Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22094 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22094 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DREDHAJ ERNID nato il 31/03/1986

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato DREDHAJ Ernid propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui all’art. 589 co. 3 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente infondati ex art. 591,
comma 1, lett. c), c.p.p., con i quali il ricorrente ha censurato la valutazione delle prove
operata dalla Corte d’appello, la quale ha puntualmente richiamato la testimonianza di

svolto un ragionamento probatorio del tutto congruo, logico e non contraddittorio, in ordine al
quale con il relativo motivo non si sviluppa alcuna effettiva critica e che è come tale
incensurabile in questa sede (cfr., sul punto, sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n.
25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Peraltro, il tenore del ricorso sembra evocare il vizio di
travisamento della prova, per il quale, in caso di doppia conforme, questa stessa sezione ha
già chiarito i limiti della sua deducibilità [solo se il giudice d’appello, per rispondere alle critiche
contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle
risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre,
in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le
sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti
[cfr. Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep.
04/02/2014), Rv. 258432; n. 4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258438].
Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma riguarderebbero
in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori, essendo comunque
inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per
verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di
merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non
riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr.
Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità
non può conoscere del contenuto degli atti processuali (ampiamente riportati in ricorso) per
verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito,
è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di
alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di
contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di
cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un
apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato
dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n. 12406 del 2015 citata).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
2

testimoni oculari e degli organi accertatori, oltre agli esiti della consulenza tecnica del P.M. e

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

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