Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21763 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21763 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAFIDI PAOLO nato il 31/05/1982 a VITTORIA
avverso la sentenza del 17/11/2016 del TRIBUNALE di RAGUSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Paolo Scafidi ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito,
ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Ragusa (con riguardo a un addebito di tentato furto). La difesa deduce
violazione di legge, per non avere il giudice di merito valutato effettivamente la congruità
della pena, né evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della adeguatezza al caso di specie della pena oggetto
dell’accordo, tutti elementi che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere
analizzato. Quanto all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il
Tribunale ha operato uno specifico richiamo agli atti processuali (in particolare, ad atti
irripetibili di p.g. e a dichiarazioni confessorie dello stesso imputato); in tal modo, appare
ampiamente soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che
«nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo»
(Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082). In ordine alla misura
della pena, deve rilevarsi che il trattamento sanzionatorio prospettato nell’istanza di
patteggiamento rientra nei limiti legali, ed il Tribunale ha financo dato atto dell’esistenza
di precedenti specifici a carico del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla