Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21824 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21824 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATTI ANTONINO nato il 12/01/1994 a MISTRETTA
avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Patti Antonino ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Messina che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 385 cod.
pen., confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di otto mesi di
reclusione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’omessa concessione dell’attenuante di cui all’art.
mancata concessione delle attenuanti generiche, dolendosi, infine, dell’erronea
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per travisamento della prova.
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.
E’ vero, infatti, che la sentenza impugnata dà conto della richiesta formulata
con i motivi d’appello di applicazione dell’attenuante de qua ma poi non affronta
espressamente il tema, ma per la semplice ragione che la situazione concreta
(imputato sorpreso non distante dall’abitazione a bordo dell’autovettura del padre) risultava incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante stessa.
Gli altri motivi risultano semplicemente non consentiti, attenendo al tema della
concreta determinazione del trattamento sanzionatorio e comunque la Corte
territoriale ha congruamente argomentato su tutti i punti oggetto di censura
(pag. 2 in fine e inizio pag. 3 sent.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 mar o 2018
Il consi
o
sore
Il Presidente
Andrea T
385, comma 4 cod. pen.; deduce, inoltre, l’eccessività della pena inflittagli e la