Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22146 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22146 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOZZON RAFFAELE nato il 24/11/1957 a NAPOLI
avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 17/01/2018
Bozzon Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata
limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal
Tribunale di Napoli Nord in relazione al reato di cui agli artt.56, 110, 624 bis, 625
nn.2 e 5 cod. pen. commesso in Casoria il 30 marzo 2016.
L’esponente deduce violazione degli artt.125 n.3 cod.proc.pen., 62 bis e 133
cod. pen. e vizio di motivazione laddove i giudici di merito hanno trascurato di
valutare l’istanza di riduzione della pena ed hanno fondato il diniego di
attenuanti generiche esclusivamente sulla condotta dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n.
9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio
della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di
esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti
ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame in una
condotta dell’imputato priva di connotati a tal fine favorevoli (Sez.2, n.3896 del
20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
La Corte territoriale ha, peraltro, accolto l’istanza di riduzione del
trattamento sanzionatorio riconoscendo l’equivalenza della circostanza
attenuante speciale prevista dall’art.62 n.6 cod. pen. rispetto alla recidiva ed alle
circostanze aggravanti contestate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Motivi della decisione