Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 817 del 05/10/2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 817 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACINI ALESSANDRO nato il 29/10/1990 a PRATO
avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per per l’annu llamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
Udito il difensore
Data Udienza: 05/10/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Pacini Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la
pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli
artt. 186 e 187 cod. strada.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., entrato in vigore dopo la
sintomo di
alterazione psico-fisica o comunque di assunzione di sostanza
stupefacente, come si desume anche dalla deposizione dell’operante di
polizia giudiziaria, da cui si evince che il Pacini, che ha spontaneamente
ammesso di essere il conducente e di aver perso il controllo del mezzo, era
soltanto agitato per l’i ncidente. Né possono essere considerate dirimenti le
risultanze delle analisi espletate, perché lo stupefacente permane per un
certo tempo nell’organismo, sicchè gli esami ben possono avere un esito
positivo in relazione ad un’assunzione di droga avvenuta anche giorni
addietro . Nemmeno le moda lità del sinistro sono indicative di uno stato di
alterazione, essendo dovute soltanto a distrazione e a scarso rispetto delle
norme in materia di circolazione stradale. Del resto, anche i giudici di merito
hanno quantificato la pena in misura pari al minimo edittale, onde
è corretta
l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto .
2 .l.
La
quantificazione
della
pena
è
comunque
incongrua,
non
comprendendosi perché, una volta stabilito che la vicenda era connotata da
una offensività
esigua e rifletteva una colpevolezza altrettanto ridotta,
l’aumento della pena pecuniaria sia stato così cospicuo (un quarto della pena
base), a fronte di un aumento della pena detentiva molto più contenuto (un
dodicesimo della pena base).
2.2.E’ prospettabile una questione di legittimità costituzionale relativamente
alla norma di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod . strada, la quale, stabi lend o
in
maniera fissa
un aumento di
pena pari al doppio,
impedisce di
commisurare l’aggravamento della risposta punitiva all’effettivo disvalore
assunto in concreto dalla condotta. Infatti la generica formulazione del
comma 2 bis è idonea ad abbracciare qualunque situazione, dalla mera
fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, senza alcun danno a persone o
cose,
fino all’incidente d isastroso con
morti e feriti.
Eppure l’effetto
sanzionatorio è sempre il medesimo, anche allorquando, come nel caso del
ricorrente, la condotta non sia stata rea lmente offensiva.
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presentazione dell’atto di appello. Il ricorrente non ha mai palesato alcun
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
2. Risalendo il fatto al
10-12-2011, è
maturato il t ermine prescrizionale
massimo, di anni 5, onde i reati so no estinti per prescrizione. Il ricorrere di
tale causa di estin zione
preclude la disamina della questione relativa alla
fondateZ7a
motivi
o
addivenirs1,
meno dei
al
riguardo,
ad
di
una
ricorso.
Quand’anche
va lutazione
in
infatti
senso
dovesse
positivo,
essa
comporterebbe l’an nulla mento con nnvio della sentenza impugnata,
con
prosecuzione
del
declaratori a della
Cass.,
processo
è
incompatibile
causa estintiva del reato
23 – 1-1997, Bornigia, Rv.
con
l’obbligo
di
immediata
(Sez. U., 21-1.0-1992, Marino;
208673; Cass., 24 -6-
1996, Battaglia,
Rv.205548). Né, d ‘altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del
disposto dell’art. 129 cpv cod proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di
una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione
delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza r invio per essere
reati
estinti per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5-10-2017.
2
reati
sono estinti per
conseguente prosecuzione del processo dinanzi· al giudice del rinvio. Ma la
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