Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6478 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6478 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NUZZO SAMUELE N. IL 27/11/1966
avverso la sentenza n. 8135/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 22/11/2012
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su mere, apodittiche,
generiche ed incontrollabili affermazioni, senza alcuno specifico riferimento
all’ampia e puntuale motivazione nella quale risultano più che adeguatamente
illustrate le vicende che hanno dato luogo alla formulazione dell’addebito e le ragioni
della ritenuta responsabilità dell’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in mail 2 novembre 2012.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, NUZZO
Samuele fu ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale in relazione al fallimento della s.r.l. Tre Pini School;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge sull’assunto che, contrariamente a
quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe stata da considerare distrattiva
l’operazione costituita dalla cessione in locazione dell’attività e dei beni della società
fallita ad altra società avente sede all’estero;