Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24889 del 06/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24889 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Ascona Costruzioni s.a.s. di Pietro Fico e Pietro Fico, elett.te dom.ti in Roma, alla via Cesare Massini 69, presso lo studio dell’avv. Marco De Angelis, rappto e difeso dall’avv. Daniele Porena Controricorrenti
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.
85/3/2011 depositata il 20/5/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Porena per il controricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ascona Costruzioni s.a.s. di Pietro Fico e Pietro Fico contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n.
contro la sentenza della CTP di Perugia Bari n.
16833/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 06/11/2013
204/4/2007 che aveva accolto
il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di
rimborso IVA 2002 formulata nel 2006, a seguito di cessazione dell’attività avvenuta nel
2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso Ascona
Costruzioni s.a.s. di Pietro Fico e Pietro Fico. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013
zione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92, nonchè dell’art. 30 c. 2 e 38
bis del dpr 633/72, laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata
presentazione del modello VR ed il decorso del termine biennale.
La censura è infondata. Secondo l’ orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di
IVA, cui si intende in questo giudizio dare continuità, “la richiesta di rimborso relativa
all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n.
633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e
non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e
residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue,
non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. Trib.
9794/2010; Cass. 25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib.
14070/2012 e Cass. Trib. 7684, 7685, 23580/2012). Si è chiarito che l’art. 30 cit., “laddove
dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il
credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente
computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese
in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che
sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta,
non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel
corso delle future operazioni imponibili” (Cass. 5486/2003).
I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dea!~
giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 9/10/2013
ente
Cicala
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla rela-