Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22115 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22115 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PRELAJ ELTON nato il 19/09/1992
PRELAJ ERGYS nato il 16/04/1989
avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. Gli imputati PRELAJ Elton e PRELAJ Ergys propongono ricorsi contro la
sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna degli
stessi per più ipotesi di furto aggravato in concorso, esclusa la penale responsabilità del
primo con riferimento al capo C) della rubrica.
proposti per motivi assolutamente generici e, in ogni caso, manifestamente infondati,
quanto al bilanciamento degli elementi circostanziali non essendo ravvisabile il difetto di
motivazione nella sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali sia confermato il
giudizio di equivalenza formulato dal giudice di primo grado, essendo sufficiente la sola
enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti [cfr. sez. 7 n.
11571 del 19/02/2016, Rv. 266148; sez. 2 n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; sez. 1
n. 2668 del 09/12/2010 Ud. (dep. 26/01/2011), Rv. 249549].
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché