Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24706 del 04/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 24706 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 8374-2009 proposto da:
MINAUDO VITO AUGUSTO MNDVGS50A10B288L,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio
dell’avvocato MANCUSO NICOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SUGAMELE ANTONINO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
2013
2672
contro
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO C.F. 80004060812, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45,
Data pubblicazione: 04/11/2013
presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIARAVINO
SALVATORE, giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.
–
610/2008 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA r che ha concluso per
estinzione del ricorso.
di PALERMO, depositata il 19/05/2008 R.G.N. 814/2006;
RG 8374-09
IN FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona con la sentenza di cui si è
chiesta la cassazione, ha rigettato, riformando la
e
Vito Augusto, proposta nei confronti del Comune di Busto
Palizzolo, diretta ad ottenere la reintegrazione nelle
mansioni precedentemente svolte e la condanna del
predetto Comune al risarcimento dei danni.
Il Minando ha posto a fondamento del ricorso quattro
censure.
La parte intimata ha resistito con controricorso.
Successivamente il Minaudo ha depositato dichiarazione,
ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.,
con cui ha rinunciato al ricorso nei confronti della
resistente per intervenuta transazione.
Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai
sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto del
comportamento delle parti e della volontà, espressa in
sede di transazione, circa la compensazione delle spese
giudiziali.
sentenza del Tribunale di Trapani, la domanda di Minaudo
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il processo e compensa le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25
settembre 2013