Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24587 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24587 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 12113-2011 proposto da:
GIANNONE

PINO

GNNPNI69M28D086Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI 19, PAL. A,
presso lo studio dell’avvocato IONATA MARIA PIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MALETTA ROSARIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2719

contro

DUSSMANN SERVICE SRL C.F. 0012414011, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI 20,

Data pubblicazione: 31/10/2013

presso 1lp…-..a.:1-t7mro c1a.1.-oivvozeto, LABLAW STUDIO LEGALE
FAILLA ROTONDI & PARTNERS, rappresentata e difesa
dagli avvocati ROTONDI FRANCESCO, PETRACCA NICOLA,
QUARTO ANGELO, giusta delega in atti;
controricorrente –

di CATANZARO, depositata il 21/12/2010 r.g.n. 1530/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato PETRACCA NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1432/2010 della CORTE D’APPELLO

Udienza 26.9.2013, causa n. 12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 21.12.2010 accoglieva l’appello
proposto dalla Dussman Service s.r.l. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 25.5.2009 e rigettava la domanda proposta in primo grado da
Giannone Pino di dichiarazione di illegittimità, con i conseguenti provvedimenti di
ordine risarcitorio e ripristinatorio del rapporto ( dichiarato illegittimo in prime cure per
insussistenza della dedotta giusta causa), del recesso intimatogli dalla società per
avere aggredito verbalmente e fisicamente il capo servizio Pirri Emilio.
La Corte territoriale rilevava che alla stregua delle prove raccolte in primo grado ed in
particolare delle prove testimoniali era emerso, nonostante un certo ridimensionamento
dei fatti, un grave inadempimento del Giannone che aveva invitato il superiore Pirri a
modificare il turno di servizio, aveva quindi strappato il foglio contenente il detto turno
ed in tale contesto lo aveva ferito ad un occhio , quindi aveva scagliato contro il Pirri
che si allontanava il telefono aziendale e cercato di fermarlo mentre si recava al pronto
soccorso ( l’episodio era accaduto all’interno di un Ospedale). La condotta tenuta
configurava una grave insubordinazione seguita da vie di fatto nei confronti del
superiore ed era quindi idonea ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti, tenuto
conto anche del contesto ( un Ospedale) in cui era avvenuto, alla presenza di altri
lavoratori.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Giannone con due motivi;: resiste
la società intimata con controricorso che ha prodotto anche memoria difensiva ex art.
378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2104 e
2086 e del CCNL. Era mancato un giudizio sulla proporzionalità o adeguatezza della
sanzione rispetto ai fatti contestati . Non erano state considerate le dichiarazioni del
teste Pirri. Il CCNL prevedeva tre tipi di insubordinazione definendo tre sanzioni
diverse: la sentenza non aveva neppure considerato l’ipotesi per cui il fatto addebitato
potesse essere qualificato come insubordinazione lieve.

R.G. n. 12113/11

Con il secondo motivo si allega la motivazione contraddittoria circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio. La stessa sentenza dava atto che i fatti contestati erano
apparsi meno gravi dal punto di vista soggettivo. Il turno era stato cambiato
all’insaputa del ricorrente e quindi il Giannone aveva subito una repentina ed
ingiustificata modifica della propria organizzazione di vita personale e familiare. Tali
elementi attenuavano di molto la gravità ” soggettiva” del fatto addebitato.
Il motivo appare infondato: non sussiste alcuna contradditorietà nella motivazione della
sentenza impugnata. La Corte territoriale ha certamente ricordato che la prova
espletata conduceva ad un certo ridimensionamento della condotta tenuta dal
Giannone rispetto alla contestazione, ma ha altresì precisato che tale condotta quale
comunque comprovata integrava gli estremi della grave insubordinazione con ricorso a
vie di fatto. Non vi è dubbio che i fatti commessi dal ricorrente e riportati in sentenza
siano di estrema gravità ed idonei certamente a ledere irreversibilmente il vincolo
fiduciario tra le parti ; così come l’avvenuta modifica di un turno di lavoro non può
legittimare una reazione come quella avuta dal ricorrente. Se ogni discussione in un
contesto lavorativo dovesse portare a reazioni del genere, l’ambiente produttivo si
trasformerebbe in un ring, senza considerare il particolare contesto in cui i fatti sono
avvenuti e cioè un Ospedale, alla presenza di vari lavoratori e con danneggiamento
anche di beni aziendali: la connotazione violenta ed aggressiva della reazione del
lavoratore non può essere ridimensionata alla luce di un preteso e non preordinato
cambio del turno di lavoro posta la evidente irrazionalità e la radicalità
dell’insubordinazione commessa, a fronte di un modesto sacrificio di un interesse del
lavoratore.

2

Il motivo appare infondato. Per quanto riguarda le censure relative alla pretesa
violazione del CCNL le stesse sono inammissibili in quanto il contratto collettivo in
versione integrale non è stato prodotto, non si è nemmeno indicato l’incarto
processuale ove lo stesso sia, eventualmente, reperibile e le norme contrattuali non
sono state neppure trascritte al motivo. Parimenti inammissibile per genericità è la
doglianza circa la mancata considerazione delle dichiarazioni rese dal teste Pirri posto
che tali dichiarazioni non sono state neppure trascritte e neppure riassunte. Circa
l’ultima doglianza in ordine alla pretesa omissione di un giudizio in ordine alla
proporzionalità della sanzione, la Corte territoriale ha analiticamente riportato i fatti
addebitati così come confermati dalla prova per testi. E’ emerso che Il Giannone
aveva invitato il superiore Pirri a modificare il turno di servizio, aveva quindi strappato il
foglio contenente il detto turno ed in tale contesto lo aveva ferito ad un occhio , quindi
aveva scagliato contro il Pirri che si allontanava il telefono aziendale e cercato di
fermarlo mentre si recava al pronto soccorso ( l’episodio era accaduto all’interno di un
Ospedale). La Corte ha valutato tali fatti come insubordinazione grave seguita da via di
fatto e la condotta tenuta, definita come scorretta, violenta ed irriguardosa nei confronti
del superiore gerarchico unita al disprezzo per beni aziendali, come idonea a ledere
irreversibilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Non ci vede come si possa sostenere
che non si sia valutata anche la proporzionalità della sanzione che la Corte territoriale
ha ritenuto giustificata secondo il CCNL e comunque correlata a fatti che avevano
irreversibilmente leso il rapporto fiduciario tra le parti.

.4

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al
dispositivo- seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché
in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2013

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

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