Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24934 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24934 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 26177-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1954

ORGANIZZAZIONE VIAGGI COLUMBUS SRL;

intimato

Nonché da:
ORGANIZZAZIONE VIAGGI COLUMBUS SRL in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 06/11/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato
ELEFANTE TULLIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

intimato

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 07/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato ELEFANTE che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
del ricorso incidentale.
C

AGENZIA DELLE ENTRATE;

Svolgimento del processo
La Guardia di Finanza di Genova eseguiva negli anni
2001 e 2002 una serie di verifiche fiscali ai fini

di Genova notificava alla Organizzazione Viaggi
Columbus srl atto di contestazione in data 16
settembre 2004 con il quale irrogava una sanzione
per la mancata emissione di autofattura, ex art. 6
comma 8 D.L.gs 471/1997, a fronte di fatture
ricevute da proprietari di immobili locali che
affittavano i loro alloggi per villeggiatura ai
clienti della società tour operator sanzionata.
La società infatti aveva locato ai propri clienti
appartamenti a fini turistici per brevi periodi a
mezzo di proprietari locali e sebbene nel contratto
fosse inclusa la fornitura di servizi di tipo
alberghiero quali pulizia locale, consumo di
acqua,luce e gas, non aveva emesso autofattura in
qualità di cessionario, ai sensi dell’art.6 comma 8
d.l.gvo 471/1997, per le fatture ricevute dai vari
proprietari degli immobili emesse in esenzione di
imposta iva in base all’art. 10 punto 8 DPR 633/72
e successive modifiche,secondo il quale: “sono

1

IVA, all’esito delle quali L’Agenzia delle Entrate

esenti

da

iva

operazioni

le

che

hanno ad oggetto le locazioni e gli affitti di
immobili”.
L’Ufficio sanzionava poi la violazione dell’art. l
comma 2 D.L. 746/83 per omessa numerazione,

di intento relative ad operazioni effettuate
nell’anno 1999 che, sulla base della norma sopra
indicata, dovevano essere numerate ed annotate
entro i 15 giorni successivi a quello di emissione
o di ricevimento nell’apposito registro. A seguito
di notifica del predetto atto di contestazione, la
società contribuente presentava ricorso davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di Genova
chiedendone l’annullamento. La Commissione
tributaria provinciale di Genova con sentenza
nr.73/20/2006, accoglieva in parte il ricorso
ritenendo applicabile l’imposta ma non le sanzioni.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della
Liguria con sentenza nr.36/06/08 depositata in data
7/10/2008,riformava la sentenza di primo grado ed
annullava l’atto di contestazione, sul presupposto
che il rapporto tra la società ed il cliente era un
contratto atipico differente sia dal contratto di
locazione che dal contratto alberghiero e che la
2

annotazione e/o conservazione delle dichiarazioni

Organizzazione

Columbus

Viaggi

srl rimaneva estranea al rapporto tra il turista ed
il fornitore di servizi locali.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Liguria ha proposto ricorso per

la contribuente ha resistito con controricorso e
ricorso incidentale affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.10 comma l nr. 8 DPR 633/72
in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc perché
la CTR ha ritenuto che i contratti stipulati dalla
società non fossero contratti di locazione ma
contratti atipici e che le prestazioni fossero
esenti da iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 nr.8
DPR 633/72.

cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi,

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.112 cpc in relazione all’art. 360 c. 1 n.4
cpc perché la CTR non si è pronunciata sul motivo
di appello relativo all’omissione della fattura ed
alla conseguente irrogazione di pena pecuniaria ai
sensi dell’art.6 comma 8 d.lgs 471/97.
3

yt

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta insufficiente motivazione in
riferimento all’art. 360 comma 1 n.5 cpc perché la
CTR senza motivare sul punto ha ritenuto che la

fosse una violazione di natura puramente formale.
Il ricorso proposto dall’Agenzia è fondato e deve
essere accolto in ordine a tutti e tre i motivi
proposti.
In ordine al primo motivo di ricorso, la CTR ha
statuito, con accertamento insindacabile, che la
società Organizzazione Viaggi Columbus srl
concedeva in locazione gli alloggi a scopo
turistico tramite proprietari locali e che
servizi di tipo alberghiero, quali pulizia,
fornitura di biancheria,consumo di acqua, luce e
gas etc. sebbene concordati contestualmente alla
locazione, venivano forniti dai proprietari degli
immobili locali.
Ciò premesso, la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee pronunciandosi ai sensi dell’art. 177 del
Trattato CE, su tre questioni pregiudiziali
vertenti sull’interpretazione dell’art. 13, parte
B, lett. b), n. 1, della sesta direttiva del
4

mancata annotazione delle dichiarazioni d’intenti

Consiglio

17

1977,77/388/CEE,

maggio

in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla
cifra di affari ha stabilito, in merito
all’assoggettabilità all’IVA per prestazioni di

esonerata la locazione di spazi ad uso abitativo e
di camere da letto che un operatore mette a
disposizione per l’alloggio di breve durata di
soggetti diversi da familiari o amici (Corte di
Giustizia 12/2/1998 causa C-346/95).
Premesso

infatti

che,

secondo giurisprudenza

comunitaria costante, i termini con i quali sono
state designate le esenzioni di cui all’art. 13
della sesta direttiva devono essere interpretati
restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al
principio generale secondo cui l’imposta sulla
cifra d’affari è riscossa per ogni prestazione di
servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto
passivo (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87,
Stichting Uitvoering Financiéle Acties),occorre
considerare che, secondo la Corte, l’art. 13,
parte B, lett. b), n. 1, della sesta direttiva
prevede che le prestazioni di alloggio effettuate
in settori aventi funzione analoga a quella
alberghiera sono escluse dall’esenzione di cui
5

alloggio considerate di breve durata, che non è

t

e la locazione di

beneficiano l’affitto
beni immobili,

e ciò anche se le prestazioni di

alloggio di breve durata non sono espressamente
considerate dalla norma.( 11 agosto 1995, causa C453/93, Bulthuis-Griffioen).

l’art. 13, parte B, lett. b), n. 1, della sesta
direttiva 77/388 può essere interpretato nel senso
che sono imponibili, a titolo di prestazioni di
alloggio effettuate nell’ambito di settori aventi
funzioni analoghe a quello alberghiero, le
prestazioni di alloggio di breve durata di soggetti
diversi da familiari o amici e che, a tale
proposito, non osta all’assoggettamento all’imposta
di contratti conclusi per una durata inferiore a
sei mesi, l’art. 13, parte B, lett. b),n. 1„
dovendosi ritenere che tale durata rispecchi
l’intenzione delle parti. Spetta tuttavia al
giudice nazionale verificare se, nella controversia

Ciò in quanto la Corte di Giustizia ha ritenuto che

per la quale è adito, taluni elementi, quali la
riconduzione automatica del contratto di locazione,
non tendano a dimostrare che la durata iscritta nel
contratto di locazione non rispecchia il vero
intento delle parti, nel qual caso occorrerebbe
prendere in considerazione la durata effettiva

6

‹\

complessiva dell’alloggio anziché quella prevista
nel contratto di locazione.
Per definire le prestazioni di alloggio che devono

all’esenzione delle operazioni di affitto e
locazione di beni immobili, ai sensi dell’art. 13,
parte B, lett. b), n. 1, della sesta direttiva, gli
Stati membri – secondo la Corte – godono quindi “di
un margine di valutazione discrezionale che
tuttavia trova il suo limite nella finalità della
stessa disposizione, che, in relazione alla messa a
disposizione di spazi ad uso abitativo, vuole che
le prestazioni imponibili — di alloggio
effettuate nell’ambito del settore alberghiero o di
settori aventi funzioni analoghe siano tenute
distinte dalle operazioni esentate, vale a dire la
locazione e l’affitto di beni immobili”.
In relazione a quanto statuito dalla Corte di
Giustizia non resta quindi che concludere che l’uso
del criterio della fornitura di un alloggio di
breve durata (inferiore ai sei mesi) appare
ragionevole a garantire che le operazioni
effettuate da soggetti imponibili che svolgono
attività analoga a quella di un albergo, ovvero
7

essere assoggettate ad imposta in deroga

fornitura

di

un

alloggio

temporaneo nell’ambito di un rapporto commerciale,
siano assoggettate ad imposta ai sensi del DPR 633
del 26/10/1972 tabella A parte III nr. 120 in
relazione all’art.6 legge 17 maggio 1983 nr. 217 e

Il secondo e terzo motivo di ricorso sono fondati.
Infatti è vero che, in base al principio del favor
rei di cui all’art. 3 del d.lvo 472/97, che
comporta l’applicazione del trattamento
sanzionatorio più favorevole al contribuente, a
seguito dell’abrogazione dell’art. 41 DPR 633/1972
da parte dell’art. 16 comma l d.l.vo 471/1997 in
vigore dal 1/4/1998, appare corretto sulla base
dell’art.6 comma 8 d.l.gvo 471/1997, prevedere per
il cessionario che abbia acquistato beni o servizi
senza fattura o senza adempiere all’obbligo di auto
fatturazione solo la sanzione amministrativa pari
al 100% del tributo senza che sia possibile

successive modificazioni.

richiedere anche il versamento dell’imposta dovuta
dal cedente e cioè dal soggetto passivo dell’IVA
(Cass.sez.unite nr. 26126 del 27/12/2010).
In ordine al terzo motivo di ricorso, i giudici di
appello hanno erroneamente affermato che la mancata
annotazione delle dichiarazioni di intento ex art.1
comma 2 D.L. 29 dicembre 1983 nr.746 convertito in
8

\h

legge 27 febbraio 1984

nr.

17

costituisco una omissione di carattere puramente
formale che non comporta danno erariale né pericolo
per l’attività di controllo.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso

mentre, per le stesse ragioni già esposte in ordine
al motivo nr. 1 dell’Agenzia deve essere respinto
l’unico motivo di ricorso incidentale con il quale
la contribuente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 10 comma l nr.8 DPR 633/72
ed artt.1322 ed 1571 cc in relazione all’art.360
comma 1 n.3 cpc, perché la CTR ha ritenuto che i
contratti stipulati dalla società fossero
“contratti atipici” e non invece contratti tipici
di locazione di cui all’art. 1571 cc, con
conseguente applicabilità dell’esenzione IVA ai
sensi dell’art. 10 comma l nr.8 DPR 633/72.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la

principale proposto dall’Agenzia delle Entrate

causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese dei gradi del giudizio di merito, stante
l’evolversi della vicenda processuale, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a
9

(rk,

carico della società

contribuente.

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso
incidentale e, decidendo nel merito, rigetta il

spese dei giudizi di merito e condanna
Organizzazione Viaggi Columbus srl al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in C 7.500,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 4/6/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le

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