Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21854 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21854 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRONE LUCA nato il 12/07/1968 a TARANTO
avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Luca Perrone ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce
che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 337 e
582, 585 cod. pen., ritenuti commessi in continuazione, confermando la pena
inflittagli in primo grado in misura di tre mesi di reclusione.
Il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
satteso in maniera argomentata dalla Corte territoriale. comporta l’improponibilità per aspecificità del ricorso per cassazione, come stabilito dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v.
ex pluribus Cass. Sez. 5, sent.
28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv.
231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 mar o 2018
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Il Presidente
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La pedissequa riproposizione del motivo, già articolato con l’atto d’appello e di-