Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22123 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22123 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADZOVIC MUHAMED nato il 15/01/1985 a OLBIA

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 42
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza

immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
1.1. Va, infine, solo riaffermato che l’istituto di cui all’art.163 c.p. non
è un diritto dell’imputato ed è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera
dell’interesse particolare. Trattasi di un beneficio concedibile a discrezione del
giudice che lo permetterà esclusivamente se riterrà che il reo non delinquerà in
futuro. In altri termini detta sospensione condizionale è caratterizzata da un
massimo ambito di autonomia e facoltatività («il giudice può ordinare che
l’esecuzione della pena rimanga sospesa»: art. 163 comma 1 c.p.), in assenza
di automatismi applicativi. Al riguardo, il giudice, ai fini del giudizio prognostico
richiesto dall’art. 164, comma 1, c.p., non è obbligato a prendere in esame tutti
gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., ma può limitarsi a far menzione di quelli
ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio: il relativo
giudizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli art. 163 e
164 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico. Nella specie, va ritenuto congruamente motivato -e
pertanto incensurabile in questa sede- il diniego del beneficio basato sui
numerosi (ben 8) precedenti penali specifici (di cui 2 relativi a fatti commessi
in epoca successiva alla sentenza di primo grado), ritenuti tali da far presumere
che l’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere reati della stessa specie
(cfr. Sez. 4, n. 45617 del 21/06/2013).

2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.

del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

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