
2) MONTEVERDI BRUNO N. IL 10/01/1942
avverso la sentenza n. 3869/2012 GIP TRIBUNALE di TORNO, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 22/11/2012
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava, fra l’altro, a MAZZA Attilio e MONTEVERDI Bruno, a norma degli artt. 444 e 448
C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine a più ipotesi di bancarotta fraudolenta relativa a diversi fallimenti, commessi fra il 17 agosto 2005 ed il 7 novembre 2006.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione per
non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto ed a quelli di perquisizione e
sequestro.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1500,00#, per ognuno. lieg>
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di e. 1.00,00# in favore della Cassa delle ammende. -leg
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.
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