Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24803 del 05/11/2013
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24803 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
ORDINANZA
sul ricorso 31144-2007 proposto da:
PIGNALOSA ANDREA in qualita’ di erede di PIGNALOSA
RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, via
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato CIALDINI
CRISTINA MARIA,
che
lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
PIGNALOSA DANIELA in qualita’ di erede di PIGNALOSA
RICCARDO, elettivamente domiciliata in ROMA, via
Costantin o Maes 65, presso lo studio dell’Avvocato
ANASTASIO CARLA giusta procura speciale notarile del
Dott. Notaio ELEONORA CAPOZZI in Tarquinia (VT) del
19/09/2013 rep. n. 10516;
– ricorrenti –
Data pubblicazione: 05/11/2013
contro
DONNINI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA
FILIPPO
CORRIDONI
23,
presso
lo
studio
dell’avvocato GIAQUINTO MAURO GIULIANO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale
19/09/2013 rep. n. 24059;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4471/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2006 R.G.N.
6379/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
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notarile del Dott. Notaio NATALE VOTTA in Roma del
La Corte
Letto il ricorso per cassazione proposto da Riccardo Pignalosa
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data
18.10.2006;
da Daniela ed Andrea Pignalosa, quali eredi di Riccardo
Pignalosa deceduto nelle more del processo, con atti
depositati il 20.9.2013;
rilevato che la parte resistente Monica Donnini ha accettato
la rinuncia;
rilevato, ancora, che le parti hanno richiesto concordemente
la compensazione delle spese giudiziali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa
le spese.
Così deciso il 25 settembre 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.
visto il successivo atto di rinuncia correttamente presentato