Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44826 del 17/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44826 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RISOLO Gabriele, nato a Manduria il 06/01/1980
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 09/07/2012
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
sentito, altresì, l’avv. Luciano Marchianò, difensore della parte civile che ha chiesto
l’inammissibilità del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo, riportandosi,
comunque alle conclusioni e note scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. Gabriele Risolo era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di San
Pietro Vico, del reato di cui all’art. 582 cod. pen. per aver colpito Baldassarre Maria
con un pugno al volto e provocando le lesioni personali consistenti in un “trauma
Data Udienza: 17/09/2013
t
contusivo arcata
superiore. Escoriazione mucose labbro superiore”, con prognosi
di giorni cinque.
2. Con sentenza del 04/07/2011, il Giudice di pace dichiarava l’imputato
colpevole del reato ascrittogli e, per l’effetto, lo condannava alla pena di C 400,00 di
multa nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi
3. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore il Tribunale di Brindisi, con
la sentenza indicata in epigrafe riformava in parte la pronuncia impugnata
riducendo, nella somma di C 2000,00, l’entità del risarcimento dovuto alla parte
civile, con ulteriori statuizioni di legge.
4. Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato, personalmente, ha proposto
ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità nonché violazione dell’art. 25 Cost., per
mancato rilievo dell’incompetenza per territorio del giudice di secondo grado, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Sostiene, al riguardo, che, in
ossequio al principio del giudice naturale precostituito per legge, l’appello avrebbe
dovuto essere proposto innanzi alla sezione distaccata di Mesagne del Tribunale di
Brindisi.
Con il secondo motivo deduce inosservanza od erronea applicazione dell’art.
192 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b), nonché difetto di
motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) dello stesso codice di rito. Si
duole, in particolare, che il giudice di appello abbia, immotivatamente, determinato
il danno risarcibile nella misura di C 2000,00, in assoluta mancanza di prova, ove
invece il danno avrebbe potuto essere quantificato in misura più contenuta sulla
base delle tabelle di calcolo in uso nei tribunali per la liquidazione dei danni alla
persona conseguenti a sinistri stradali.
Fa presente, ad ogni modo, che reato si sarebbe prescritto alla data del
25/11/2012.
2. La prima censura, riguardante l’eccepita incompetenza del giudice di appello,
è manifestamente infondata, alla luce di pacifico insegnamento di questa Corte
regolatrice, secondo cui /e sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di
appello, non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici
parte civile, liquidati nella misura di C 4000,00, oltre consequenziali statuizioni.
articolazioni dell’unico ufficio da cui dipendono, sicché la violazione dei criteri di
attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità,
senza che possa ipotizzarsi alcun conflitto di competenza tra esse (cfr., tra le altre,
Cass. Sez. 1, n. 5209 dell’11/01/2013, Rv. 254510; id. Sez. 4, n. 4205 dell’
08/01/2013, Rv. 254355).
La seconda doglianza è inammissibile perché attinente a questione di merito
improponibile in sede di legittimità, in ordine alla determinazione del danno subito
pertinente, nel pur sintetico richiamo ai parametri equitativi di quantificazione, con
riferimento alle peculiarità della fattispecie, segnatamente all’entità delle lesioni
repertate ed al periodo di guarigione.
3. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono le statuizioni di legge, oltre alla condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di parte civile che si reputa congruo ed equo determinare come da
dispsitivo.
La dichiarazione di inammissibilità preclude il rilievo della prescrizione maturata
(il 25/11/2012) successivamente alla pronuncia impugnata, secondo indiscusso
insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione a
Sezioni Unite (cfr. S.U. 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende nonché al rimborso delle spese della parte civile liquidati in C
1.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 17/09/2013
dalla parte civile, che, nel caso di specie, è assistita da motivazione congrua e