Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22133 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22133 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORDALISI GIANLUCA nato il 21/11/1975 a ATRIPALDA
avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Data Udienza: 17/01/2018
N. 52
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza
del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione,
immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
2. Il ricorso si appalesa, poi, generico “per aspecificità”, atteso che
il ricorrente non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte
territoriale a confutazione dei motivi di appello e con quelle già esposte dal
primo giudice. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi non specifici che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e
ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. tra le tante
sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; più recentemente sez. 3, n.
53127 del 29/11/2016). Va ribadito che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici (sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012, Rv. 253849, cit.; sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998,
Ahmetovic, Rv. 210157; sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018
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