Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24535 del 30/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24535 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 19110-2009 proposto da:
COM.TEL S.P.A. (già INTELROM S.R.L.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso
lo studio dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2687

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 30/10/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati CATALANO
GIANDOMENICO, ZAMMATARO VITO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 4595/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2009 R.G.N.
2618/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato PROSPERETTI GIULIO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA i che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

In fatto e in diritto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri aveva respinto
la opposizione della Intelrom s.r.l. ( ora Com. Tel. s.p..a.) avverso la cartella esattoriale con la quale era
intimato il pagamento della somma complessiva di 373.793.430, per premi assicurativi non versati,
somme aggiuntive, sanzioni ed accessori, pretesi dell’INAIL in conseguenza del provvedimento di a

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Com. Tel . s.p.a. ( già Intelrom s.r.1 .) sulla base
di tre motivi.
L’INAIL ha depositato controricorso.I1 Monte dei Paschi di Siena è rimasto intimato
La Com. Tel. s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. con allegato accordo
transattivo stipulato in data 14.7.2011. Con tale accordo, sottoscritto da legale rappresentante della
società e dal procuratore speciale dell’istituto assicuratore, le parti hanno dichiarato di rinunciare
rispettivamente al ricorso e controricorso per cassazione, impegnandosi la società a presentare apposita
istanza di rinuncia al ricorso per cassazione e l’INAIL a controfirmare la suddetta rinuncia . Con atto in
data 18 settembre 2013, sottoscritto per accettazione dal difensore dell’INAIL la Com. Tel. s.p.a. ha
dichiarato di rinunciare al giudizio di cassazione , con compensazione delle spese. Consegue, ai sensi
dell’art. 306 cod. proc. civ. , l’estinzione del processo.
Nulla spese stante la definizione delle stesse in via transattiva.
/

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo . Nulla spese.

Roma, 25 settembre 2013

Il C nsigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Do
TT

riclassificazione, a fini contributivi, dell’attività svolta dalla società.

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