Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24459 del 30/10/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24459 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 7623-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
680
contro
BAZZANO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BOEZIO 16, presso lo STUDIO CONSULENZA GIURIDICO
TRIBUTARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUPI
RAFFAELLO, LUCISANO CLAUDIO giusta delega a margine;
– controri corrente –
Data pubblicazione: 30/10/2013
avverso la sentenza n. 63/2007 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 10/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUPI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
Svolgimento del processo
Bazzano Roberto ha pagato la quarta rata di acconto
dell’accisa relativa al gas metano dovuta per il
2002 anziché in data 27 dicembre 2002.
L’agenzia delle Dogane – Ufficio tecnico di Finanza
di Genova notificava in data 14/5/2003 avviso di
liquidazione con irrogazione di sanzione
amministrativa per il ritardato versamento di
quattro giorni della rata di acconto del mese di
dicembre da pagarsi entro il 27/12/2002.
Avverso il provvedimento dell’Ufficio Bazzano
Roberto presentava ricorso alla Commissione
Tributaria provinciale di Genova chiedendone
l’annullamento.
La Commissione tributaria
provinciale di Genova
con sentenza nr.17/3/2004 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Commissione tributaria regionale della
Liguria con sentenza nr.63/09/07 depositata in data
10/1/2007,confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Liguria ha proposto ricorso per
1
mese di dicembre di quell’anno in data 31 dicembre
cassazione
l’Agenzia
delle Dogane con
un motivo ed ha resistito Roberto Bazzano con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.28 1.
388/2000 e degli artt. 3 comma 4 e 26 comma 13
D.L.gs 504/1995 in riferimento all’art. 360 n.3
cpc in quanto la CTR ha ritenuto transitoria la
disciplina dell’art. 28 comma 6 1.388/2000
secondo la quale i pagamenti da effettuarsi
entro la fine del mese erano anticipati al
giorno 27.
Il motivo proposto è fondato e deve essere
accolto.
Infatti l’art. 28 comma 6 legge 388/2000 ha
Con il primo ed unico motivo di ricorso la
introdotto dall’anno 2001 per tutti i prodotti
soggetti ad accisa, dunque anche per il gas
metano, un nuovo termine di scadenza, con
modifica normativa a carattere definitivo e non
transitoria, sicchè i pagamenti che dovevano
essere effettuati entro la fine del mese sono
anticipati al giorno 27 e ciò dal l gennaio
2
e\
.SENTE DA REGISTKAZJOI*
AI SENSI DEL DiR.25/4/1906
N. 131 TAB. ALL. – N.5
MATERIA TRIBUTARiA
dell’anno
2001
secondo l’art. 158
legge 23/12/2000 nr. 388. L’art. 3 legge 27
luglio 2000 nr. 212 non è applicabile alla
fattispecie in quanto norma a carattere generale
stante la natura derogatoria di norma speciale
gennaio 2001 la data di entrata in vigore della
norma.Pertanto la lettura che della norma offre
la CTR (che ritiene la disposizione di carattere
transitorio) non risulta corretta.
Conseguentemente deve essere accolto il ricorso
proposto e cassata la sentenza. La causa può
essere decisa nel merito, non richiedendo
ulteriori accertamenti in punto di fatto.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese del giudizio stante la novità
delle questioni proposte.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle
Dogane, cassa la sentenza, rigetta il ricorso
introduttivo e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V
sezione civile il 26/2/2013
OTT. 2013
dell’art. 158 sopra menzionato che fissa nel 1