Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22183 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22183 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRINI ROBERTO nato il 12/01/1975 a REGGIO EMILIA
avverso la sentenza del 16/05/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
Data Udienza: 17/01/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata applicata al ricorrente Crini Roberto, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 187, co. 1, 1bis e 1-quater Cod. str., è inammissibile.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione della
sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a
far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
(Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082).
Nel caso che occupa, il ricorrente si duole della omessa motivazione in
ordine alla (in)sussistenza della evidenza della prova dell’innocenza. Si tratta di
motivo non consentito, alla luce del rito prescelto; e che peraltro è
manifestamente infondato avendo il giudice agli atti dai quali emergono gli
elementi di reità a carico dell’imputato.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/1/2018.
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo