Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26525 del 29/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26525 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza del 12/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 29/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
confermando la pena
loro inflitta in primo grado di sei mesi di reclusione ciascuno.
cendo mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del
reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen.; deducono, altresì, violazione di legge e
vizio di motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui
all’art. 393-bis cod. pen.; lamentano, infine, mancanza e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Tutte le impugnazioni risultano inammissibili poiché tendono a conseguire una
rivalutazione del merito del giudizio in sede di legittimità mediante una ricostruzione degli eventi alternativa rispetto a quella accolta in sentenza (v. pag. 2
ricorso); il terzo motivo è improponibile poiché si risolve nella mera contestazione dei poteri officiosi del giudice di modulare il trattamento sanzionatorio,
nella specie congruamente argomentato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in €
3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 29 mar o 2018
Contro la sentenza hanno proposto ricorso congiuntamente gli imputati, dedu-