Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24564 del 31/10/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24564 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALICIOTTI Massimo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Silvano Bellinzoni
e Filippo Bellinzoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, circonvallazione Cornelia, n. 293;
– ricorrente contro
VALTUR s.p.a. (già SO.T.IM. s.r.l. a seguito di fusione per
incorporazione di quest’ultima e della VALTUR s.p.a. nella
FIN.CAB. s.p.a., divenuta poi VALTUR s.p.a. per cambio di denominazione sociale),
in amministrazione straordinaria,
in
persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa,
4′
in forza di procura speciale a margine del controricorso,
Lp sg ii3
Data pubblicazione: 31/10/2013
•
dall’Avv. Renato Clarizia, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13;
– controricorrente e contro
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Claudio di Pietropaolo, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza Adriana, n. 15;
– controricorrente e contro
EUROGEST COSTRUZIONI s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore;
FANFARILLO Sisto; ERBE. GI EDILIZIA s.r.1.,
in persona del legale rappresentante pro tempore; MINOTTI Roberto; S.E.I. $.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimati e sul ricorso proposto da:
SAIMASO Michele, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Claudio di Pietropaolo, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza Adriana, n. 15;
– ricorrente in via incidentale contro
VALTUR s.p.a. (già SO.T.IM. s.r.l. a seguito di fusione per
incorporazione di quest’ultima e della VALTUR s.p.a. nella
<
44, -2 SAIMASO Michele, rappresentato e difeso, in forza di procura 4. FIN.CAB. s.p.a., divenuta poi VALTUR s.p.a. per cambio di denominazione sociale), in amministrazione straordinaria, in
persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa,
in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall'Avv. Renato Clarizia, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13;
- controricorrente - e contro
CALICIOTTI Massimo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Silvano Bellinzoni
e Filippo Bellinzoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, circonvallazione Cornelia, n. 293;
- controrícorrente - nonché contro
EUROGEST COSTRUZIONI s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore; FANFARILLO Sisto; ERRE.GI EDILIZIA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore; MINOTTI Roberto; S.E.I. $.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
- intimati e sul ricorso proposto da:
VALTUR s.p.a. (già SO.T.IM. s.r.l. a seguito di fusione per
incorporazione di quest'ultima e della VALTUR s.p.a. nella
FIN.CAB. s.p.a., divenuta poi VALTUR $.p.a. per cambio di denominazione sociale), in amministrazione straordinaria, in -3 • persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa,
in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall'Avv. Renato Clarizia, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13;
ricorrente in via incidentale - contro
CALICIOTTI Massimo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Silvano Bellinzoni
e Filippo Bellinzoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, circonvallazione Cornelia, n. 293;
- controri corrente - nonché contro
SAIMASO Michele; EUROGEST COSTRUZIONI s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore; FANFARILLO Sisto; ERRE.GI EDILIZIA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore; MINOTTI Roberto; S.E.I. $.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma
in data 20 ottobre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti; - 4 - uditi gli Avv. Silvano Bellinzoni, Maurizio Costantino Caramanti (p~ delega dell'Avv. Claudio di Pietropaolo) e Renato
Clarizia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro- per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidenta- Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione notificato il 25 marzo ed il 6
aprile 1996, Massimo Caliciotti esponeva che con contratto
preliminare di compravendita del 27 luglio 1995 la soc. Erre.Gi. Edilizia a r.1., rappresentata da Roberto Minotti, quale promittente, e la soc. Eurogest Costruzioni a r.1., rappresentata da Sisto Fanfarillo, quale associata, gli avevano promesso in vendita, per il prezzo di lire 310.000.000, un immobile, sito in Castel Gandolfo, nel complesso residenziale in
località "Il Laghetto"; che detto immobile era di proprietà
della Immobiliare Castelgandolfo s.p.a. (poi Finbrescia s.p.a.
e poi SO.T.IM. s.r.1.), la quale, con contratto preliminare
dell'e aprile 1993, lo aveva promesso in vendita, per sé o per
persona da nominare, alla Eurogest Costruzioni s.r.1.; che
quest'ultima aveva nominato esso Caliciotti quale acquirente.
Riferiva che, dopo avere pagato la complessiva somma di lire
110.000.000 ed essere stato immesso nel possesso del bene, aveva constatato, nel dicembre 1995, che l'immobile era stato
4 - 5 - curatore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso ceduto dal Minotti alla società SEI a r.1., la quale aveva poi
nominato promissario acquirente Michele Salmaso. Tanto premesso, non essendo riuscito ad ottenere dalla Finbrescia il trasferimento della proprietà, l'attore conveniva in giudizio da- gest Costruzioni e la SEI, nonché il Minotti ed il Fanfarillo
in proprio, chiedendo che: (a) accertato e dichiarato che esso
Caliciotti era il terzo acquirente nominato regolarmente dalla
Eurogest Costruzioni quale promissaria della Immobiliare Castelgandolfo, ora Finbrescia, gli fosse trasferita, ex art. 2932 cod. civ., la proprietà dell'immobile; (b) venisse accertato l'obbligo solidale della Erre.Gi. e della Eurogest Costruzioni a fare trasferire l'immobile ad esso attore nella
sua consistenza attuale e reso conforme alle norme urbanistiche; (c) venisse accertato l'inadempimento contrattuale della
Erre.Gi e della Eurogest e la responsabilità personale, per
atti dolosi e colposi, degli amministratori Minotti e Fanfarillo, con condanna dei medesimi, in solido, al risarcimento
dei danni, da liquidarsi in separata sede.
Si costituiva la società Finbrescia, la quale chiedeva il
rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che, accertato l'inadempimento della Eurogest all'obbligo di pagamento del
prezzo, la stessa società, o la persona dalla stessa legittimamente nominata, venisse condannata all'adempimento del contratto, con il pagamento del saldo del prezzo e l'accollo del 6 vanti al Tribunale di Roma la Finbrescia, la Erre.Gi, la Euro- mutuo. La Finbrescia si riservava di modificare la domanda di
adempimento in domanda di risoluzione del contratto, per il
decorso del termine previsto in contratto per il pagamento del
prezzo. e il Minotti in proprio; la SEI; nonché, tardivamente, Eurogest Costruzioni e il Fanfarillo in proprio.
Nel giudizio così instaurato interveniva volontariamente
Michele Salmaso, il quale dichiarava di essere l'unico cessionario legittimato ad ottenere il trasferimento della proprietà
dell'immobile in contestazione, essendo stato nominato promissario acquirente, in data 10 novembre 1995, dalla SEI (a sua
volta nominata dalla Eurogest Costruzioni, in data 20 aprile
1995, con comunicazione all'altra contraente Immobiliare Castelgandolfo s.p.a., che aveva prestato, il 3 maggio 1995, il
proprio consenso alla cessione), e successivamente immesso nel
possesso del bene, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata dall'attore ed il trasferimento in suo favore, ex art. 2932 cod. civ., della proprietà dell'appartamento, anche
in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., stante l'inerzia
della società SEI e della società Eurogest.
Nel giudizio si costituiva la SO.T.IM. s.p.a., subentrata
in tutti i diritti vantati dalla Finbrescia in liquidazione,
la quale mutava la originaria domanda riconvenzionale, di adempimento del contratto preliminare dell'S aprile 1993, in -7 Si costituivano altresì, resistendo: la Erre.Gi. Edilizia una domanda di accertamento della risoluzione del contratto,
in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stipulato con la Eurogest.
L'adito Tribunale di Roma respingeva la domanda del Cali- manda del Salmaso, attesa l'accertata non autenticità della
firma apposta apparentemente dal legale rappresentante della
Eurogest, Sisto Fanfarillo, nella lettera trasmessa il 20 aprile 1995 all'Immobiliare Castelgandolfo; in accoglimento
della domanda della SO.T.IM., dichiarava risolto il contratto
preliminare dell'a aprile 1993 tra l'Immobiliare Castelgandolfo e la promissaria acquirente Eurogest Costruzioni, per inadempimento di quest'ultima.
2. - La sentenza di primo grado veniva appellata, con distinti atti di impugnazione, dal Salmaso e dal Caliciotti. Nel
giudizio di gravame si costituiva soltanto la SO.T.IM., la
quale proponeva appello incidentale.
2.1. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 ottobre 2011, ha
respinto tutte le impugnazioni.
Con riguardo all'impugnazione del Salmaso, la Corte
d'appello ha rilevato che questi aveva eccepito la tardività
del disconoscimento effettuato dal Fanfarillo solo in appello
e, anzi, davanti al Tribunale, a seguito del disconoscimento
tardivamente formulato dal Fanfarillo, aveva avanzato la ri- - 8 ciotti per difetto di titolo contrattuale e così pure la do- chiesta di verificazione della scrittura; ed ha osservato che,
a fronte della accertata non autenticità della sottoscrizione,
la lettera, datata 20 aprile 1995, trasmessa all'Immobiliare
Castengandolfo, contenente apparentemente la nomina, da parte 1993) Eurogest Costruzioni, della SEI, quale nuovo contraente
nel contratto definitivo di trasferimento di proprietà
dell'immobile per cui è causa, era priva di efficacia probatoria. Di qui l'inefficacia della successiva lettera del 10 novembre 1995, trasmessa dalla SEI all'Immobiliare Castelgandolfo e ricevuta da questa il successivo 16 novembre 1995, contenente l'indicazione del Salmaso quale intestatario futuro
dell'immobile.
Con riguardo al gravame del Caliciotti, la Corte di Roma respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata dalla difesa del Salmaso - ha rilevato:
- che la scrittura datata 27 luglio 1995 era stata disconosciuta da uno dei contraenti, la Erre.Gi. Edilizia, in
persona del legale rappresentante pro tempore Roberto Minotti, e non era stata sottoposta a verificazione da parte del Caliciotti, sebbene quest'ultimo avesse posto a
base della sua domanda di trasferimento proprio tale
scrittura;
- che in quest'ultima l'obbligazione principale di impegnarsi a trasferire la proprietà dell'immobile (peraltro di- - 9 della promissaria acquirente (nel preliminare dell'8 aprile chiarato nello stesso contratto, nella prima parte, come
di proprietà della Erre.Gi. e, nella parte relativa alle
modalità di pagamento del prezzo, come di proprietà della
Immobiliare Castelgandolfo) al Caliciotti venne assunta corpo dell'atto come sola parte promittente, essendo menzionata la Eurogest Costruzioni, nella stessa scrittura,
quale semplice associata temporanea alla parte promittente Erre.Gi.;
- che, a fronte della mancata verificazione dell'autografia
della sottoscrizione effettuata da parte del Minotti,
correttamente il Tribunale ha ritenuto la scrittura del
27 luglio 1995 come non riconosciuta ed inidonea a costituire valido fondamento della domanda di trasferimento ex
art. 2932 cod. civ. del Caliciotti.
La Corte d'appello ha poi confermato la sentenza impugnata
anche nella parte in cui aveva dichiarato la risoluzione del
contratto preliminare di compravendita stipulato 1'8 aprile
1993 per inadempimento della promissaria acquirente Eurogest
Costruzioni s.r.l. A tal fine la Corte territoriale ha considerato il decorso del termine previsto nel contratto per il
pagamento del prezzo (essendo stata versata dalla promissaria
acquirente Eurogest Costruzioni soltanto la caparra di lire
124.000.000 a fronte di un corrispettivo di lire 310.000.000 e
della previsione contrattuale del versamento del residuo prez- - 10 - esclusivamente dalla Erre.Gi., indicata ripetutamente nel zo tra luglio e dicembre 1993) e ha rilevato che non erano
stati dedotti fatti o comportamenti dell'Immobiliare Castelgandolfo idonei a provare la volontà inequivoca della società
di rinunciare all'esercizio della facoltà di avvalersi della In ordine all'appello incidentale della SO.T.IM., con il
quale la società aveva chiesto che venisse accertato il suo
diritto a trattenere la caparra, la Corte d'appello ha rilevato che la domanda della convenuta di incameramento della caparra confirmatoria ricevuta non era stata reiterata (insieme
alla domanda di risarcimento) dalla SO.T.IM. in sede di conclusioni, sicché essa doveva ritenersi rinunciata e non esaminabile.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte
d'appello ha proposto ricorso principale il Caliciotti, con
atto notificato il 15 ed il 16 maggio 2012, con due motivi di
censura.
Hanno resistito, con controricorso, il Salmaso, la Valtur
(già SO.T.IM.), mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il Salmaso e la Valtur hanno a loro volta proposto ricorso
incidentale, affidato, rispettivamente, a quattro motivi e a
un motivo. clausola risolutiva contemplata nell'art. 20 del preliminare. Il Caliciotti ha resistito con controricorso ad entrambi e
la Valtur ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del Salmaso.
In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie il Ca- Considerato in diritto
1. - Preliminare in ordine logico è l'esame del quarto mo- tivo del ricorso incidentale Salmaso (relativo all'eccezione
da lui sollevata - e rigettata dalla Corte territoriale
sull'inammissibilità dell'appello proposto da Caliciotti), con
cui si prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ. La Corte d'appello si assume - non poteva disporre la rinnovazione della notificazione dell'appello ma doveva rilevare l'inosservanza del
termine perentorio e, quindi, dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione del Caliciotti a norma dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto il Caliciotti, pur avendo
chiesto il nuovo termine per provvedere alla notificazione,
non aveva allegato alcuna ragione di impossibilità di osservare il primo termine per causa a lui non imputabile.
1.1. - Il motivo è infondato.
Dalla sentenza Impugnata risulta la seguente scansione
procedimentale:
con ordinanza del 6 marzo 2009 la Corte d'appello ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti -12- liciotti e la Valtur. del Salmaso al quale non era stato notificato l'appello
del Caliciotti;
- quest'ultimo ha quindi notificato l'atto di appello al
procuratore del Salmaso; impugnata e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata
nei confronti della parte personalmente, la Corte
d'appello, rilevata la nullità della notifica per
l'integrazione del contraddittorio, ha concesso un nuovo
termine per la notifica, che è stato rispettato.
Ciò stando, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine per il rinnovo della notifica poteva essere
concesso e che il rinnovo della notifica ha sanato la nullità
verificatasi.
Va infatti data continuità al principio di diritto secondo
cui, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto
di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai
sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre
un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata; tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a - 13 - - poiché era decorso l'anno dalla pronuncia della sentenza una nullità sanabile, con conseguente operatività del rimedio
della rinnovazione (Cass., Sez. Un., l ° febbraio 2006, n.
2197).
2. - Passando, a questo punto, all'esame del ricorso prin- e contraddittoria su punti controversi e decisivi per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.
1362, 1363 e 1456 cod. civ.) il Caliciotti deduce che la motivazione della Corte di merito è viziata dall'erroneità del
presupposto, perché il titolo scritto contrattuale della richiesta di trasferimento della proprietà dell'immobile non è
il preliminare del 27 luglio 1995, sottoscritto dal Caliciotti
con la Erre.Gi. e la Eurogest, ma quello in data 8 aprile
1993, tra la Eurogest Costruzioni e la proprietaria promittente, Immobiliare Castelgandolfo ora SO.T.IM., nel quale il Caliciotti è parte quale acquirente nominato ex art. 1401 cod.
civ. In subordine, il ricorrente in via principale si duole
che la sentenza abbia qualificato la scrittura del 27 luglio
1995 come una promessa di vendita dell'immobile del terzo Immobiliare Castelgandolfo da parte della Erre.Gi., "e non come
promessa della Eurogest Costruzioni di trasferire al Caliciotti il suo statue di promissaria acquirente nel preliminare del
1993", omettendo di indagare sulla comune intenzione delle
parti, in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale,
e mal valutando la posizione rispettiva della Eurogest Costru- • - 14 - cipale, con il primo motivo (motivazione omessa, insufficiente zioni e della Erre.Gi quale "associate" nel contratto, in relazione alla normativa dell'art. 2549 cod. civ.
2.1. - Il motivo - scrutinabile nel merito perché proposto
nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art. 366 Il ricorrente in via principale addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che, "anche indipendentemente
dalla scrittura del 27 luglio 1995", la "legittimazione" del
Caliciotti a pretendere la sentenza costitutiva ex art. 2932
cod. civ. deriverebbe da un altro titolo, contemporaneamente
fatto valere sia in primo grado che in appello, ossia
dall'essere egli "terzo acquirente nominato dalla Eurogest Costruzioni s.r.l. e cessionario nel contratto preliminare di
compravendita in data 8 aprile 1993 stipulato con la Immobiliare Gastelgandolfo s.p.a. ora SO.T.IM. s.r.l.".
Su questo titolo ulteriore, che, nella prospettazione del
ricorrente, avrebbe giustificato la richiesta sentenza costitutiva, manca, nella decisione impugnata, una pronuncia della
Corte d'appello, la quale si è limitata a confermare "le conclusioni del Tribunale che, a fronte della mancata verificazione dell'autografia della sottoscrizione effettuata da parte
del Minotti, quale legale rappresentante della Erre.Gi.Edilizia, ha ritenuto la scrittura del 27 luglio 1995
come non riconosciuta ed inidonea a costituire valido fondamento della domanda di trasferimento", giudicando i restanti cod. proc. civ. - è fondato. "rilievi mossi dal Caliciotti" "assorbiti" da queste argomentazioni.
Così decidendo, la sentenza Impugnata non ha tenuto conto
incorrendo in un vizio di omessa pronuncia derivante giudizio - dello specifico motivo di censura (pag. 6 dell'atto
di appello) con cui si deduceva che il titolo alla sentenza
costitutiva ex art. 2932 cod. civ. derivava anche dalla "lettera della Eurogest Costruzioni alla Immobiliare Castelgandolfo in data 21 novembre 1995 che, comunicando 'di aver trasferito i diritti e obblighi inerenti all'immobile di cui in oggetto', vale anche come cessione dello statua di promissario
acquirente nel preliminare 8 aprile 1993, ed è confermata dalla lettera 22 novembre 1995, che ribadisce alla società promittente 'di aver ceduto in data 27 luglio 1995 il contratto
preliminare sottoscritto a suo tempo".
3. - Con il secondo motivo del ricorso principale (motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria; violazione e
falsa applicazione dell'art. 1456 cod. civ.) ci si duole che
la sentenza impugnata abbia confermato la risoluzione ex art.
1456 cod. civ. del preliminare di compravendita in data 8 aprile 1993, per colpa della Eurogest Costruzioni, rigettando
il secondo motivo di appello, con cui era stata dedotta la rinuncia della Immobiliare Castelgandolfo ad avvalersi della - 16 - dall'errore nell'interpretazione della domanda azionata in clausola risolutiva ed era stato negato l'inadempimento della
Eurogest.
3.1. - La doglianza è, in parte, fondata.
3.2. - La Corte d'appello - nel confermare la pronuncia una rinuncia, sia pure tacita od implicita, della Immobiliare
Castelgandolfo (poi SO.T.IM.) ad avvalersi della clausola risolutiva.
Trattasi di quaestio voluntatis la cui risoluzione è stata condotta dalla Corte distrettuale in modo da escludere ogni
ragionevole dubbio sull'effettiva intenzione del preteso rinunciante. Con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, i giudici di merito hanno infatti sottolineato:
che l'Immobiliare ha indubbiamente avuto un iniziale atteggiamento tollerante, al manifestarsi dei primi conflitti tra i
vari soggetti che rivendicavano il proprio titolo ad essere
parti del futuro contratto definitivo di compravendita, nel
corso del 1995, dovuto alla necessità di ricercare comunque
una soluzione che conservasse possibilmente gli effetti del
contratto previo chiarimento delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti; e che la stessa Immobiliare tuttavia, già con
la costituzione in giudizio, nel maggio 1996, aveva manifestato la propria volontà, sia pure subordinatamente, di avvalersi
della clausola risolutiva espressa, tanto più a fronte di un
inadempimento che perdurava da tempo (in ragione del mancato - 17 - del Tribunale - ha escluso che sia stata raggiunta la prova di pagamento del saldo prezzo, che avrebbe dovuto essere effettuato entro un anno dalla sottoscrizione del preliminare, e
anche del mancato accollo del mutuo contratto con la BNL a decorrere dal l ° gennaio 1994). dalla ricostruzione fatta dai giudici del merito, la sentenza
impugnata si è attenuta, correttamente, al principio secondo
cui, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza
della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un
comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina
l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita
rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti
l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore
protrazione dell'inadempimento (Cass., Sez. III, 15 luglio
2005, n. 15026; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2111).
3.3. - Coglie, invece, nel segno, sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura (articolata a pag. 19 del ricorso, in fine) con cui si addebita alla Corte territoriale di
non avere tenuto conto della sopravvenuta inconciliabilità
della clausola risolutiva espressa con il novello reticolo
contrattuale.
Si tratta, anzitutto, di censura scrutinabile: sia perché
non si tratta di questione nuova (avendo il Caliciotti già po- - 18 - Tale essendo la situazione inoppugnabilmente emergente sto all'attenzione della Corte d'appello il rilievo che "i pagamenti previsti nel luglio/dicembre 1993 furono sostituiti
dall'accollo del mutuo negoziato dalla Immobiliare Castelgandolfo e da effettuarsi all'atto della compravendita, per la libello introduttivo del gravame); sia perché veicolata con il
puntuale e specifico richiamo dei documenti che la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare (v. pag. 16, in fine,
del ricorso per cassazione).
Tanto premesso, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente motivato sul se la clausola risolutiva espressa,
attivata dalla SO.T.IM. (subentrata in tutti i diritti vantati
dalla Finbrescia) ed attinente al mancato pagamento così come
disciplinato inizialmente nel contratto (residuo prezzo da
versarsi tra luglio e dicembre 1993), fosse compatibile con la
sopravvenuta lettera della Irces 95 in data 20 luglio 1995 (e
richiamata dalla lettera Finbrescia in data 22 novembre 1995),
prevedente che il pagamento avvenisse attraverso accollo di
mutuo ed alla stipula del definitivo.
In questi limiti il motivo è fondato.
4. - Con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ., nonché insufficiente motivazione su
fatto controverso e decisivo per il giudizio), il ricorrente
in via incidentale Salmaso lamenta che la Corte di merito non
abbia considerato che il fatto dell'accettazione della nomina
.* - 19 - [cui] stipula non è indicato un termine finale": v. pag. 9 del e di SEI da parte della Immobiliare Castelgandolfo, cioè da parte della promittente venditrice, comunicata a Eurogest Costruzione, promissaria acquirente, e da questa non opposta, era
costitutivo dell'accordo delle parti e che, sebbene la nomina della nomina (costituente proposta contrattuale), pervenuta
alla nominante e da questa non contestata, aveva determinato
la conclusione del contratto di nomina del terzo e di cessione
del contratto preliminare in data 8 aprile 1993. In questa
prospettiva, la nomina di SEI - si assume - doveva considerarsi valida ed efficace ed era di conseguenza efficace anche la
nomina del Salmaso trasmessa dalla SEI alla Immobiliare Castelgandolfo.
4.1. - La censura è infondata.
La Corte distrettuale ha motivato il percorso argomentativo, privo di mende logiche e giuridiche, delle conclusioni cui
è pervenuta: accertando che la lettera in data 20 aprile 1995
della Eurogest Costruzioni, promissaria acquirente nel preliminare 8 aprile 1993, alla Immobiliare Castelgandolfo, promittente venditrice, contenente l'apparente nomina della SEI quale nuovo contraente nel contratto definitivo di trasferimento
di proprietà dell'immobile, è priva di efficacia probatoria
nel giudizio, essendone stata accertata la non autenticità
della sottoscrizione; ritenendo, di conseguenza, inefficace
. anche la successiva lettera in data 10 novembre 1995, trasmes- - 20 - di SEI fosse contenuta in una lettera apocrifa, l'accettazione sa dalla SEI alla Immobiliare Castelgandolfo e da questa ricevuta il successivo 16 novembre 1995, contenente l'indicazione
di Salmaso quale intestatario futuro dell'immobile.
La censura del ricorrente in via incidentale insta, so- dizio di legittimità a quello del giudice di merito riguardo
al materiale probatorio valutato, con congrua motivazione, da
quest'ultimo.
5. - Con il secondo mezzo (insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), il Salmaso censura che la Corte di merito non si sia fatta carico delle specifiche note critiche mosse dal consulente tecnico di
parte alla relazione del c.t.u. in punto di non autenticità
della firma apposta dal Fanfarillo, neppure esaminate dallo
stesso consulente d'ufficio.
5.1. - La doglianza è inammissibile, perché non accompagnata dalla puntuale indicazione di quali fossero le specifiche note critiche del consulente di parte che il consulente
tecnico d'ufficio, prima, ed il giudice del merito, poi, avrebbero omesso di valutare (Cass., Sez. III, 6 settembre
2007, n. 18688).
6. - Il terzo motivo del ricorso incidentale del Salmaso
(violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 cod.
civ.) deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto respingere
la domanda di risoluzione del contratto preliminare proposta - 21 - stanzialmente, per la non consentita sovrapposizione del giu- da SO.T.IM., rilevando l'inammissibilità della variazione della domanda di adempimento in quella di risoluzione di diritto
ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
6.1. - Il motivo è infondato. lineato che "non sono stati formulati specifici rilievi in ordine all'ammissibilità del mutamento da parte della SO.T.IM.
della domanda di adempimento in quella di risoluzione".
Questa statuizione della Corte d'appello avrebbe dovuto
essere più propriamente censurata sotto il profilo dell'error
in procedendo, con l'evidenziazione, nel ricorso, che, in re- altà, contro il capo della pronuncia di primo grado, contenente la declaratoria di intervenuta risoluzione del contratto a
seguito dell'attivazione, da parte del creditore, della clausola risolutiva, era stato mosso un motivo di appello specifico, nel rispetto dell'art. 342 cod. proc. civ., anche sul punto della ritenuta ammissibilità di detta domanda una volta che
era stato chiesto l'adempimento.
In ogni caso, nel merito la censura è infondata.
Invero, nulla osta a che il creditore, dopo avere chiesto
in giudizio l'adempimento della prestazione, possa, nel corso
della causa iniziata per conseguire la manutenzione del contratto, avvalersi della clausola risolutiva espressa, non essendovi alcuna ragione per negare lo ius variandi ammesso in generale dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ. Infatti,
4 - 22 - Va innanzitutto osservato che la Corte d'appello ha sotto- •
finché il contratto non sia risoluto (e ciò si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva), il creditore ha diritto di optare per l'adempimento: e questa sua richiesta, co- soluzione con l'apposita azione costitutiva ex art. 1453 cod.
civ., così non gli impedisce neppure la facoltà di instare per
lo scioglimento del contratto in correlazione con la clausola
risolutiva espressa, di cui intenda avvalersi.
Tale caso è infatti diverso da quello in cui, proposta azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., la parte, nel corso del processo, promuova
un'azione - differente per presupposti, carattere e natura di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456
cod. civ., e quindi miri ad una pronuncia dichiarativa in conseguenza dell'esplicita dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (Cass., Sez. III, 5 gennaio
2005, n. 167; Cass., Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 423).
Quanto all'ulteriore deduzione, contenuta nel motivo di
ricorso, circa le modalità di pagamento del prezzo che sarebbero mutate e circa l'avvalimento da parte della SO.T.IM. di
una clausola risolutiva in relazione ad un inadempimento non
più esistente, si tratta di censura che (sia pure parzialmente
sovrapponibile con il secondo motivo del ricorso principale
del Caliciotti) non può trovare ingresso: sia perché articola- - 23 - me non gli preclude la facoltà di agire giudizialmente in ri- •
ta soltanto sotto il profilo del vizio di violazione di legge
(laddove essa avrebbe dovuto essere proposta sotto il profilo
del vizio di motivazione), sia perché non accompagnata, in violazione del principio di autosufficienza, dall'indicazione cui si sarebbe appuntato l'errore di valutazione della Corte
territoriale.
7. - Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del
ricorso principale resta assorbito l'esame dell'unico motivo
del ricorso incidentale della Valtur (violazione e falsa applicazione dell'art. 189 cod. proc. civ.), con cui ci si duole
che la Corte d'appello non abbia esaminato la domanda sulla
legittimità dell'incameramento della caparra, ritenendola rinunciata per non essere stata riproposta in sede di conclusioni.
8. - Il ricorso principale è accolto nei sensi di cui in
motivazione.
Il ricorso incidentale del Salmaso è rigettato.
Il ricorso incidentale della Valtur è assorbito.
La sentenza impugnata è cassata, e la causa deve essere
rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte così provvede: - 24 - puntuale e specifica del testo dei documenti contrattuali su •
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale del Caliciotti;
rigetta il ricorso incidentale del Salmaso;
dichiara assorbito il ricorso incidentale della Valtur; colte e rinvia la relativa causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di
Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013. cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure ac-